Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26027/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha emesso nei confronti della società un avviso di accertamento per il 2016, recuperando maggiore IVA e IRAP, oltre interessi e sanzioni, in relazione a fatture per complessivi euro 392.820,00 emesse da una cooperativa per servizi di facchinaggio, montaggio, assemblaggio di imballaggi e movimentazione merci. È stata disconosciuta la detrazione IVA di euro 86.421,06 e recuperato ai fini IRAP il costo dedotto, ritenuto riferibile a personale dipendente. Secondo l’Ufficio, l’appalto formalmente stipulato dissimulava una somministrazione irregolare di manodopera. La società aveva impugnato l’accertamento sostenendo la genuinità dell’appalto, la regolarità contributiva e retributiva della cooperativa, la certificazione ENBLI del contratto e la propria estraneità, anche quanto alla conoscibilità, alle frodi contestate alle cooperative. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina aveva accolto il ricorso, ritenendo non provata la consapevole partecipazione della società alla frode; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 2714/18/25, pronunciata il 31 marzo 2025 e depositata il 29 aprile 2025, aveva rigettato l’appello dell’Ufficio e confermato tale decisione. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 29 del d.lgs. n. 276/2003, 2697 e 2729 c.c.: il giudice d’appello avrebbe applicato un criterio incentrato sulla consapevolezza della frode, senza verificare la genuinità sostanziale dell’appalto alla luce degli indici dedotti dall’Ufficio, tra cui l’assenza di autonoma organizzazione delle cooperative, l’inserimento stabile dei lavoratori nel ciclo produttivo della committente, l’identità delle mansioni con quelle dei dipendenti della società, l’impiego di attrezzature della committente e l’esercizio del potere direttivo da parte di quest’ultima. L’Agenzia ha inoltre contestato il rilievo attribuito alla regolarità formale del contratto e alla certificazione ENBLI. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, lamentando una motivazione apparente e l’omessa valutazione critica degli elementi addotti a sostegno della non genuinità del rapporto.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo: benché sintetica, la motivazione della sentenza d’appello rendeva identificabili la ragione della decisione e gli elementi valorizzati, sicché non era meramente apparente. Ha invece accolto il primo motivo. L’accertamento fiscale non riguardava soltanto la consapevole partecipazione della committente alla frode delle cooperative, ma contestava anche l’assenza dei requisiti sostanziali dell’appalto e la conseguente dissimulazione di una somministrazione irregolare di manodopera. Il giudice tributario doveva quindi verificare concretamente l’organizzazione dei mezzi da parte dell’appaltatore, l’effettivo esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori e l’assunzione del rischio d’impresa, considerando anche l’eventuale inserimento dei lavoratori nell’organizzazione produttiva della committente. La regolarità documentale, i DURC, la tracciabilità dei pagamenti e la certificazione ENBLI possono essere valutati, ma non sostituiscono né rendono superfluo l’esame dell’esecuzione concreta del rapporto; neppure è decisiva, da sola, l’assenza di prova della consapevolezza della frode. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    La norma richiamata distingue l’appalto dalla somministrazione di lavoro in ragione dell’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, dell’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati e dell’assunzione del rischio d’impresa.

    La genuinità dell’appalto va accertata sulla base dei suoi elementi sostanziali: organizzazione dei mezzi, effettivo esercizio dei poteri organizzativo e direttivo sui lavoratori e assunzione del rischio d’impresa da parte dell’appaltatore.

  • art. 2697 c.c.

    La censura non sollecita, nel suo nucleo essenziale, una nuova valutazione del compendio fattuale, preclusa in sede di legittimità, ma denuncia l’erronea individuazione del paradigma giuridico applicabile alla fattispecie.

    La decisione non enuncia un diverso criterio generale di riparto dell’onere della prova: richiede al giudice di applicare il corretto parametro sostanziale alla contestazione di non genuinità dell’appalto e di esaminare gli elementi allegati dalle parti.

  • art. 2729 c.c.

    La censura non sollecita, nel suo nucleo essenziale, una nuova valutazione del compendio fattuale, preclusa in sede di legittimità, ma denuncia l’erronea individuazione del paradigma giuridico applicabile alla fattispecie.

    La Corte non formula una regola autonoma sulla prova presuntiva: la censura relativa agli indizi della non genuinità va esaminata dal giudice di rinvio nell’ambito della verifica sostanziale del rapporto, senza che la Cassazione proceda a una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Nel caso di specie, la sentenza esplicita, sia pure in modo essenziale, gli elementi valorizzati e la regola di giudizio applicata;

    La motivazione non è meramente apparente quando, pur essendo sintetica, consente di individuare gli elementi considerati e la regola di giudizio seguita; il dissenso sulla sufficienza o correttezza della valutazione non determina, di per sé, nullità della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura non sollecita, nel suo nucleo essenziale, una nuova valutazione del compendio fattuale, preclusa in sede di legittimità, ma denuncia l’erronea individuazione del paradigma giuridico applicabile alla fattispecie.

    È scrutinabile come violazione di legge la censura che denuncia l’adozione di un criterio giuridico non adeguato alla fattispecie, anziché chiedere una nuova valutazione del materiale fattuale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Non ricorre, pertanto, l’ipotesi della motivazione meramente apparente, configurabile soltanto quando il giudice esponga argomentazioni obiettivamente inidonee a rendere percepibile il fondamento della decisione, ovvero quando la motivazione, benché graficamente esistente, non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito.

    La censura di nullità per motivazione apparente è fondata solo se le argomentazioni non rendono percepibile il fondamento della decisione o non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico del giudice.

  • art. 361-bis c.p.c.

    La decisione deve, pertanto, essere cassata sul punto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame attenendosi al seguente principio di diritto

    La Corte dispone la cassazione con rinvio per un nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione finanziaria contesta che un appalto di servizi sia uno schermo per una somministrazione irregolare di manodopera, il giudice tributario deve accertare in concreto la sussistenza degli elementi sostanziali dell’appalto indicati dall’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003: organizzazione dei mezzi da parte dell’appaltatore, esercizio effettivo del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori e assunzione del rischio d’impresa.
  • La regolarità formale del contratto, la regolarità contributiva e retributiva, la documentazione prodotta e la certificazione del rapporto sono elementi valutabili, ma non sono sufficienti, da soli, a dimostrare la genuinità dell’appalto né esonerano dall’esame delle concrete modalità di esecuzione.
  • Se la contestazione fiscale investe la genuinità oggettiva dell’appalto e i relativi effetti fiscali, l’assenza di prova della consapevolezza del committente circa eventuali frodi dell’appaltatore non può costituire, da sola, il criterio decisivo per risolvere la controversia.
  • La motivazione è meramente apparente soltanto quando non rende percepibile il fondamento della decisione o non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito; la sinteticità della motivazione, se sono individuabili gli elementi valutati e la regola applicata, non basta a determinarne la nullità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.