Cassazione Civile, Ordinanza n. 00542/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento per il recupero dell'accisa sull'energia elettrica, pari a euro 14.248,33, emesso nei confronti di una società che, nelle dichiarazioni annuali di consumo, aveva considerato esente dall'accisa l'energia prodotta da fonti rinnovabili e poi rivenduta, qualificandosi come autoproduttore. Dopo un primo rigetto in CTP e un appello accolto in CTR, la Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva cassato con rinvio affermando che l'esenzione per l'energia prodotta da fonti rinnovabili spetta solo nei limiti dell'utilizzazione fatta dal soggetto autoproduttore e non quando l'energia sia ceduta a soggetti distinti come i consorziati. In sede di rinvio la CTR ha ritenuto dovuto il tributo, escludendo che il legittimo affidamento del contribuente, fondato su prassi e determinazioni amministrative dell'Agenzia, potesse incidere sulla debenza dell'imposta, potendo semmai riflettersi solo su sanzioni e accessori. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: nullità della sentenza per avere ritenuto coperte da giudicato questioni che la Cassazione aveva rimesso al giudice di rinvio; violazione degli artt. 56 e 63 d.lgs. 546/1992 per avere considerato precluse eccezioni assorbite in appello; violazione dell'art. 10 L. 212/2000 e dei principi UE sul legittimo affidamento; nullità per omessa motivazione e omesso esame di fatti decisivi relativi alle circostanze che avrebbero impedito un diverso esercizio del potere accertativo; violazione dell'art. 11 L. 212/2000 per non avere riconosciuto la nullità della pretesa fiscale nonostante precedenti determinazioni amministrative favorevoli. L'Agenzia delle Dogane si è costituita resistendo, ma prima della decisione la ricorrente ha depositato istanza di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, richiamando l'omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti che prevedeva la chiusura delle liti e l'abbandono del contenzioso fiscale in ogni grado; l'Agenzia ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'istanza della ricorrente e dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti intervenuto con i creditori e con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In conseguenza dell'estinzione, ha disposto la compensazione delle spese processuali. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, proprio perché il giudizio si è estinto e non vi è un'impugnazione soccombente nel merito.
Norme richiamate
art. 52 T.U. Accise
l'esenzione per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è di stretta interpretazione e spetta solo per l'utilizzazione fatta dall'autoproduttore nei limiti del proprio consumo, non per l'energia ceduta a soggetti distinti come i consorziati
il legittimo affidamento e le indicazioni dell'Amministrazione non incidono sulla debenza del tributo in sé; possono al più rilevare per sanzioni, risarcimento o accessori
invocati per contestare l'erronea affermazione di giudicato sulle questioni rimaste assorbite in appello e rimesse al giudice di rinvio
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
norme processuali richiamate dai motivi di ricorso per dedurre violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi
artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocati per censurare l'asserita omessa motivazione della sentenza di rinvio
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato quale parametro del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte esclude la sua applicazione in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
artt. 182-bis e 183-ter legge fall.
richiamati nel decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti che ha determinato la cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di cassazione, sopravviene un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato che preveda la chiusura delle liti fiscali, il processo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere se la parte ricorrente dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione e la controparte aderisce o ne prende atto.
- L'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere comporta la compensazione delle spese di lite quando risulti giustificata dalla sopravvenienza negoziale omologata.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica se il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere, poiché manca una soccombenza all'esito dell'impugnazione.
- In materia di accisa sull'energia elettrica, l'esenzione per l'energia prodotta da fonti rinnovabili e riconosciuta all'autoproduttore va interpretata restrittivamente e non può estendersi alla cessione dell'energia a soggetti terzi distinti dal produttore-consumatore.
- Il legittimo affidamento del contribuente fondato su prassi o determinazioni amministrative può incidere sulle conseguenze accessorie dell'obbligazione tributaria, ma non è idoneo, di per sé, a far venire meno il tributo dovuto ove il presupposto impositivo sussista.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00422/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00423/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00425/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00426/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00427/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00428/2024 del 08/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →