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Sentenza

Sentenza del 11/05/2018 n. 11451 - Corte di Cassazione

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Istituzione e attivazione del servizio - Mancata fruizione del servizio - Ragioni - Rilevanza - Esclusione - Esenzione dalla tassa - Esclusione - Riduzione della misura del tributo - Configurabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava avvisi di accertamento e cartelle TARSU per le annualità 1999-2005. La CTR Lombardia, in sede di rinvio, aveva annullato integralmente gli atti perché la società gestiva i rifiuti tramite trasportatori privati e non aveva fruito del servizio comunale. Il Comune ha proposto sei motivi: i primi due contestavano l’esonero totale dal tributo e l’omessa determinazione della TARSU comunque dovuta in misura ridotta; il terzo e il quarto denunciavano l’omesso esame della superficie imponibile, comprese le aree adibite a parcheggio già ritenute tassabili con decisione passata in giudicato; il quinto contestava l’erronea equiparazione dei rifiuti da imballaggio agli urbani e la mancata applicazione delle regole sulla riduzione tariffaria; il sesto censurava la mancata verifica della prova dell’effettivo avvio al recupero dei rifiuti e dell’adempimento degli obblighi informativi della contribuente.

La decisione

La Cassazione ha accolto tutti e sei i motivi, cassando la sentenza n. 77/7/2013 della CTR Lombardia e rinviando alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha stabilito che la mancata fruizione concreta del servizio, quando questo è istituito e il contribuente può utilizzarlo, non comporta esenzione dalla TARSU, ma può giustificare soltanto la riduzione prevista dalla legge. Il giudice di rinvio dovrà rideterminare il tributo, esaminare la superficie imponibile e distinguere le tipologie di rifiuti, verificando sia la prova dell’effettivo avvio al recupero sia l’adempimento degli obblighi di comunicazione e denuncia. Resta ferma, per effetto del giudicato, la tassabilità delle aree scoperte adibite a parcheggio: il vincolo di uso pubblico, da solo, non ne esclude l’imponibilità. Per gli imballaggi secondari e terziari non assimilabili agli urbani, la disciplina può comportare l’esclusione dalla superficie tassabile delle sole aree in cui si producono esclusivamente rifiuti speciali; per i rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al recupero è invece prevista una riduzione, non un’esenzione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 59, commi 2 e 4

    l'omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta - sebbene istituito ed attivato - nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente comporta non già l'esenzione dalla tassa, bensì la conseguenza che il tributo è dovuto in misura ridotta

    La mancata o irregolare erogazione del servizio nella zona dell’immobile non elimina il presupposto della TARSU quando il servizio è stato istituito e l’utente ha la possibilità concreta di utilizzarlo; dà diritto, ricorrendone i presupposti, alla riduzione prevista dalla norma.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3

    l'esclusione della tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali

    Per i rifiuti speciali non assimilabili, l’esclusione riguarda soltanto la porzione di superficie che, per caratteristiche e destinazione, produce esclusivamente tali rifiuti. Il contribuente deve fornire al Comune i dati che identificano e delimitano le aree da escludere.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 67, comma 2

    il diritto ad una riduzione tariffaria (per i rifiuti speciali assimilati agli urbani) determinata in concreto - a consuntivo - in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero

    Per i rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al recupero, la conseguenza è una riduzione tariffaria proporzionata alle quantità effettivamente recuperate, non l’esenzione dal tributo.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 7

    l'esonero dalla privativa comunale, previsto appunto in caso di comprovato avviamento al recupero dall'art. 21, comma 7, del decreto Ronchi, determina sia la riduzione della superficie tassabile, prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, citato art. 62, comma 3, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati, come i rifiuti tossici e gli imballaggi terziari), sia il diritto ad una riduzione tariffaria (per i rifiuti speciali assimilati agli urbani)

    L’avvio al recupero può produrre conseguenze diverse secondo la categoria dei rifiuti: riduzione della superficie imponibile per i rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, e riduzione tariffaria per quelli assimilati agli urbani. L’esonero dalla privativa non equivale a esenzione generalizzata dalla TARSU.

  • D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 7, comma 2

    per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi

    La riduzione per i rifiuti assimilati avviati a recupero richiede la dimostrazione delle quantità recuperate tramite attestazione del soggetto che svolge il recupero. Se il Comune omette di determinare il coefficiente, il giudice tributario può individuarlo quando ricorrono i presupposti.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23

    La norma è richiamata nel motivo relativo alle contestazioni e agli oneri probatori nel giudizio tributario; la Corte non ne ricava una distinta interpretazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    La norma è richiamata nel motivo sulla produzione documentale in sede di rinvio, ma la Corte non ne offre una specifica interpretazione.

  • Codice di procedura civile, artt. 324, 383 e 384

    La Corte applica il vincolo del giudicato interno e l’obbligo del giudice di rinvio di conformarsi ai principi di diritto enunciati in cassazione; la statuizione sulla tassabilità delle aree a parcheggio, non cassata perché il relativo motivo era inammissibile, non poteva essere rimessa in discussione.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La disposizione è indicata tra le norme denunciate dal Comune, ma la Corte non fonda su di essa una specifica statuizione interpretativa.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    La decisione esamina le censure di legittimità per violazione di legge e per vizi di motivazione o omesso esame; non enuncia una regola autonoma ulteriore rispetto all’accoglimento dei motivi.

Massime di principio

  • La TARSU ha natura tributaria e finanzia un servizio rivolto alla collettività: non è normalmente subordinata alla prova che il singolo contribuente abbia effettivamente utilizzato il servizio.
  • Se il servizio è istituito ma non viene svolto, o è svolto irregolarmente, nella zona dell’immobile, la conseguenza non è l’esenzione automatica: può spettare la riduzione prevista dalla legge, purché sussistano i relativi presupposti.
  • La gestione autonoma dei rifiuti tramite operatori privati non basta, da sola, a escludere il tributo. Per ottenere riduzioni occorre provare la tipologia e le quantità di rifiuti, il loro effettivo avvio al recupero e il rispetto degli obblighi di comunicazione e documentazione.
  • Per i rifiuti speciali non assimilabili, l’esclusione dalla superficie imponibile è limitata alle aree in cui si producono esclusivamente tali rifiuti; il contribuente deve identificare e delimitare le superfici con dati adeguati.
  • Per i rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al recupero, il beneficio consiste in una riduzione tariffaria proporzionata alle quantità recuperate, non nell’esenzione integrale.
  • Il giudice tributario decide sul rapporto d’imposta e non si limita ad annullare l’atto: quando possibile deve determinare il tributo effettivamente dovuto, anche applicando la riduzione spettante.
  • Una statuizione non impugnata con successo e divenuta definitiva, come quella sulla tassabilità delle aree a parcheggio in questo caso, vincola il giudice del rinvio.

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