Cassazione Civile, Ordinanza n. 14998/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Il lavoratore aveva proposto opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall. dopo che il Tribunale aveva escluso il credito insinuato, pari a euro 8.117,34, per T.f.r. e differenze retributive, ritenendolo non provato. La pretesa si fondava sull'allegato rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società fallita dal 28 dicembre 1989 al 26 giugno 2014, con mansioni di operaio e inquadramento al IV livello del CCNL commercio all'ingrosso e al dettaglio. Il Tribunale aveva ritenuto inidonea la documentazione prodotta, costituita da una busta paga di giugno 2016, non sottoscritta, e dal CUD 2015. Con unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 116 e 213 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 2709 c.c., 24 Cost. e 6 CEDU, sostenendo che la busta paga e il CUD, in quanto documenti provenienti dall'imprenditore e non contestati dalla curatela rimasta intimata, avrebbero dovuto essere valutati come prova del credito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, anche a prescindere da possibili profili di inammissibilità legati alla procura speciale e alla specificità del motivo, la doglianza fosse infondata nel merito. La busta paga prodotta non era idonea a provare con certezza il credito perché riferita a un periodo successivo alla cessazione del rapporto e priva dei requisiti richiesti dall'art. 1, comma 2, l. 4/1953, cioè firma, sigla o timbro del datore di lavoro. Quanto al CUD, la Corte ha ribadito che, nella verifica del passivo fallimentare, la curatela opera come terzo e non è vincolata dalle scritture o documenti non muniti di data certa ex art. 2704 c.c.; tali documenti, pur rilevanti nei rapporti tra imprenditori ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c., sono inopponibili al curatore quando questi agisce come organo della procedura. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell'intimata, e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
regola l'opposizione allo stato passivo; nel caso è il rimedio utilizzato per contestare l'esclusione del credito fallimentare.
richiamato per sostenere la violazione delle regole sull'onere della prova; la Corte ritiene tuttavia non provato il credito insinuato.
invocato dal ricorrente sulla valutazione delle prove; la Corte non ravvisa errori decisivi nella valutazione della documentazione.
richiamato dal ricorrente; non incide sull'esito, essendo la prova documentale ritenuta comunque insufficiente.
ha efficacia probatoria contro l'imprenditore delle scritture contabili; la Corte ne limita la rilevanza nei confronti del curatore fallimentare.
gli atti non muniti di data certa sono inopponibili al curatore in sede di accertamento del passivo.
le scritture contabili sono opponibili nei rapporti tra imprenditori, ma non al curatore quando opera come organo della procedura.
richiamato incidentalmente in relazione alla possibile inesistenza della procura speciale al ricorso.
art. 366, primo comma, nn. 4 e 6 c.p.c.
evocato dalla Corte come possibile ulteriore ragione di inammissibilità per difetto di specificità e omessa trascrizione/localizzazione dei documenti.
art. 1, secondo comma, l. 4/1953
le buste paga producono piena efficacia probatoria se munite di firma, sigla o timbro del datore di lavoro.
art. 31, primo comma, l. fall.
richiamato per distinguere l'operare del curatore quale successore nella gestione del patrimonio rispetto al suo ruolo di organo della procedura.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
fonte dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115 del 2002
norma richiamata per quantificare l'ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per il ricorso.
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla prova e sul diritto di difesa.
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente a tutela del giusto processo e del contraddittorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di accertamento del passivo fallimentare il curatore opera, di regola, come terzo rispetto ai rapporti documentati dal fallito, sicché non sono a lui opponibili, se privi di data certa, gli atti o documenti che tra imprenditori avrebbero valore probatorio ex artt. 2709 e 2710 c.c.
- Le buste paga possono avere piena efficacia probatoria del credito del lavoratore verso il datore di lavoro fallito solo se munite dei requisiti formali previsti dall'art. 1, comma 2, l. 4/1953, cioè firma, sigla o timbro del datore di lavoro.
- La produzione documentale a sostegno dell'insinuazione al passivo deve essere specifica e idonea a dimostrare il credito; documenti isolati, non datati in modo opponibile o privi dei requisiti formali richiesti, non bastano a provare con certezza il credito insinuato.
- Nel ricorso per cassazione, la censura fondata su violazione di legge e su erronea valutazione della prova deve rispettare gli oneri di specificità e localizzazione dei documenti richiamati, altrimenti è esposta anche a profili di inammissibilità.
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