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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04064/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto relativo a terreni a destinazione edificatoria, utilizzati in concreto per fini agricoli. Un provvedimento monitorio aveva ingiunto il pagamento di canoni non corrisposti per un determinato periodo; il giudice di primo grado aveva revocato il decreto e rideterminato il carico dei canoni tra i soggetti coinvolti, qualificando il rapporto come affitto agrario anziché comodato oneroso. La Corte d'appello, investita di più impugnazioni, aveva accolto solo parzialmente gli appelli della parte affittuaria, confermando che i canoni andavano pagati pro quota e che, data la destinazione urbanistica edificatoria dei beni, non operava l'esenzione IVA invocata. Con il ricorso per cassazione la parte affittuaria deduceva: 1) violazione dell'art. 10, comma 1, n. 8, d.P.R. 633/1972 e dell'art. 1322 c.c., sostenendo che la clausola contrattuale e l'utilizzo agricolo concreto avrebbero dovuto prevalere sulla destinazione urbanistica ai fini dell'esenzione IVA; 2) violazione degli artt. 91 e 97 c.p.c. e contrasto tra dispositivo e motivazione in tema di spese, censurando la condanna in solido alle spese nonostante la ritenuta obbligazione parziaria; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c., vizio motivazionale e omessa pronuncia sul ricorso incidentale della controparte, sostenendo che l'appello incidentale non dovesse ritenersi assorbito e che ciò avrebbe inciso sul regolamento delle spese. La società resistente, a sua volta, proponeva ricorso incidentale deducendo violazione del giudicato ex art. 2909 c.c., dei criteri interpretativi del contratto e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il rapporto era unitario e solidale, e che la Corte d'appello avesse erroneamente ripartito il canone tra i vari soggetti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché il primo motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla destinazione urbanistica edificatoria del terreno, e perché gli ulteriori motivi sul regime delle spese e sull'assorbimento dell'appello incidentale erano generici o comunque non scrutinabili nei termini prospettati. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale, perché tardivo e, essendo il ricorso principale inammissibile, privo di efficacia ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. Ne è seguita la condanna dei ricorrenti principali alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, n. 8, d.P.R. 633/1972

    l'esenzione va valutata in base alla tipologia del terreno e alla sua destinazione urbanistica; i terreni edificabili sono soggetti a IVA, anche se in concreto utilizzati per finalità agricole, quando la contestazione non investe la natura edificatoria del bene.

  • art. 1322 c.c.

    non può essere invocato in modo astratto per prevalere sulla disciplina fiscale applicabile alla tipologia del bene, se la censura non si confronta con il criterio decisivo adottato dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il vizio di violazione di legge deve colpire la reale ratio della decisione; se il motivo è eccentrico rispetto a essa, il ricorso è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il richiamo al vizio motivazionale è inammissibile quando non si confronta con la motivazione effettivamente posta a base della decisione o si traduce in mera riproposizione della doglianza di merito.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    la censura che presuppone il contenuto di una clausola contrattuale è inammissibile se la clausola non viene specificamente riprodotta nel ricorso.

  • art. 91 c.p.c.

    il sindacato di legittimità sulle spese è limitato al rispetto del principio per cui esse non possono essere poste a carico della parte vittoriosa; la valutazione di compensazione resta discrezionale del giudice di merito.

  • art. 97 c.p.c.

    la censura sulla condanna solidale alle spese è inammissibile se non si confronta con la concreta ragione posta dal giudice di merito, qui individuata nell'accomunamento dei gravami per identità di questioni di fatto e di diritto.

  • art. 2909 c.c.

    invocato nel ricorso incidentale per sostenere l'esistenza di un giudicato sulla solidarietà del rapporto; la Corte non esamina il motivo perché il ricorso incidentale è tardivo e inefficace.

  • artt. 1362, 1363 e 1367 c.c.

    richiamati nel ricorso incidentale per lamentare un'erronea interpretazione del contratto; non esaminati nel merito per l'inefficacia del ricorso incidentale.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per contestare l'affermazione della non contestazione di un fatto; non scrutinato nel merito.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    il ricorso incidentale tardivo perde efficacia quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una diversa lettura del fatto o della norma non decisiva per la decisione.
  • In tema di esenzione IVA per locazioni e affitti di terreni, rileva la destinazione urbanistica del bene secondo lo strumento urbanistico adottato; la concreta utilizzazione agricola o una clausola contrattuale difforme non sono decisive se il motivo non le dimostra specificamente e non incrina il presupposto edificatorio posto a base della decisione.
  • La doglianza che presuppone il contenuto di una clausola contrattuale è inammissibile se il testo della clausola non è specificamente trascritto o riprodotto nel ricorso, in violazione dell'onere di specificità.
  • Il sindacato di legittimità sulle spese di lite non consente di sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito circa la compensazione, salvo violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte vittoriosa.
  • Il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, con conseguente regolazione delle spese a carico della sola parte che ha proposto il ricorso principale.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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