Cassazione Civile, Ordinanza n. 02900/2023 del 31/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF notificato a un contribuente che, nell'anno 2007, aveva lavorato come subordinato in Svizzera e risiedeva in un comune italiano entro venti chilometri dal confine. Il reddito da lavoro dipendente era stato tassato soltanto in Svizzera, mentre sui conti correnti del contribuente erano emersi versamenti per euro 182.446,19 non riconducibili a tale rapporto e qualificati dall'Ufficio come redditi diversi non dichiarati in Italia. L'Agenzia ha quindi contestato un'evasione fiscale e ha emesso l'avviso. Il contribuente ha impugnato l'atto dinanzi alla CTP, deducendo, per quanto qui interessa, la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento, sostenendo che il raddoppio dei termini previsto dal D.L. n. 78 del 2009 non fosse applicabile perché entrato in vigore dopo la violazione contestata. La CTP ha accolto il ricorso e annullato l'avviso. In appello la CTR Lombardia ha condiviso la tesi del contribuente, ritenendo che la disciplina sul raddoppio dei termini avesse natura sostanziale e non potesse retroagire. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando la violazione dell'art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 78 del 2009, dell'art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 4 del D.L. n. 167 del 1990, censurando l'erronea qualificazione come sostanziale della norma sul raddoppio dei termini e la conseguente esclusione della sua applicazione ai fatti pregressi. Il contribuente ha resistito con controricorso e memoria, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso, ma la Corte ha ritenuto infondata tale eccezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dal contribuente, osservando che la censura dell'Ufficio investiva un problema di puro diritto, ossia la natura sostanziale o procedimentale della disciplina sul raddoppio dei termini. Nel merito, la Corte ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui la disposizione dell'art. 12, comma 2-bis, del D.L. n. 78 del 2009, che prevede il raddoppio dei termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento basati sulla presunzione di evasione, ha natura procedimentale e non sostanziale; pertanto si applica, secondo il principio tempus regit actum, anche agli avvisi notificati dopo la sua entrata in vigore, compresi quelli relativi a periodi d'imposta anteriori. Conseguentemente la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per l'esame delle ulteriori questioni controverse non precluse.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di legittimità è stata formulata come violazione di legge.
art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 78 del 2009
Il comma 2-bis è qualificato come norma procedimentale che regola il raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento; il suo effetto è soggetto al principio tempus regit actum e quindi si applica agli atti notificati dopo l'entrata in vigore anche se riferiti a periodi d'imposta precedenti.
art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973
Norma richiamata dall'Ufficio a sostegno della disciplina dei termini di accertamento.
Norma richiamata dall'Ufficio a sostegno della disciplina sugli investimenti e attività finanziarie detenute all'estero.
artt. 3 e 24 Cost.
Richiamati nel precedente giurisprudenziale per affermare che una diversa lettura della natura della presunzione potrebbe comprimere l'effettività del diritto di difesa del contribuente.
Massime di principio
- La disciplina che prevede il raddoppio dei termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento ha natura procedimentale, perché attiene alla durata del potere di accertamento e non incide sul contenuto sostanziale del rapporto tributario.
- Le norme procedimentali si applicano secondo il principio tempus regit actum: il raddoppio dei termini opera per gli avvisi di accertamento notificati dopo l'entrata in vigore della disciplina, anche se il periodo d'imposta oggetto di verifica è anteriore.
- La qualificazione di una disposizione come sostanziale o procedimentale è decisiva per stabilire la sua retroattività; quando la norma riguarda solo la maggiorazione dei termini ordinari di accertamento, essa non ha contenuto sostanziale.
- In sede di ricorso per cassazione, la deduzione di inammissibilità è infondata quando la censura investe una questione di diritto chiaramente individuata e supportata dall'esposizione delle ragioni poste a fondamento della tesi impugnatoria.
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