Sentenza del 23/01/2019 n. 98 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha contestato la decisione di primo grado che aveva annullato l'accertamento fiscale. L'accertamento era fondato su files extracontabili rinvenuti durante la verifica, dai quali risultavano rimanenze di magazzino inferiori a quelle dichiarate dalla società. L'Ufficio aveva quindi rideterminato il costo del venduto, applicato il ricarico dichiarato del 12,7% e quantificato maggiori ricavi e redditi. La società sosteneva che la differenza fosse dovuta a vendite a stock e aveva prodotto alcune fatture, oltre a eccepire irregolarità nella verifica e nella documentazione acquisita.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformato la sentenza di primo grado e rigettato il ricorso della società. Ha ritenuto che le sole fatture, provenienti dalla stessa contribuente, non fossero sufficienti a dimostrare le vendite a stock; sarebbero stati necessari elementi oggettivi, come documenti di trasporto sottoscritti dai cessionari, prova dei pagamenti e individuazione della merce venduta. Ha inoltre riconosciuto valore probatorio presuntivo alla documentazione extracontabile, ponendo sulla contribuente l'onere di dimostrare che i dati ivi contenuti fossero inattendibili. La società e i soci sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 12 della legge n. 212/2000
La società aveva eccepito la violazione del termine di trenta giorni lavorativi previsto per la verifica.
L'eccezione è stata prospettata dalla contribuente, ma la decisione non fonda l'esito finale sull'accoglimento di tale censura.
Art. 52, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972
La società ne aveva dedotto la violazione con riferimento al rinvenimento e alla mancata sottoscrizione o consegna dei files.
La censura relativa alle modalità di acquisizione della documentazione non ha impedito alla CTR di utilizzare il contenuto dei files come elemento presuntivo dell'accertamento.
Art. 33 del D.P.R. n. 600/1973
La società ne aveva dedotto la violazione in relazione alla documentazione acquisita durante la verifica.
La norma è richiamata tra le contestazioni difensive, ma non viene ritenuta decisiva per annullare l'accertamento.
Art. 39, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 600/1973
Consente di procedere alla rettifica del reddito quando l'incompletezza della dichiarazione risulta anche da verbali relativi a ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti.
La rettifica può fondarsi su presunzioni semplici derivanti da documentazione extracontabile o contabilità in nero, purché idonea a rappresentare quantitativamente o monetariamente gli atti d'impresa o la situazione economica dell'imprenditore.
Artt. 2709 e seguenti del codice civile
Sono richiamati per affermare che tra le scritture contabili possono rientrare documenti che registrano atti d'impresa o rappresentano la situazione patrimoniale e il risultato economico.
La nozione di scrittura rilevante non è limitata ai libri contabili formalmente tenuti, potendo comprendere anche documenti extracontabili o appunti aziendali dotati di attendibilità.
Cassazione civile, Sezione V, sentenza n. 20094 del 24 settembre 2014
La documentazione extracontabile, inclusa la contabilità in nero, può fondare presunzioni semplici ai fini della rettifica del reddito.
Una volta rinvenuta documentazione extracontabile apparentemente riferibile all'attività d'impresa, il contribuente deve fornire una prova concreta della sua inattendibilità o della non corrispondenza dei dati alla realtà aziendale.
Massime di principio
- Le fatture emesse dalla stessa impresa non sono necessariamente sufficienti a dimostrare una vendita straordinaria o a stock; è opportuno conservare documenti di trasporto, sottoscrizioni dei destinatari, prove dei pagamenti e una precisa riconciliazione della merce venduta.
- La documentazione extracontabile rinvenuta dall'Amministrazione finanziaria può costituire una presunzione semplice idonea a sostenere un accertamento, anche se non fa parte della contabilità ufficiale.
- Quando l'Ufficio produce dati extracontabili coerenti e riferibili all'attività aziendale, il contribuente deve contrastarli con elementi specifici, verificabili e documentati; una contestazione generica non è sufficiente.
- In caso di differenze nelle rimanenze di magazzino, è necessario dimostrare puntualmente la causa della differenza, collegando ogni movimentazione a inventari, documenti di trasporto, fatture, pagamenti e registrazioni contabili.
- L'onere probatorio può spostarsi sul contribuente quando l'Amministrazione abbia fornito elementi presuntivi gravi e coerenti; in tale situazione, la difesa deve spiegare concretamente perché i dati utilizzati nell'accertamento siano errati o non riferibili all'impresa.
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