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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12142/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (imprese)

La controversia

La controversia nasce da una pluralità di opposizioni a ingiunzioni emesse ai sensi del r.d. n. 639/1910 con cui un consorzio di sviluppo industriale pretendeva dalle società insediate nelle aree del cosiddetto "cratere" il pagamento di corrispettivi per servizi resi negli anni 1994-1996, nonché per il bimestre novembre-dicembre e per gli anni 1995 e 1996 secondo quanto riportato nel testo. Il Tribunale aveva accolto le opposizioni ritenendo insufficiente la prova del credito, in particolare perché la documentazione prodotta consisteva in conteggi predisposti dal terzo gestore e recepiti dal consorzio con delibere, ma non dimostrava in modo adeguato l'entità dei costi e la loro imputazione alle singole imprese. La Corte d'appello ha confermato il rigetto. In Cassazione il consorzio ha dedotto: 1) violazione degli artt. 163, 61 e 191 c.p.c. per il mancato ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, che sarebbe stata necessaria per verificare la correttezza delle tariffe, la distinzione tra costi fissi e variabili e il riparto tra le aziende; 2) violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente, perché la Corte territoriale si sarebbe limitata a formule astratte sull'onere della prova senza considerare la delibera n. 27/2000 come riepilogo dei costi e base di una definizione transattiva; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 61 e 191 c.p.c. in relazione al riparto dell'onere probatorio, assumendo che, essendo contestata solo la quantificazione, la CTU avrebbe dovuto essere ammessa per accertare le quote dovute. La Corte di cassazione ha però rilevato che il consorzio non aveva fornito prova documentale sufficiente dei fatti costitutivi del credito, né della quantità e qualità dei servizi resi, né dei criteri di riparto dei costi, e che la CTU non può supplire a lacune probatorie o svolgere indagini esplorative.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i tre motivi, osservando che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo di prova in senso proprio e non può essere usata per colmare carenze di allegazione o di prova della parte; il giudizio sulla sua necessità appartiene al merito ed è insindacabile se sorretto da motivazione non apparente. La motivazione della Corte d'appello è stata reputata esistente e sufficiente: essa ha spiegato che le delibere richiamate dal consorzio erano prive di adeguata analiticità e di riscontro documentale sui costi sostenuti, avevano natura di ipotesi transattiva o di regolamentazione futura e non costituivano prova degli importi pretesi verso ciascuna impresa. Di conseguenza, il consorzio, onerato della prova del credito ex art. 2697 c.c., non aveva dimostrato il fatto principale né la quantificazione delle somme richieste. Il ricorso è stato dunque respinto con condanna del ricorrente alle spese e con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • r.d. n. 639/1910

    ingiunzioni emesse ai sensi del r.d. n. 639/1910

    Viene richiamato come base del procedimento di ingiunzione, che impone all'ente creditore di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in opposizione.

  • art. 163, secondo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per contestare l'inquadramento della domanda e il necessario contenuto dell'atto introduttivo, ma la censura è stata disattesa.

  • art. 61 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio, che non può essere usata per supplire alla mancanza di prova della parte.

  • art. 191 c.p.c.

    È richiamato per la nomina del consulente tecnico; la Corte ribadisce che la CTU è strumento rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non mezzo per colmare lacune probatorie.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale del vizio di violazione di legge invocata nei motivi di ricorso.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per denunciare un preteso vizio di motivazione apparente, escluso dalla Corte perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione effettiva.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte lo applica nel senso che spetta al creditore-opponente in ingiunzione provare integralmente i fatti costitutivi del credito, compresa la quantificazione delle somme richieste.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione, ridotto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non degli elementi istruttori.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Richiamato per la regola della doppia conforme, che limita la deduzione di alcuni vizi in cassazione.

  • d.l. n. 83/2012, art. 54, conv. in l. n. 134/2012

    È richiamato come fonte della nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., con riduzione del sindacato sulla motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 93, comma 2, c.p.c.

    È evocato nell'ordinanza successiva di correzione per giustificare la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    Nell'ordinanza di correzione sono indicati come rimedio per emendare l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Nell'ordinanza di correzione è richiamato per l'applicabilità del procedimento di correzione anche alle pronunce della Cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ingiunzione, il creditore che agisce per il pagamento deve provare integralmente i fatti costitutivi della propria pretesa, inclusa la base documentale della quantificazione richiesta al singolo debitore.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio e non può essere utilizzata per sopperire a carenze di allegazione o di prova della parte; è legittimamente negata quando l'istanza mira a un'indagine esplorativa.
  • La valutazione sulla necessità o utilità della CTU appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione rilevante o della violazione di legge, non per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Per integrare il vizio di motivazione apparente non basta lamentare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori: occorre che la sentenza sia realmente priva di una motivazione intellegibile o ridotta a formule meramente assertive.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura sulla prova in una richiesta di rivalutazione del merito, quando il giudice di appello abbia già spiegato perché la documentazione prodotta non sia idonea a fondare il credito.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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