Cassazione Civile, Ordinanza n. 05371/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce da un’esplosione verificatasi il 26 luglio 2016 in un immobile sito in Nettuno, seguita a una perdita di gas sprigionatasi da un piano cottura prodotto dalla società ricorrente e acquistato nel 2014 da un diverso soggetto venditore. I danneggiati avevano chiesto il risarcimento dei danni all’immobile e dei danni alla persona. In primo grado il tribunale aveva condannato la produttrice al risarcimento dei danni all’immobile in favore del proprietario e aveva rimesso la causa in istruttoria per i danni alla persona. La società aveva appellato deducendo, tra l’altro, omessa pronuncia sulla legittimazione attiva del proprietario, insufficienza e travisamento della motivazione sulla CTU, erronea applicazione delle regole sull’onere della prova nella responsabilità del produttore e errata quantificazione dei danni anche in relazione a presunte irregolarità dell’immobile e dell’impianto. In cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi: 1) nullità della sentenza per travisamento della prova e violazione degli artt. 115, 116, 2697, 2700 e 832 c.c. nonché dell’art. 81 c.p.c., sostenendo che la proprietà dell’immobile e la legittimazione attiva del danneggiato non sarebbero state provate, perché il bene sarebbe stato acquisito solo successivamente all’evento e sarebbero stati prodotti solo una visura catastale e un atto divisionale; 2) nullità per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., perché la corte d’appello si sarebbe limitata ad aderire alle CTU senza vera autonoma motivazione; 3) violazione degli artt. 118 e 120 d.lgs. 206/2005 e dell’art. 1227 c.c., per avere la corte errato nel riparto dell’onere probatorio sulla responsabilità del produttore e nel non considerare il preteso errato montaggio degli ugelli e la condotta del danneggiato.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso perché ha rilevato d’ufficio il difetto di procura speciale al difensore che aveva sottoscritto il ricorso. La procura prodotta era una procura generale alle liti, non riferita specificamente al giudizio di cassazione, e quindi mancava il requisito della specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c. La Corte ha qualificato tale difetto non come mera nullità, ma come mancanza radicale del presupposto dello ius postulandi in cassazione. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il difensore sottoscrittore, e non la società, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente, con distrazione ai procuratori antistatari, oltre agli effetti in tema di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
indicato come base formale dei motivi di ricorso per cassazione
invocato come norma sulle prove e sulla decisione secondo le risultanze di causa
invocato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito
richiamato nel motivo sulla ripartizione dell’onere probatorio
richiamato con riferimento all’efficacia probatoria dell’atto pubblico
richiamato in tema di proprietà del bene danneggiato
invocato per contestare la legittimazione ad agire
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per il vizio di motivazione apparente o mancante
artt. 118 e 120 d.lgs. 206/2005
richiamati nel motivo sulla responsabilità del produttore e sul riparto dell’onere della prova nel Codice del consumo
richiamato in relazione al concorso colposo del danneggiato e alla riduzione del risarcimento
interpretato nel senso che il ricorso per cassazione richiede procura speciale specificamente riferita al giudizio di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità
citata quale fonte di modifica dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura deve essere speciale e specificamente riferita alla proposizione del ricorso o della fase di legittimità: una procura generale alle liti non è sufficiente.
- La mancanza della procura speciale per il ricorso per cassazione integra un vizio radicale dello ius postulandi e comporta l’inammissibilità del ricorso senza esame dei motivi.
- Quando l’impugnazione è proposta da un difensore privo di effettivo conferimento della procura per quel grado o per quella fase, le conseguenze processuali, incluse le spese, ricadono sul difensore che ha agito senza valido mandato e non sulla parte asseritamente rappresentata.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale, restano assorbite le censure di merito relative a prova, motivazione e riparto dell’onere probatorio.
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