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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33769/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2014, emesso dal Comune per recuperare l'imposta non versata su un immobile sito in Pozzuoli con box pertinenziale, dopo il disconoscimento dell'agevolazione per "prima casa". In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto; in appello, invece, la Corte di giustizia tributaria regionale aveva accolto l'impugnazione ritenendo provata la residenza anagrafica e la dimora nell'immobile sin dal 30 agosto 2001, sulla base di certificato di residenza storico, certificazione di stato di famiglia, ricevute delle utenze e dichiarazioni di terzi. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) nullità della sentenza per errata percezione del contenuto della prova e violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente letto la dichiarazione del 5 settembre 2018 come mera specificazione dell'indirizzo invece che come prova di un trasferimento di residenza solo da tale data; 2) violazione degli artt. 8 d.lgs. 504/1992, 13, comma 2, d.l. 201/2011, e 115 c.p.c., per avere reputato idonea la prova del contribuente a superare le risultanze anagrafiche e familiari contrarie; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, per asserita mancanza di adeguata spiegazione circa le fonti di prova poste a fondamento della decisione.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata superava il "minimo costituzionale" e quindi non era apparente. Ha ribadito che, ai fini dell'esenzione IMU per abitazione principale, occorre la contemporanea sussistenza della dimora abituale e della residenza anagrafica nell'unità immobiliare, salvo prova contraria. Ha però osservato che il ricorso del Comune, sotto la veste formale di violazione di legge e vizio motivazionale, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in cassazione. La CTR aveva congruamente spiegato perché riteneva provata la residenza del contribuente nell'immobile sin dal 2001, valorizzando il certificato di residenza storico, la certificazione di stato di famiglia, le utenze e le dichiarazioni testimoniali, e interpretando la dichiarazione del 2018 come mera specificazione dell'indirizzo e non come cambio di residenza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Comune alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura ex art. 115 c.p.c. non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove compiuta dal giudice di appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può mascherare una richiesta di rivalutazione dei fatti storici.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La deduzione di nullità per motivazione apparente è infondata quando la sentenza espone una motivazione sufficiente e logicamente coerente.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione è apparente solo se manca del tutto o è meramente assertiva; qui la Corte ha ritenuto che il minimo costituzionale fosse rispettato.

  • art. 8 d.lgs. 504/1992

    Per l'esenzione IMU/ICI dell'abitazione principale è necessario che il possessore dimori stabilmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare, trattandosi di norma agevolativa di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 173, lett. b), l. 296/2006

    La modifica normativa richiamata è stata considerata nel perimetro dell'esenzione per abitazione principale ai fini ICI/IMU.

  • art. 13, comma 2, d.l. 201/2011

    Disposizione richiamata dal ricorrente per il regime IMU dell'abitazione principale, letta in coordinamento con l'art. 8 d.lgs. 504/1992.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'esenzione per abitazione principale in materia ICI/IMU, il contribuente deve provare sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale nell'immobile, salvo prova contraria dell'ente impositore.
  • In cassazione è inammissibile o comunque infondato il ricorso che, sotto la formale deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti operata dal giudice di merito.
  • La motivazione è apparente solo quando sia mancante o meramente assertiva; se il giudice di merito espone un percorso logico coerente e individua le fonti probatorie, il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione del merito.
  • Le risultanze anagrafiche e documentali possono essere lette in chiave complessiva; il giudice di merito può valorizzare anche elementi indiziari ulteriori, come utenze e pagamenti condominiali, per confermare la dimora effettiva nell'immobile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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