Cassazione Civile, Ordinanza n. 27965/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 nei confronti di una società, recuperando a tassazione IRES, IRAP e IVA in relazione a fatture ritenute relative a operazioni inesistenti emesse da un'impresa individuale; i relativi costi erano stati disconosciuti. In primo grado il ricorso della società era stato accolto e, in appello, la decisione confermata. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 109 TUIR, dell'art. 2697 c.c. e della L. n. 537/1993, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto deducibili, senza adeguata verifica, costi riferiti a operazioni soggettivamente inesistenti e senza considerare i requisiti di effettività, inerenza, certezza e determinabilità; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., contestando l'annullamento del recupero IVA sul presupposto che mancasse la prova della mala fede del contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo, cassando la sentenza impugnata sul punto e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, affinché rivaluti la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette verificandone effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità, con onere probatorio a carico del contribuente. Ha invece respinto il secondo motivo, ritenendo corretta la conclusione della CTR sull'IVA perché, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'amministrazione deve provare sia la natura fittizia del cedente sia la consapevolezza o conoscibilità dell'irregolarità da parte del cessionario, prova che nel caso di specie non risultava adeguatamente fornita. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
Per la deduzione dei costi dalle imposte dirette occorre verificarne i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza o determinabilità; in caso di contestazione, il relativo onere probatorio grava sul contribuente.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova: per i costi dedotti il contribuente deve provarne i presupposti; per l'IVA su operazioni soggettivamente inesistenti l'amministrazione deve provare gli elementi costitutivi della pretesa e la consapevolezza del cessionario.
In caso di operazioni soggettivamente inesistenti viene in rilievo la disciplina che consente la deducibilità dei costi sostenuti, purché ricorrano i requisiti civilistico-fiscali di effettività e determinabilità e non ricorrano le eccezioni indicate dalla giurisprudenza.
La detrazione IVA è esclusa, in linea di principio, per fatture riferite a operazioni soggettivamente inesistenti; tuttavia l'amministrazione deve provare la natura fittizia del cedente e la consapevolezza o conoscibilità dell'irregolarità da parte del cessionario.
Massime di principio
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, ai fini delle imposte dirette i costi possono essere dedotti solo se il contribuente dimostra che essi sono effettivi, inerenti, certi e determinati o determinabili, oltre che correttamente imputati per competenza.
- Quando la contestazione riguarda fatture emesse da un soggetto diverso da quello che ha eseguito la prestazione, l'amministrazione finanziaria deve chiarire e provare la natura soggettivamente inesistente dell'operazione, mentre il contribuente può contrastare la pretesa fornendo prova contraria.
- In materia di IVA, la detrazione non spetta di regola per operazioni soggettivamente inesistenti, ma l'Ufficio deve provare sia che il cedente sia una mera cartiera sia che il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere dell'evasione o irregolarità.
- La mera affermazione della legittimità o illegittimità della deduzione non è sufficiente: il giudice di merito deve verificare in concreto i requisiti fiscali del costo e il corretto riparto dell'onere probatorio.
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