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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20189/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale svolta su un consorzio cooperativo operante nel trasporto, dalla quale l’Amministrazione ha tratto la tesi che alcune cooperative fossero meri schermi societari e che un soggetto fosse, di fatto, amministratore e poi liquidatore occulto delle stesse, nonché vero datore di lavoro. Nei confronti di una cooperativa cancellata dal registro imprese e, separatamente, del predetto soggetto, fu notificato avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2013 per omesso versamento delle ritenute operate su emolumenti corrisposti a lavoratori-soci. Il contribuente impugnò l’atto dinanzi al giudice tributario sostenendo, tra l’altro, l’insussistenza del presupposto impositivo e la mancanza di prova del ruolo di amministratore/liquidatore di fatto e della sua responsabilità personale; in cassazione articolò due motivi: 1) dedusse la violazione dell’art. 28 d.lgs. 175/2014, lamentando anche omessa motivazione o omessa pronuncia sul punto; 2) denunciò violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che non fosse stata provata la sua qualità di datore di lavoro di fatto, né la colpa del liquidatore di fatto e, quindi, il presupposto per la sua personale responsabilità per i tributi richiesti.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, perché formulato in modo non chiaro, con riferimento promiscuo a violazione di legge e vizi motivazionali, e perché il ricorrente non aveva riportato in modo autosufficiente quando e come le questioni fossero state dedotte nei gradi di merito. Ha inoltre ritenuto corretta la ricostruzione della CTR, che aveva valorizzato il PVC e gli altri elementi istruttori per affermare che le cooperative erano schermi fittizi e che il ricorrente ne esercitava in concreto poteri organizzativi e di controllo. Anche il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e per il resto infondato, poiché non si confrontava con la ratio della decisione impugnata e riproponeva una diversa lettura del materiale probatorio. In conclusione il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 28 d.lgs. 175/2014

    La Corte richiama il comma 5 come norma che modifica l’art. 36 d.P.R. 602/1973 e disciplina la responsabilità dei liquidatori che non soddisfano con le attività di liquidazione le imposte dovute, con responsabilità in proprio entro limiti determinati.

  • art. 36 d.P.R. 602/1973

    "I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute ... rispondono in proprio del pagamento delle imposte ..."

    La responsabilità del liquidatore è posta come responsabilità personale per omesso pagamento dei debiti tributari con le attività della liquidazione, salvo prova di aver soddisfatto i crediti tributari o crediti di grado superiore prima dell’assegnazione ai soci.

  • art. 2495 c.c.

    La norma è richiamata dal ricorrente per sostenere che i creditori sociali possono agire contro i soci nei limiti di quanto riscosso e contro il liquidatore se il mancato pagamento dipende da sua colpa; la Corte, però, non accoglie la censura perché non adeguatamente e specificamente sviluppata e perché la ricostruzione fattuale della CTR è diversa.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che, in presenza di una società cartiera o di un’interposizione fittizia, può operare una prova presuntiva a carico dell’amministratore di fatto, gravando su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso viene censurato anche sul piano della corretta qualificazione dei motivi, evidenziando la confusione tra violazione di legge, omessa pronuncia e vizio motivazionale; la Corte sottolinea l’esigenza di specificità del motivo di ricorso.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico, autosufficiente e coerente nella qualificazione del vizio dedotto; non è ammissibile una censura che cumuli in modo confuso violazione di legge, omessa pronuncia e vizio motivazionale senza chiarire il contenuto della doglianza e i passaggi dei gradi di merito rilevanti.
  • In materia tributaria, quando gli elementi acquisiti dimostrano che una società è un mero schermo fittizio e che un soggetto ne esercita in concreto i poteri organizzativi e di controllo, è legittimo valorizzare presunzioni semplici per attribuire a tale soggetto la responsabilità fiscale; spetta a lui fornire prova contraria.
  • Chi impugna una decisione di merito in cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle tesi difensive già svolte non basta a incrinare la decisione.
  • La responsabilità del liquidatore per i debiti tributari presuppone la disciplina speciale applicabile e deve essere scrutinata in concreto sulla base degli accertamenti fattuali compiuti dal giudice di merito; se tali accertamenti sono sorretti da PVC, testimonianze e ulteriori elementi convergenti, la censura in cassazione deve aggredirli puntualmente.
  • Il controllo della Corte di cassazione non si sostituisce alla valutazione probatoria del giudice di merito quando la decisione sia sorretta da una motivazione logica e da un compendio indiziario ritenuto concordante.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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