Cassazione Civile, Ordinanza n. 27179/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La lite origina dall'opposizione proposta avverso un'ordinanza-ingiunzione con cui l'Amministrazione aveva irrogato una sanzione pecuniaria di euro 4.000 per violazione dell'art. 110, comma 9, lett. c), del T.U.L.P.S. Il giudice di pace accoglieva l'opposizione e annullava l'ingiunzione; il tribunale rigettava l'appello dell'Amministrazione. Contro tale decisione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione territoriale per la Toscana e l'Umbria proponeva ricorso per cassazione con due motivi. La controricorrente eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del diverso ufficio periferico ricorrente, poiché l'ordinanza era stata emessa dall'Agenzia territorialmente competente per l'Emilia-Romagna. La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione: gli uffici periferici dell'Agenzia, in mancanza di una specifica previsione, non hanno soggettività esterna e non possono stare in giudizio in cassazione; inoltre l'indicazione delle parti nel ricorso ex art. 366 c.p.c. non è emendabile con atti successivi. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto da un ufficio periferico dell'Agenzia diverso da quello che aveva emesso l'ordinanza-ingiunzione e partecipato ai giudizi di merito, quindi privo di soggettività a rilevanza esterna nel giudizio di cassazione. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Non è stata applicata la condanna ex art. 96 c.p.c., perché l'inammissibilità è stata dichiarata per ragioni diverse da quelle prospettate nella proposta di definizione anticipata.
Norme richiamate
art. 110, comma 9, lett. c), T.U.L.P.S.
Norma sostanziale posta a base dell'ordinanza-ingiunzione opposta; il contenuto precettivo non è oggetto di interpretazione nella decisione, che si concentra solo su un vizio processuale del ricorso per cassazione.
art. 6, comma 9, d.lgs. n. 150/2011
Individua l'autorità che ha emesso l'ordinanza quale soggetto che deve costituirsi nel giudizio di opposizione; la Corte richiama tale previsione per evidenziare la rilevanza dell'autorità emittente ai fini della legittimazione processuale.
È richiamato in via analogica come disposizione che consente all'ufficio dell'Agenzia di stare in giudizio direttamente o mediante struttura territoriale sovraordinata nel processo tributario; la Corte lo usa per chiarire che una simile regola non vale automaticamente nel giudizio di cassazione se manca una norma espressa.
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
«al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili»
La Corte lo usa per affermare che, nel giudizio di cassazione, la disciplina processuale generale si applica in quanto compatibile, e che quindi gli uffici periferici non possono costituirsi in assenza di una previsione espressa.
L'indicazione delle parti nel ricorso per cassazione è requisito prescritto a pena di inammissibilità; non può essere integrata o corretta tramite atti successivi, sicché un errore nell'intestazione del ricorso non è emendabile ex post.
Richiamato con riferimento alla proposta di definizione anticipata formulata dal consigliere delegato.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
La Corte esclude la condanna ulteriore al pagamento delle somme previste da tale norma, poiché l'inammissibilità è stata dichiarata per ragioni diverse da quelle indicate nella proposta di definizione anticipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ne dichiara i presupposti applicativi, disponendo il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro di calcolo del contributo unificato cui si riferisce l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione gli uffici periferici di un'amministrazione statale o di un'agenzia fiscale non sono legittimati a proporre ricorso o a costituirsi, salvo che una norma espressa attribuisca loro soggettività processuale esterna; la difesa deve quindi essere riferita al soggetto legittimato indicato dalla legge.
- L'indicazione delle parti nel ricorso per cassazione è un requisito formale essenziale e, se errata, non può essere sanata mediante atti successivi: il vizio può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per una ragione autonoma e diversa da quella posta a base della proposta di definizione anticipata, non trova applicazione la condanna alle somme ulteriori previste dall'art. 96 c.p.c. per l'abuso del processo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte soccombente alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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