Cassazione Civile, Ordinanza n. 26164/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha escluso la fondatezza o l'ammissibilità di tutti i motivi, confermando la sentenza d'appello che aveva respinto l'impugnazione dell'avviso ICI. È stata inoltre data atto dell'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune è rimasto intimato.
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2010, notificato per omesso versamento dell'imposta relativa a immobili siti nel Comune di Caiazzo. Il giudice di appello ha rigettato il gravame del contribuente, ritenendo, in sintesi, che la morte del socio accomandatario non avesse prodotto effetti successori rilevanti sulla società, che l'atto fosse stato correttamente notificato al socio amministratore della società trasformata e che la base imponibile fosse stata legittimamente determinata. In cassazione sono stati proposti cinque motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per omesso esame dei motivi di gravame relativi alla nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione; (2) nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia e motivazione sui motivi di appello; (3) violazione degli artt. 2284 c.c. e 8 d.lgs. 472/1997 per non avere rilevato l'intrasmissibilità agli eredi del socio defunto delle sanzioni amministrative tributarie; (4) vizio motivazionale sulla medesima questione della trasmissibilità delle sanzioni; (5) vizio motivazionale in relazione alla pretesa mancata indicazione, nell'avviso, della rendita catastale degli immobili. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di autosufficienza, perché i motivi di appello non erano stati trascritti o riprodotti in ricorso e, comunque, la censura sulla nullità della sentenza di primo grado difettava di interesse, essendo già intervenuta una decisione di merito in appello. Ha dichiarato inammissibili anche il terzo e il quarto motivo perché la pretesa impositiva era stata rivolta alla società trasformata e non agli eredi del socio, sicché le deduzioni sulla responsabilità successoria per sanzioni erano estranee alla ratio decidendi; inoltre la trasformazione societaria non estingue il soggetto ma ne modifica la struttura. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: in cassazione non era stato trascritto il contenuto dell'avviso di accertamento e, nel merito, la Corte ha rilevato che la base imponibile per fabbricati di categoria D non iscritti in catasto può essere determinata in base alle scritture contabili, secondo la disciplina ICI applicabile.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La deduzione di nullità processuale è stata ritenuta inammissibile quando il ricorso non consente di verificare in modo autosufficiente il contenuto dei motivi di appello asseritamente omessi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso per violazione di legge è stato respinto perché la censura sulle sanzioni era estranea alla ratio della decisione impugnata, non essendo stata fatta valere una responsabilità degli eredi ma una pretesa nei confronti della società trasformata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è stato ritenuto impropriamente richiamato in rubrica in relazione a questioni che non ricadevano nella disciplina del nuovo n. 5, e comunque inammissibile per carenza di autosufficienza.
La Corte ha escluso che la vicenda successoria del socio defunto fosse rilevante ai fini della pretesa tributaria rivolta alla società trasformata, trattandosi di soggetto che conserva la propria identità giuridica.
art. 8 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
È stata richiamata la regola dell'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi, ma la Corte l'ha ritenuta inconferente perché l'accertamento non era diretto contro gli eredi bensì contro la società.
È stato ribadito l'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione: quando si censura una sentenza per omessa pronuncia o per vizio motivazionale, occorre riportare o comunque specificare in modo adeguato il contenuto degli atti processuali o amministrativi rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 5, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Per gli immobili di categoria D non iscritti in catasto, la base imponibile può essere determinata, in base al regime ICI applicabile, secondo il valore risultante dalle scritture contabili e i relativi coefficienti.
art. 5, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La Corte ha richiamato il quadro normativo previgente sull'accertamento della base imponibile degli immobili non iscritti in catasto, precisando il mutamento della disciplina dopo la legge n. 296/2006.
art. 7, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 1992, n. 359
È stato richiamato per i coefficienti da applicare al valore desunto dalle scritture contabili ai fini della determinazione della base imponibile degli immobili non accatastati classificabili in categoria D.
legge 27 dicembre 2006, n. 296
La Corte ha evidenziato che, dall'annualità d'imposta 2007, la disciplina della determinazione della rendita/base imponibile per gli opifici non iscritti in catasto resta ancorata al criterio delle scritture contabili di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504/1992.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che deduca omessa pronuncia o omesso esame di motivi di appello è necessario indicare con precisione il contenuto delle censure svolte in secondo grado; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.
- La censura diretta ad ottenere la nullità della sentenza di primo grado è inammissibile per difetto di interesse se il giudice di appello ha comunque esaminato la causa nel merito e una eventuale cassazione comporterebbe solo una nuova trattazione nel medesimo grado.
- In sede di legittimità non sono scrutinabili le censure rivolte a passaggi argomentativi della sentenza che non sorreggono il decisum, perché prive di incidenza sulla ratio decidendi.
- La trasformazione societaria non determina l'estinzione del soggetto giuridico né la nascita di un ente diverso, ma una mera modificazione organizzativa con continuità dell'identità soggettiva; ne consegue che l'avviso di accertamento può essere validamente emesso e notificato alla società risultante dalla trasformazione anche per annualità anteriori.
- La regola dell'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi opera solo se la pretesa sanzionatoria è effettivamente azionata nei confronti degli eredi; essa non è pertinente quando l'atto impositivo è rivolto alla società contribuente, anche se trasformata.
- Nel giudizio tributario, quando si contesta la motivazione o il contenuto di un avviso di accertamento, il ricorrente deve trascrivere o almeno riprodurre in modo completo e specifico le parti dell'atto rilevanti, affinché la Corte possa verificare la censura senza accedere ai fascicoli di merito.
- Per gli immobili di categoria D non iscritti in catasto, la base imponibile ICI può essere determinata sulla base delle risultanze delle scritture contabili, secondo la disciplina applicabile ratione temporis e i coefficienti normativi previsti.
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