Cassazione Civile, Ordinanza n. 17174/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES relativo al 2005 emesso nei confronti di una società residente in Italia, con recupero a tassazione di componenti negativi indebitamente dedotti, di variazioni di utili di bilancio e di interessi attivi non contabilizzati, tutto in relazione a un'operazione di "stock lending" con una società estera. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che l'Ufficio avesse fondato la pretesa su fatti e qualificazioni giuridiche diverse da quelle originariamente indicate, e che il giudice di primo grado avesse correttamente rilevato tale contraddittorietà. In cassazione l'Agenzia ha denunciato, con unico motivo, error in procedendo per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 24 d.lgs. 546/1992: secondo l'Ufficio la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che la contestazione sulla nullità del contratto di prestito titoli fosse emersa solo nel successivo provvedimento di autotutela, mentre essa era già contenuta nell'avviso e nel PVC; inoltre la società non avrebbe potuto introdurre tali censure con memoria e avrebbe dovuto proporre motivi aggiunti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, osservando che il thema decidendum del giudizio di merito era già delineato dall'impugnazione dell'avviso per la sua contraddittorietà e per la lesione del diritto di difesa conseguente al successivo autotutela parziale. La CTR, quindi, non aveva introdotto un titolo nuovo, ma aveva deciso entro i limiti della domanda, valorizzando le incongruenze dell'atto impositivo e le modifiche sostanziali apportate dall'Ufficio. È stato inoltre escluso che la contribuente dovesse necessariamente proporre motivi aggiunti ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 546/1992, perché la memoria depositata in primo grado costituiva uno sviluppo degli argomenti già contenuti nel ricorso e non l'introduzione di documenti nuovi. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato assorbito. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia.
Norme richiamate
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se il giudice decide entro il perimetro del petitum e della causa petendi, anche ricostruendo autonomamente i fatti o applicando norme diverse, purché la pronuncia resti ancorata ai fatti di causa ritualmente acquisiti e oggetto di contraddittorio.
art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'integrazione dei motivi di ricorso è ammessa solo in presenza di documenti non conosciuti dalle parti o dalla commissione; non è necessario proporre motivi aggiunti quando si sviluppano in memoria argomentazioni già contenute nel ricorso originario e confermate da sopravvenienze già in atti.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il motivo è stato dedotto come error in procedendo per asserita violazione di norme processuali, ma la Corte lo ha ritenuto infondato.
art. 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come base del recupero a tassazione operato nell'accertamento fiscale oggetto di impugnazione.
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come base del recupero a tassazione operato nell'accertamento fiscale oggetto di impugnazione.
art. 89 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato come disposizione utilizzata dall'Ufficio per contestare la variazione di utili di bilancio e i relativi riflessi fiscali.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'eventuale esercizio dell'autotutela parziale nel corso del giudizio può incidere sulla materia del contendere e deve essere considerato dal giudice anche d'ufficio.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. sussiste solo quando il giudice alteri il petitum o la causa petendi introducendo un titolo nuovo; non sussiste se la decisione si fonda su una diversa ricostruzione dei fatti o su una diversa qualificazione giuridica restando immutato l'oggetto della domanda.
- Quando la contestazione investe la contraddittorietà dell'avviso di accertamento rispetto ad atti sopravvenuti dell'Ufficio già noti e discussi in causa, il contribuente può sviluppare tale censura con memoria difensiva senza necessità di motivi aggiunti, se non vengono introdotti fatti nuovi o documenti sconosciuti.
- L'incoerenza tra l'impostazione iniziale dell'accertamento e il successivo provvedimento in autotutela può essere valorizzata dal giudice come elemento rilevante ai fini della valutazione della pretesa e del diritto di difesa del contribuente.
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