Cassazione Civile, Ordinanza n. 08802/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento collettivo intimato a un dipendente con lettera del 22 dicembre 2017 nell’ambito di una procedura di riduzione del personale. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso, ordinando la reintegrazione e il risarcimento parametrato alle retribuzioni dalla data del licenziamento alla reintegra. La Corte d’appello aveva respinto il reclamo della società, rilevando che la platea dei licenziabili era stata immotivatamente limitata alla sola sede di L’Aquila sulla base di una comunicazione di avvio della procedura standardizzata e non specifica, senza adeguata considerazione delle professionalità comparabili presenti nelle altre sedi e della fungibilità dei lavoratori. In cassazione la società ha proposto sei motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 99, 112 e 278 c.p.c., sostenendo che la domanda risarcitoria non fosse stata proposta come condanna generica e che non potesse essere pronunciata d’ufficio; 2) e 3) nullità per violazione degli artt. 100 e 414 c.p.c. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., deducendo che il ricorso introduttivo cumulativo di 56 lavoratori fosse indeterminato e che mancasse l’interesse ad agire dei singoli; 4) omessa pronuncia sull’asserito mancato svolgimento di istruttoria sulle posizioni personali dopo la separazione delle cause; 5) violazione degli artt. 5 l. n. 223/1991 e 3 l. n. 604/1966, assumendo che la comparazione tra dipendenti non fosse esigibile per la distanza geografica delle sedi e per l’assetto organizzativo autonomo di ciascuna; 6) violazione degli artt. 4, comma 9, e 5, commi 1 e 3, l. n. 223/1991, sostenendo che al più vi fosse una violazione formale delle comunicazioni e non una violazione sostanziale dei criteri di scelta, con conseguente applicazione della tutela solo indennitaria e non reintegratoria. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato perché le censure erano nuove e, in ogni caso, la domanda dei lavoratori era stata correttamente interpretata come domanda di condanna generica all’indennità ex art. 18 l. n. 300/1970; ha dichiarato inammissibili i motivi secondo e terzo per difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi; ha respinto il quarto e il quinto motivo richiamando il principio secondo cui, nel licenziamento collettivo, la comparazione deve avvenire sul complesso aziendale, salvo oggettive e specifiche esigenze tecnico-produttive da provare e da indicare nella comunicazione ex art. 4 l. n. 223/1991; ha respinto anche il sesto motivo, affermando che la delimitazione illegittima della platea dei licenziabili integra violazione sostanziale dei criteri di scelta e giustifica la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, l. n. 300/1970. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione della Corte d’appello che, a sua volta, aveva respinto il reclamo contro la sentenza di primo grado dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento collettivo. È stata confermata la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e la condanna della società al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate tra il recesso e la reintegra. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario della parte resistente, e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per denunciare ultra/extra petizione e violazione del principio dispositivo; la Corte non accoglie la censura perché nuova e comunque infondata.
Invocato per sostenere che la condanna generica non fosse stata richiesta; la Corte ritiene invece che la domanda introduttiva fosse correttamente interpretata come domanda di condanna generica.
Richiamato dalla ricorrente in tema di condanna generica; la Corte afferma che la domanda dei lavoratori era effettivamente di tal fatta.
Invocato per negare l’interesse ad agire dei lavoratori; la censura è dichiarata inammissibile o comunque non pertinente.
Richiamato in relazione alla pretesa indeterminatezza del ricorso introduttivo; la Corte esclude il vizio sulla base del contenuto dell’atto.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare motivazione apparente o mancante; la Corte esclude che la motivazione della sentenza impugnata sia graficamente assente o incomprensibile.
Indicata quale norma del sindacato di legittimità per i vari motivi di ricorso.
Richiamato per affermare che l’eventuale contestazione sulla tutela frazionata dell’interesse ad agire va sollevata in primo grado nei termini di legge.
art. 4, comma 3, l. n. 223/1991
La comunicazione di avvio della procedura deve indicare le ragioni della riduzione e quelle che giustificano l’eventuale delimitazione territoriale della platea.
art. 4, comma 9, l. n. 223/1991
La non corrispondenza della comunicazione al modello legale integra una violazione procedurale; ma nel caso concreto la Corte ravvisa una violazione sostanziale dei criteri di scelta.
art. 5, comma 1, l. n. 223/1991
La scelta dei lavoratori deve avvenire avuto riguardo al complesso aziendale; la delimitazione territoriale è ammessa solo se specificamente giustificata e provata.
art. 5, comma 3, l. n. 223/1991
Distinzione tra violazione procedurale e violazione dei criteri di scelta, con effetti diversi sulla tutela applicabile.
Richiamato dalla ricorrente senza esito favorevole; la Corte non vi attribuisce rilievo impeditivo alla comparazione tra sedi.
art. 18, comma 4, l. n. 300/1970
Applicato per la tutela reintegratoria e il risarcimento pari alle retribuzioni perdute, poiché la violazione dei criteri di scelta è sostanziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamata quale norma modificativa della disciplina dei licenziamenti collettivi e della tutela ex art. 18 St. lav.
Usato per la liquidazione delle spese secondo le nuove tariffe professionali.
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo la platea dei lavoratori da comparare e selezionare va, in linea generale, individuata con riferimento all’intero complesso aziendale; una delimitazione alla sola unità produttiva o sede territoriale è ammessa solo se supportata da oggettive esigenze tecnico-produttive specificamente indicate nella comunicazione di avvio e provate dal datore di lavoro.
- La mera distanza geografica tra sedi aziendali o il costo del trasferimento del lavoratore non bastano, da soli, a escludere l’obbligo di comparazione con i dipendenti addetti ad altre unità produttive aventi professionalità fungibili.
- In materia di licenziamento collettivo, la comunicazione ex art. 4 l. n. 223/1991 deve consentire alle organizzazioni sindacali di verificare il nesso tra eccedenza di personale e lavoratori concretamente espulsi; una comunicazione standardizzata e non specifica può determinare illegittimità del recesso.
- La violazione che consiste nell’applicazione di criteri di scelta ad una platea di licenziabili illegittimamente ristretta integra una violazione sostanziale dei criteri di scelta, non una mera irregolarità formale della procedura, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria.
- La domanda di risarcimento del danno nel rito del lavoro, se formulata senza specificazione o quantificazione del credito, può essere correttamente interpretata come domanda di condanna generica all’an, non occorrendo che la parte indichi subito l’importo esatto.
- Nel giudizio di cassazione per error in procedendo il controllo può estendersi direttamente agli atti processuali rilevanti, ma il ricorrente deve rispettare rigorosamente gli oneri di specificità e di autosufficienza del motivo.
- L’asserito difetto di interesse ad agire o la genericità del ricorso introduttivo devono essere dedotti tempestivamente nel giudizio di merito; non possono essere utilmente introdotti per la prima volta in cassazione se non risultano trattati nella decisione impugnata.
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