Cassazione Civile, Ordinanza n. 17235/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di agenzia intercorso dal 1994 tra una agente e la società preponente. Nel dicembre 2015 l'agente si è dimessa perché aveva maturato il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia. In primo e secondo grado è stata negata l'indennità suppletiva di clientela/indennità di cessazione del rapporto, ritenendosi applicabile l'art. 1751 c.c. e gli AEC Commercio 2009, che riconoscevano l'indennità solo al recesso per pensionamento di vecchiaia e non anche al pensionamento anticipato. Con il ricorso per cassazione l'agente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1751 c.c., dell'art. 3 Cost. e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che la pensione anticipata di vecchiaia dovesse essere ricondotta alle circostanze di età che giustificano il recesso senza perdita dell'indennità; 2) violazione dell'art. 12 AEC Commercio 2009 e dell'art. 13 AEC Commercio 2017, assumendo che gli accordi successivi dimostrassero la volontà delle parti di estendere il beneficio anche al pensionamento anticipato; 3) violazione dell'art. 12 AEC Commercio 2009 in relazione all'art. 1365 c.c., per omessa interpretazione estensiva; 4) violazione dell'art. 12 AEC Commercio 2009 in relazione all'art. 1374 c.c. e ai principi di uguaglianza e ragionevolezza, per non avere integrato la disciplina collettiva con legge ed equità. La società ha resistito con controricorso, ma la Suprema Corte ha poi rilevato l'inammissibilità del controricorso per difetto di valida procura speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso della società resistente per difetto di procura speciale, perché rilasciato sulla base di procura generale alle liti notarile non riferita al giudizio di cassazione e perché il procuratore generale alle liti non può conferire la procura speciale per il ricorso/controricorso in cassazione. Nel merito, ha respinto tutti i motivi di ricorso, confermando il principio per cui l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. non spetta quando l'agente recede, salvo i casi espressamente previsti dalla norma; l'età cui la norma fa riferimento riguarda il raggiungimento dei limiti per il pensionamento di vecchiaia, non la pensione anticipata di vecchiaia. La Corte ha inoltre ritenuto che gli AEC Commercio 2009 non prevedessero la deroga invocata, che gli accordi del 2017 deponevano semmai in senso opposto alla tesi dell'agente, e che non vi fosse spazio per applicare i criteri di interpretazione estensiva o di eterointegrazione per sovvertire il chiaro dato letterale dell'art. 1751 c.c. e la diversità tra pensione di vecchiaia e pensione anticipata. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza regolazione delle spese per l'inammissibilità del controricorso, e con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
"quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività"
L'indennità di cessazione del rapporto non è dovuta se l'agente recede, salvo il caso di recesso giustificato da circostanze riconducibili al preponente o, quanto all'agente, da età, infermità o malattia tali da non poter ragionevolmente proseguire l'attività. L'età va intesa come raggiungimento dei limiti per la pensione di vecchiaia, non come pensione anticipata.
art. 3 Cost.
Non sussiste contrasto con il principio di uguaglianza perché pensione di vecchiaia e pensione anticipata di vecchiaia sono istituti diversi e non comparabili ai fini della disciplina dell'indennità.
È richiamato quale parametro ermeneutico invocato dalla ricorrente, ma la Corte non ravvisa una violazione dei canoni interpretativi.
Richiamato per sostenere l'interpretazione degli accordi collettivi alla luce del comportamento successivo delle parti; la Corte esclude che ciò conduca all'esito prospettato dalla ricorrente.
L'interpretazione estensiva è ammessa solo se la clausola abbia contenuto esemplificativo o sia letteralmente inadeguata rispetto alla volontà contrattuale; tali presupposti non ricorrono negli AEC esaminati.
È ritenuto improprio il ricorso alla eterointegrazione mediante legge ed equità, poiché l'art. 1751 c.c. ha significato letterale univoco e non consente di superarne il contenuto.
Per il giudizio di cassazione è necessaria la procura speciale; il procuratore generale alle liti non può conferire validamente la procura speciale per il ricorso o controricorso.
È il modulo processuale nel cui ambito è stata sollevata l'eccezione di inammissibilità del controricorso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nei quattro motivi di ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato.
Ha introdotto la pensione anticipata di vecchiaia e ha abrogato la pensione di anzianità a decorrere dall'1 gennaio 2012.
Legge di conversione del d.l. n. 201/2011, richiamata per la disciplina della pensione anticipata di vecchiaia.
Massime di principio
- L'indennità di cessazione del rapporto dell'agente non spetta quando il recesso proviene dall'agente, salvo che il recesso sia giustificato da una delle specifiche circostanze previste dalla legge; la clausola che fa riferimento all'"età" va letta restrittivamente come raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia.
- La pensione anticipata di vecchiaia non è automaticamente assimilabile alla vecchiaia ai fini delle eccezioni all'esclusione dell'indennità, perché i due istituti hanno presupposti diversi e non comparabili.
- La contrattazione collettiva può derogare in favore dell'agente alla disciplina legale dell'art. 1751 c.c., ma la deroga deve risultare espressa o comunque chiaramente desumibile dal testo applicabile al rapporto; non può essere ricavata da accordi successivi non vigenti ratione temporis.
- L'interpretazione estensiva di una clausola collettiva è ammissibile solo quando il testo presenti un'elencazione esemplificativa o una reale insufficienza espressiva rispetto alla volontà delle parti; in presenza di un testo univoco non è consentito ampliare la previsione per via interpretativa.
- L'eterointegrazione del contratto mediante legge ed equità non può essere utilizzata per sovvertire il significato letterale chiaro della disciplina pattizia o legale applicabile.
- Nel giudizio di cassazione la procura al difensore deve essere speciale e riferita al singolo giudizio; la procura generale alle liti non abilita il procuratore a rilasciare validamente la procura speciale per cassazione a sé o ad altri.
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