Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01834/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IRPEF con cui l’Amministrazione finanziaria aveva imputato al contribuente una plusvalenza imponibile, qualificando il conferimento di un immobile in una società come cessione di un’area edificabile e non di un fabbricato. Il contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo che l’oggetto del conferimento fosse un edificio già esistente, efficiente e in ottimo stato, e che la successiva demolizione e ricostruzione fosse avvenuta solo due anni dopo, per iniziativa del conferitario. Con il ricorso per cassazione deduceva la violazione dell’art. 67, comma 1, lett. b), t.u.i.r., lamentando che la norma tasserebbe soltanto le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria ab origine, non già la cessione di un fabbricato destinato a demolizione e ricostruzione. L’Agenzia proponeva ricorso incidentale contro il capo che aveva escluso le sanzioni, deducendo la violazione dell’art. 10, comma 3, L. n. 212/2000 e dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale del contribuente, rigettato il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e di legittimità. La Corte ha ritenuto che la plusvalenza non fosse tassabile come derivante da cessione di terreno edificabile, poiché l’atto aveva ad oggetto un fabbricato già esistente; la futura demolizione e ricostruzione non consente di riqualificare retroattivamente il bene come area edificabile. Conseguentemente è stato escluso anche il ricorso incidentale sulle sanzioni, in quanto venuto meno il presupposto stesso dell’imposizione.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    art. 67, comma 1, lett. b) t.u.i.r.

    Sono tassabili come redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; non vi rientrano le cessioni di fabbricati già edificati, anche se destinati a demolizione e ricostruzione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    art. 360, primo comma, n. 3

    Viene usato come parametro per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto nei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 372 cod. proc. civ.

    ex art. 372 cod. proc. civ.

    Consente il deposito in cassazione della sentenza sopravvenuta prodotta dalla parte.

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    Richiamato per il deposito della memoria nel procedimento camerale.

  • art. 384 cod. proc. civ.

    La Corte, cassata la sentenza impugnata, ha deciso la causa nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 10, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212

    art. 10, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212

    Invocato dall’Amministrazione per sostenere la debenza delle sanzioni; la censura è stata rigettata perché è stata esclusa a monte la legittimità dell’imposizione.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Invocato dall’Amministrazione per contrastare l’esclusione delle sanzioni; il ricorso incidentale è stato rigettato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo poiché la parte soccombente era un’Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • La plusvalenza derivante dalla cessione/conferimento di un bene immobile è imponibile ex art. 67 t.u.i.r. solo quando l’oggetto del trasferimento sia un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo la pianificazione urbanistica vigente al momento dell’atto; il presupposto non ricorre se il bene trasferito è un fabbricato già esistente.
  • Un fabbricato non può essere riqualificato come area edificabile per il solo fatto che le parti abbiano programmato o prevedano successivamente la sua demolizione e ricostruzione, poiché la potenzialità edificatoria futura, eventuale e rimessa a una diversa volontà soggettiva non altera la natura del bene al momento della cessione.
  • In sede di accertamento tributario l’Amministrazione non può fondare la riqualificazione del bene ceduto su presunzioni tratte da elementi interni alla volontà delle parti quando l’atto abbia ad oggetto un edificio già edificato; resta decisivo il dato oggettivo del bene trasferito al momento dell’operazione.
  • Quando viene escluso il presupposto impositivo principale, deve cadere anche la pretesa sanzionatoria che su di esso si fondava.
  • Se la causa può essere decisa sulla base degli accertamenti già compiuti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.