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Sentenza

Sentenza del 11/05/2018 n. 11472 - Corte di Cassazione

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - Fabbricati accatastati nel gruppo D in attesa di rendita definitiva - Determinazione della base imponibile - Criterio di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Operatività - Limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La banca aveva impugnato il silenzio-rifiuto del Comune sulla richiesta di rimborso di 6.996,27 euro per ICI 1998. Per immobili accatastati in categoria D ma privi di rendita definitiva, l’imposta era stata calcolata secondo il valore contabile; la contribuente sosteneva che il calcolo fosse errato perché non erano state detratte le rettifiche ICI. La rendita catastale, attribuita nel 2002, era inferiore al valore precedentemente utilizzato. Dopo che la CTP di Roma aveva accolto il ricorso, il Comune aveva appellato e la CTR di Roma aveva accolto l’appello, ritenendo che la rendita non avesse effetto retroattivo. In Cassazione la banca ha formulato cinque motivi: omessa pronuncia sull’inammissibilità dell’appello comunale; omessa motivazione su tale eccezione; violazione dell’obbligo di specificità dei motivi d’appello; errata applicazione delle norme sulla base imponibile ICI e sull’efficacia delle rendite catastali; omessa valutazione dell’errore nel calcolo contabile.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la decisione di merito della CTR implicava il rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello; inoltre, nel processo tributario anche la riproposizione delle ragioni già sostenute può soddisfare l’onere di specificità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Ha accolto il quarto motivo, ritenendo applicabile anche agli immobili già accatastati in categoria D ma ancora senza rendita definitiva il principio per cui il criterio contabile resta utilizzabile fino alla richiesta di attribuzione della rendita; dalla richiesta si apre una nuova situazione giuridica che può consentire anche il rimborso delle somme versate in eccesso. Poiché il rimborso era fondato sull’errato calcolo del valore contabile, non sulla retroattività della rendita, la Cassazione ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso della banca. Terzo e quinto motivo assorbiti. Spese di merito compensate; il Comune è stato condannato a rimborsare le spese di Cassazione, liquidate in 2.900 euro per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3

    In tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può essere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge.

    Per gli immobili di categoria D privi di rendita definitiva, la base imponibile può essere determinata in via provvisoria con il criterio contabile fino alla richiesta di attribuzione della rendita. Da quel momento il proprietario accede al sistema della rendita catastale e può risultare debitore di una maggiore imposta oppure chiedere il rimborso dell’eccedenza versata, nel rispetto dei termini di legge. La Corte estende espressamente il principio anche agli immobili già accatastati in categoria D ma ancora senza rendita.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito.

    Nel processo tributario l’appello ha carattere devolutivo pieno: la riproposizione delle ragioni già sostenute può soddisfare l’onere di specificità, se consente di comprendere le contestazioni rivolte alla decisione e di ottenere il riesame della controversia nel merito.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Secondo pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo.

    Non sussiste omessa pronuncia quando il contenuto della decisione permette di desumere che il giudice abbia implicitamente respinto la questione, anche senza affrontarla con una statuizione espressa.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2

    La disposizione è stata invocata per censurare la motivazione della sentenza d’appello, ma il relativo motivo è stato assorbito dopo il rigetto della censura di omessa pronuncia; la Corte non ne ha svolto un’applicazione autonoma.

  • Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74

    La norma è stata richiamata dalla contribuente per contestare l’applicazione alla fattispecie delle regole sulla decorrenza e sull’efficacia degli atti attributivi o modificativi della rendita. La decisione accoglie il motivo sulla base del principio relativo al criterio contabile e alla richiesta di attribuzione della rendita, senza formulare una distinta interpretazione dell’art. 74.

Massime di principio

  • Per gli immobili di categoria D privi di rendita definitiva, il criterio basato sulle iscrizioni contabili opera fino alla richiesta di attribuzione della rendita; non è necessario che la rendita sia già stata materialmente attribuita perché si produca il passaggio alla nuova situazione giuridica.
  • Una volta richiesta la rendita, il contribuente può chiedere il rimborso dell’ICI pagata in eccesso, purché rispetti i termini di legge e dimostri l’errore o l’eccedenza. La richiesta di rimborso va valutata sulla sua effettiva ragione, senza confonderla con una pretesa di applicazione retroattiva della rendita.
  • Nel processo tributario l’appello è diretto al riesame della controversia nel merito; la riproposizione delle argomentazioni già svolte può bastare a rendere specifica l’impugnazione, se contrappone in modo comprensibile le ragioni della parte alla decisione di primo grado.
  • L’omessa pronuncia non ricorre quando il giudice ha implicitamente deciso la questione attraverso la statuizione adottata, anche se non ha esaminato espressamente la relativa eccezione.

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