Sentenza del 11/05/2018 n. 11445 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Determinazione della base imponibile - Criteri - Quotazioni OVI - Rilevanza - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava tre avvisi di accertamento ICI per gli anni 2002, 2003 e 2004, con cui il Comune aveva rettificato il valore di un'area edificabile. La società aveva contestato gli avvisi per violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992 e difetto di motivazione. Dopo il rigetto della CTP di Modena, la CTR Emilia-Romagna, con sentenza n. 100/12/10, aveva parzialmente accolto l'appello, rideterminando il valore dell'area e le relative sanzioni. Il Comune ha proposto quattro motivi: violazione dei criteri legali di stima e critica all'uso delle quotazioni OVI; uso di valori OVI 2002 non prodotti o inesistenti; contraddittorietà della motivazione per il rinvio a tali valori; e incongruità del riferimento, per una porzione di 937 mq nel 2004, al prezzo indicato nel rogito dell'11 novembre 2003, con conseguente erronea riduzione delle sanzioni. La società ha proposto ricorso incidentale sostenendo che la mancata predeterminazione comunale dei valori delle aree fabbricabili aveva creato incertezza e giustificava la disapplicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del Comune: i primi tre motivi sono stati ritenuti infondati, poiché la CTR aveva usato le quotazioni OVI soltanto come ausilio e termine di confronto, motivando la sproporzione degli incrementi accertati per il 2002 e il 2003 e considerando per il 2004 anche il prezzo di vendita e le modifiche urbanistiche. Il quarto motivo del Comune è stato rigettato in conseguenza dell'accoglimento del ricorso incidentale. Quest'ultimo è stato accolto: in assenza della predeterminazione comunale dei valori, la contribuente poteva soltanto formulare una previsione del valore al metro quadro e l'errore non era sanzionabile per difetto dell'elemento psicologico. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alle sanzioni, che sono state annullate. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in Euro 2.900,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5
I criteri normativamente determinati dall'art. 5, cit., devono considerarsi tassativi, pertanto il giudice del merito, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell'anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata.
La stima delle aree edificabili deve confrontarsi con i parametri di legge — ubicazione, edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento e prezzi medi di aree analoghe — quando occorre ricostruire il valore venale senza un prezzo direttamente riferibile al bene. Se un prezzo di acquisto del terreno è già disponibile, il giudice può usarlo come parametro, motivandone la congruità. Le quotazioni OVI possono integrare la valutazione come ausilio, ma non sostituiscono i criteri legali né possono, da sole, fondare la pretesa impositiva.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g)
La disciplina relativa alla "Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili", è poi fissata dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, che facoltizza i Comuni, mediante regolamento adottato a norma dell'art. 52, la possibilità (possono) di "g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso".
La determinazione comunale periodica dei valori delle aree per zone omogenee è una facoltà, non un obbligo. Tuttavia, se il Comune non la esercita, il contribuente deve stimare autonomamente il valore e può trovarsi nell'incertezza che, se l'errore è incolpevole, rileva ai fini dell'applicazione delle sanzioni.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5
In tema di ICI, la mancata adozione del regolamento di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, con cui il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali delle aree fabbricabili, comporta che il contribuente può operare una mera previsione per individuare il valore al metro quadro dei beni e, dunque, in caso di errore, pur dovendo uniformarsi all'accertamento dell'ente impositore, non sarà assoggettabile alle corrispondenti sanzioni amministrative, difettando nella sua condotta l'elemento psicologico richiesto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5.
Le sanzioni amministrative tributarie richiedono l'elemento psicologico previsto dalla norma. Quando il Comune non ha predeterminato i valori delle aree e il contribuente ha dovuto formulare una stima previsionale, l'errore sul valore non comporta sanzioni se manca tale elemento, pur restando dovuta l'imposta secondo il valore accertato.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8
La società ha invocato la disposizione per ottenere la disapplicazione delle sanzioni in ragione dell'incertezza; la Corte ha accolto il ricorso incidentale sulla base del difetto dell'elemento psicologico richiesto dall'art. 5 del d.lgs. n. 472/1997, senza riportare nel testo una specifica interpretazione autonoma dell'art. 8.
Codice di procedura civile, art. 115
Il Comune ha dedotto che la CTR avrebbe utilizzato valori OVI non prodotti in giudizio; la Corte ha respinto la censura, ritenendo legittimo l'uso delle quotazioni pubblicamente disponibili come ausilio estimativo e nozioni di fatto di comune esperienza, non come prova autonoma del valore.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Le disposizioni sono richiamate come parametri dei motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di legge e ai vizi motivazionali. I motivi del Comune sono stati rigettati; il ricorso incidentale della società è stato accolto.
Massime di principio
- Nella stima ICI di un'area edificabile, occorre applicare i parametri dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992 e considerare le caratteristiche concrete del terreno e l'anno d'imposizione.
- Le quotazioni OVI sono un supporto indicativo e non una prova né un criterio autosufficiente: non possono, da sole, giustificare la rettifica del valore; il giudice deve spiegare come le ha utilizzate e raccordarle agli elementi concreti e ai criteri di legge.
- Se esiste un prezzo di acquisto riferibile direttamente al terreno, il giudice può assumerlo come parametro del valore venale, purché motivi perché lo ritiene congruo rispetto alla situazione e all'anno d'imposizione.
- Il Comune può, ma non è tenuto, a predeterminare con regolamento valori venali per zone omogenee. La sua omissione non impedisce l'accertamento dell'imposta, ma può escludere le sanzioni quando il contribuente abbia dovuto formulare una stima previsionale e manchi l'elemento psicologico richiesto.
- L'annullamento delle sanzioni non comporta automaticamente l'annullamento dell'imposta: in questa decisione è stata mantenuta la rideterminazione del valore operata dalla CTR, mentre sono state eliminate le sanzioni.
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