Cassazione Civile, Ordinanza n. 35776/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (intermediario)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, tramite l'intermediario, di obbligazioni Lehman Brothers per euro 60.000, successivamente azzerate dal default dell'emittente. La cliente ha agito sostenendo che la banca fosse responsabile per la violazione degli obblighi informativi e contrattuali connessi ai servizi di investimento, chiedendo in via principale la declaratoria di nullità, inefficacia o annullamento del contratto quadro e la restituzione dell'importo investito, e in subordine il risarcimento dei danni per inadempimento. Il tribunale aveva dichiarato inammissibili le domande per difetto di interesse ad agire; la corte d'appello ha invece riconosciuto l'interesse, ma ha rigettato nel merito le domande, ritenendo validamente formato il contratto quadro, escludendo che l'acquisto fosse avvenuto in contropartita diretta e soprattutto negando il nesso causale tra l'omessa/insufficiente informazione e il danno, valorizzando la marginalità dell'investimento rispetto al portafoglio complessivo, l'esperienza finanziaria pregressa dell'investitrice, il rating allora rassicurante del titolo e l'assenza di elementi che facessero ritenere che un'informazione corretta avrebbe dissuaso l'operazione. In cassazione la ricorrente ha censurato: 1) la violazione dell'art. 23 TUF perché la corte d'appello avrebbe ritenuto sufficiente il richiamo per relationem alle condizioni generali senza verificare la consegna di copia del contratto quadro; 2) la violazione degli artt. 23 TUF, 28 Reg. Consob, 1218 e 2697 c.c. per avere escluso il nesso causale tra inadempimento informativo e danno sulla base di elementi ritenuti irrilevanti o apodittici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la questione della mancata consegna della copia del contratto quadro non risultava adeguatamente devoluta e autosufficientemente riportata nel ricorso, in particolare con trascrizione della citazione di primo grado. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a contestare un accertamento di fatto della corte territoriale sul nesso causale; la decisione impugnata è stata considerata coerente con i principi in tema di obblighi informativi dell'intermediario e di riparto dell'onere della prova, e la valutazione circa l'interruzione del nesso causale per specifiche circostanze fattuali è stata qualificata come non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale, non dedotto in modo specifico. Il ricorso incidentale condizionato della banca è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF)
L'intermediario deve provare di avere agito con la specifica diligenza richiesta e, quindi, di avere correttamente informato il cliente; il requisito della forma scritta del contratto quadro può essere soddisfatto anche mediante richiamo per relationem a condizioni generali richiamate in un diverso atto scritto, ma la censura in cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza e la previa devoluzione della questione nei gradi di merito.
art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF)
È richiamato come base degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario.
art. 28 regolamento Consob n. 11522 del 1998
comma 2; primo comma, lett. a)
Impone informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'operazione specifica e richiede la raccolta di informazioni sull'investitore per la profilatura e la valutazione di adeguatezza.
art. 29 regolamento Consob n. 11522 del 1998
È richiamato nel quadro normativo degli obblighi informativi dell'intermediario.
La disciplina della responsabilità contrattuale è il modello coerente con il riparto dell'onere della prova in tema di inadempimento dell'intermediario.
L'investitore deve allegare l'inadempimento, il danno e il nesso causale; l'intermediario deve provare l'esatto adempimento delle obbligazioni contestate.
Richiamato per escludere che, nel caso concreto, la marginalità dell'investimento potesse integrare una gravità sufficiente dell'inadempimento tale da giustificare la risoluzione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se in realtà richiede una diversa valutazione delle risultanze istruttorie o non indica specificamente il contrasto tra la decisione e la norma invocata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La denuncia di error in procedendo richiede comunque l'indicazione puntuale del fatto processuale e degli atti rilevanti; la Corte non è tenuta a ricercarli autonomamente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel regime applicabile, il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti stretti previsti dalla norma, qui non specificamente invocato.
Il motivo deve contenere specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, altrimenti è inammissibile.
È richiamato nel ricorso incidentale in tema di interesse ad agire, ma la relativa censura resta assorbita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La pronuncia di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di servizi di investimento, l'intermediario deve fornire all'investitore informazioni specifiche, preventive e adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni del singolo strumento finanziario; la mera informazione generica sui rischi dell'investimento non basta.
- L'onere della prova è ripartito così: l'investitore deve allegare l'inadempimento, provare il danno e dimostrare il nesso causale; l'intermediario deve provare di avere esattamente adempiuto agli obblighi informativi e di diligenza su di lui gravanti.
- Il nesso causale tra omessa informazione e danno, in caso di causalità omissiva, va accertato in via probabilistica e presuntiva, verificando se, ove correttamente informato, l'investitore avrebbe verosimilmente desistito dall'operazione.
- La presunzione di sussistenza del nesso causale derivante dall'inadempimento informativo può essere superata con prova contraria, ma non mediante il solo richiamo alla generica propensione al rischio o alle pregresse operazioni rischiose dell'investitore.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove; le censure devono colpire specifiche affermazioni in diritto e rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza.
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