Cassazione Civile, Ordinanza n. 25146/2025 del 13/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’amministrazione finanziaria aveva irrogato a una società sanzioni per l’omessa trasmissione telematica della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute da esportatore abituale, relative alle annualità 2008-2011, ai sensi dell’art. 7, comma 4-bis, d.lgs. n. 471/1997. La società aveva impugnato l’atto e aveva ottenuto accoglimento in primo grado; l’appello dell’Ufficio era stato poi respinto dalla CTR, che aveva qualificato la violazione come meramente formale e aveva ritenuto che lo ius superveniens avesse eliminato la punibilità della condotta originaria, applicando il principio di legalità e il favor rei. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 4-bis, d.lgs. n. 471/1997; 20, comma 2, d.lgs. n. 175/2014; 3 e 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che: (i) l’omessa trasmissione non è una violazione meramente formale, perché l’obbligo serve ai controlli fiscali; (ii) la riforma del 2014 non ha abolito la fattispecie sanzionata, ma ha solo modificato il soggetto tenuto all’invio, lasciando residuare in capo al cedente/prestatore obblighi di conservazione e verifica; (iii) la disciplina sopravvenuta non esclude la sanzionabilità della condotta pregressa, ferma restando l’applicazione del regime più mite introdotto successivamente dal d.lgs. n. 158/2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassando la sentenza della CTR e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondato il motivo alla luce della propria giurisprudenza: la modifica normativa del 2014 non ha determinato un’abolitio della disciplina sanzionatoria, poiché sussiste continuità strutturale tra la previsione originaria e quella successiva; l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione della dichiarazione d’intento non integra una violazione meramente formale, essendo funzionale ai controlli sull’applicazione del regime IVA. È stato altresì ribadito che non si applica retroattivamente la modifica del 2014 per effetto della norma transitoria, mentre può operare il favor rei rispetto al più lieve trattamento sanzionatorio introdotto dal d.lgs. n. 158/2015. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare l’appello dell’Ufficio attenendosi a tali principi.
Norme richiamate
art. 7, comma 4-bis, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
La violazione dell’obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d’intento non è una mera irregolarità formale; l’illecito resta sanzionabile, pur in presenza di successive modifiche dell’assetto normativo.
art. 1, comma 381, l. 30 dicembre 2004, n. 311
Prevede l’obbligo di comunicazione telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute dall’esportatore abituale.
art. 20, comma 2, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175
Ha spostato l’obbligo di trasmissione dal cedente/prestatore al cessionario/committente, senza eliminare la continuità strutturale della fattispecie sanzionatoria.
art. 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Espressione del principio di legalità in materia sanzionatoria tributaria; nel caso di specie non comporta l’abolizione della sanzione per la condotta originaria, ma va coordinato con la successione di leggi nel tempo e con il favor rei.
art. 6, comma 5-bis, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato nel ricorso come parametro normativo in materia di sanzioni tributarie; la decisione ribadisce l’applicazione dei principi generali sulla successione delle norme sanzionatorie.
art. 15, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
Ha introdotto un regime sanzionatorio più lieve, applicabile per il principio del favor rei in assenza di norme derogatorie.
art. 12-septies, d.l. 30 aprile 2019, n. 34
Richiamato come successivo intervento che ha inciso nuovamente sulla disciplina, ma non rileva per escludere la continuità normativa già affermata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale evocata quale fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- L’omessa trasmissione della dichiarazione d’intento non integra una violazione meramente formale quando l’adempimento è funzionale a consentire i controlli dell’Amministrazione sull’applicazione del regime IVA.
- La modifica normativa che trasferisce l’obbligo di invio telematico da un soggetto a un altro non comporta, di per sé, abolizione dell’illecito né elide la continuità strutturale della fattispecie sanzionatoria.
- In materia di sanzioni tributarie, la successione di norme nel tempo va risolta distinguendo tra mancata retroattività della disciplina più sfavorevole o della modifica priva di effetto abolitivo e applicazione del regime più mite sopravvenuto in forza del favor rei.
- Quando il legislatore ridisegna modalità e soggetti dell’adempimento ma non elimina il presidio di controllo fiscale, la condotta pregressa resta sanzionabile secondo la disciplina applicabile ratione temporis, salva l’applicazione della sanzione meno grave introdotta successivamente.
- Il giudice di merito che qualifichi come non punibile una violazione per ritenuta abrogazione della fattispecie deve verificare la reale continuità normativa e la persistenza dell’interesse pubblico al controllo fiscale.
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