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Sentenza

Sentenza del 11/05/2018 n. 11471 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO- PROCEDIMENTO - IN GENERE Atti impugnabili - Diffida di pagamento - Facoltà - Mancata impugnazione - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La Fondazione ha impugnato la cartella per TIA 2007, contestando che la mancata impugnazione di una precedente diffida di pagamento le impedisse di contestare anche il fondamento della pretesa tributaria. Ha articolato sette motivi: i primi due, sulla motivazione e sulla prova della comunicazione della fattura, sono stati ritenuti inammissibili o infondati perché non coglievano la ragione della decisione regionale, fondata sulla diffida regolarmente notificata; il terzo, quarto e quinto denunciavano l’errata applicazione delle regole sugli atti impugnabili e l’assenza di un onere di impugnare la diffida; il sesto lamentava l’incertezza sull’atto ritenuto preclusivo; il settimo deduceva la formazione di un giudicato interno sulla ammissibilità del ricorso.

La decisione

La Cassazione, con decisione del 5 aprile 2018, depositata l’11 maggio 2018, ha accolto i motivi terzo, quarto, quinto e sesto e respinto gli altri. Ha stabilito che la diffida di pagamento, pur potendo essere impugnata perché esprimeva la pretesa tributaria, non è un atto tipico incluso nell’elenco dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992; impugnarla era quindi una facoltà, non un onere. La sua mancata impugnazione non ha cristallizzato la pretesa né precluso la contestazione nel merito della successiva cartella, primo atto tipico notificato. La Corte ha cassato la sentenza della CTR del Friuli Venezia Giulia e rinviato alla stessa Commissione, in diversa composizione, perché esamini nel merito i motivi contro la cartella, dando per ferma l’ammissibilità dell’impugnazione; al giudice di rinvio ha rimesso anche le spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha deciso se la pretesa TIA fosse fondata.

Norme richiamate

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    La diffida di pagamento in questione - anche definita in sentenza quale invito al pagamento - non rientrava nell'elenco tassativo degli atti impugnabili avanti al giudice tributario così come previsti nell'elenco di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. Se è vero che tale circostanza non ne impediva comunque l'impugnazione, in quanto estrinsecazione sostanziale della pretesa impositiva in tutti i suoi elementi essenziali, altrettanto indubbio è che tale impugnazione costituiva una facoltà, e non (diversamente da quanto enunciato dal giudice di appello) un onere per la contribuente; con la conseguenza che l'opzione per la mancata autonoma impugnazione non comportava, a carico di quest'ultima, la ravvisata decadenza o preclusione.

    L’elenco dell’art. 19 individua gli atti tipici la cui notifica può far decorrere l’onere di impugnazione. Un atto non incluso, come la diffida, può essere contestato per ampliare la tutela, ma la sua mancata impugnazione non rende definitiva la pretesa e non impedisce di contestare il successivo atto tipico, come la cartella.

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62

    È citato in relazione al ricorso per cassazione nel processo tributario, ma la sentenza non formula una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • Codice civile, art. 2697

    La norma è invocata dalla ricorrente sul riparto dell’onere della prova, ma le relative doglianze non sono accolte perché non colgono la ratio decidendi della sentenza regionale; la Corte non ne offre un’interpretazione sostanziale.

  • Codice di procedura civile, artt. 112 e 324

    La Corte esclude la violazione dedotta: non si era formato un giudicato interno sulla questione, poiché la decisione regionale, pur errata nel ritenere preclusiva la mancata impugnazione della diffida, era sostanzialmente in linea con la statuizione di primo grado sul punto.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione prospettati dalla Fondazione. La Corte accoglie le censure di violazione di legge relative alla facoltà di impugnare la diffida e respinge o dichiara inammissibili le altre, secondo le ragioni esposte.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente per contestare la motivazione della diffida, ma il relativo motivo è deciso sulla diversa questione dell’assenza di un onere di impugnazione e non viene formulata una specifica interpretazione dell’articolo.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 6 e 7

    Le disposizioni sono invocate dalla ricorrente con riferimento alle garanzie informative e motivazionali della diffida; la Corte non ne dà una specifica interpretazione, accogliendo il motivo per la diversa ragione che la mancata impugnazione della diffida non preclude il ricorso contro la cartella.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di una comunicazione o diffida tributaria non inclusa tra gli atti tipici dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, anche se manifesta in modo compiuto la pretesa, non comporta di per sé decadenza o definitiva cristallizzazione del debito.
  • L’impugnazione di un atto atipico che esprime una pretesa tributaria è una facoltà di tutela aggiuntiva, non un onere: il contribuente può attendere la notifica di un atto tipico impugnabile, come la cartella, e contestare allora anche il fondamento della pretesa.
  • La regolare notifica di una diffida non la trasforma automaticamente in un atto tipico dell’elenco legislativo né rende limitata ai soli vizi propri l’impugnazione della successiva cartella.
  • La Cassazione ha deciso una questione processuale di ammissibilità e preclusione, non la fondatezza del tributo: il giudice di rinvio deve esaminare nel merito le contestazioni della Fondazione.

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