Sentenza del 11/05/2018 n. 11443 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società, ai fini IRES, la deduzione di componenti negativi relativi alla variazione della riserva sinistri, inclusa la parte imputabile al margine tecnico di sicurezza e alle eccedenze indeducibili. Ai fini IVA, aveva inoltre contestato l'omessa applicazione dell'imposta sulle fatture emesse dalla società alle coassicuratrici per l'attività di gestione e liquidazione dei sinistri svolta quale coassicuratore delegatario, nonché l'omessa regolarizzazione delle analoghe fatture passive ricevute dalle altre coassicuratrici. La controversia in Cassazione si è concentrata soprattutto sulla qualificazione, come esenti o imponibili, delle prestazioni di gestione integrale dei sinistri.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato le censure dell'Agenzia relative alla deducibilità ai fini IRES, ritenendo ormai non contestabile l'accertamento di merito secondo cui il margine tecnico di sicurezza era stato determinato secondo prudenza e sulla base di elementi obiettivi. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, stabilendo che le attività svolte dal coassicuratore delegatario in esecuzione della clausola di delega, quali la gestione, valutazione e liquidazione dei sinistri e il pagamento degli indennizzi, non sono operazioni assicurative né prestazioni accessorie esenti, poiché non comportano copertura di un rischio e non costituiscono attività di intermediazione o mediazione assicurativa. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tali profili e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 109, comma 5, e 111, comma 1
La deducibilità dei componenti negativi richiede, tra l'altro, l'inerenza all'attività d'impresa e il rispetto dei limiti previsti dalla disciplina fiscale. Nel caso concreto, tuttavia, l'accertamento di fatto sulla prudente determinazione della riserva sinistri è rimasto fermo.
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175, art. 23, comma 3
Le società di assicurazione costituiscano alla fine di ogni esercizio la "riserva sinistri" iscrivendo nel bilancio le somme necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti in quell'esercizio o negli esercizi precedenti.
La riserva sinistri deve riflettere le somme necessarie a coprire i sinistri già avvenuti e non ancora pagati.
D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173, art. 23, comma 1
Le imprese debbono costituire alla fine di ogni esercizio la riserva sinistri, iscrivendo nel bilancio l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, nonchè alle relative spese di liquidazione.
La valutazione della riserva deve essere prudente e fondata su elementi obiettivi; tale criterio ha sostenuto la posizione della società sul piano IRES.
La coassicurazione comporta rapporti assicurativi distinti e una ripartizione pro quota del rischio tra i coassicuratori. La clausola di delega attribuisce a uno di essi la gestione del rapporto, ma non trasforma tale attività in copertura assicurativa né elimina la separazione delle obbligazioni.
L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro.
L'attività assicurativa presuppone l'assunzione del rischio e l'obbligo di indennizzo nei confronti dell'assicurato; la mera gestione o liquidazione del sinistro non possiede tali caratteristiche.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, nn. 2 e 9
Sono esenti dall'imposta: (...) 2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio; (...) 9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7).
L'esenzione IVA riguarda le operazioni assicurative propriamente dette e le attività di mandato, mediazione o intermediazione ad esse relative, ma non ogni attività amministrativa o esecutiva collegata a una polizza.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 12
La disciplina generale delle prestazioni accessorie non consente di estendere automaticamente l'esenzione alle attività di gestione dei sinistri, poiché in materia assicurativa opera una disciplina unionale speciale e più restrittiva.
Direttiva 2006/112/CE, art. 135, par. 1, lett. a), e precedente art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva 77/388/CEE
Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: a) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione.
L'esenzione deve essere interpretata restrittivamente: comprende la copertura del rischio e le attività proprie dell'intermediario, come la ricerca di potenziali clienti e la loro messa in relazione con l'assicuratore, ma non la liquidazione dei sinistri.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5, e art. 348-ter
La Corte ha dichiarato inammissibile la censura dell'Agenzia sull'insufficienza della motivazione, trattandosi di una doppia conforme di merito e di una critica non riconducibile ai limiti del nuovo motivo di ricorso.
Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-40/15, Aspiro
L'art. 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE (...) dev'essere interpretato nel senso che servizi di liquidazione di sinistri (...) forniti da un terzo in nome e per conto di un'impresa di assicurazione, non rientrano nell'esenzione prevista da tale disposizione.
La liquidazione dei sinistri, anche quando comprende la determinazione della responsabilità, la quantificazione del danno e la decisione sull'indennizzo, è un servizio distinto dall'assicurazione e resta imponibile IVA.
Massime di principio
- Le esenzioni IVA in materia assicurativa sono eccezioni al principio generale di imponibilità e devono essere interpretate restrittivamente.
- La gestione, valutazione e liquidazione dei sinistri non è di per sé un'attività assicurativa: l'attività assicurativa richiede l'assunzione del rischio e l'obbligo di indennizzare l'assicurato.
- In caso di coassicurazione, la clausola che delega una compagnia alla gestione integrale dei sinistri non rende esenti da IVA le commissioni ricevute dalle altre coassicuratrici.
- L'esenzione per attività accessorie o di mandato opera solo quando la prestazione è realmente collegata alla copertura assicurativa o svolge una funzione di intermediazione, come la ricerca e il collegamento con potenziali assicurati; non si estende alle attività meramente esecutive successive alla conclusione del contratto.
- Ai fini della deducibilità della riserva sinistri, è essenziale documentare una valutazione prudente, fondata su elementi obiettivi e coerente con la disciplina civilistica e assicurativa.
- Quando le decisioni dei giudici di merito sono conformi e la censura riguarda soltanto l'insufficienza della motivazione, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile nei limiti previsti dalla disciplina processuale.
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