Cassazione Civile, Ordinanza n. 20771/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il titolare di un'impresa individuale aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 1999, emesso a seguito di verifica con processo verbale di constatazione, con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito d'impresa con metodo analitico-induttivo e applicazione del costo del venduto e del ricarico medio ponderato. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ma in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'impugnazione dell'Ufficio. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 32 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 24 Cost., sostenendo che la tardiva produzione del PVC da parte dell'Ufficio, avvenuta il giorno della discussione in primo grado, non avrebbe consentito un'adeguata difesa né una corretta valutazione della controversia e avrebbe inciso anche sull'onere probatorio dell'Ufficio; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 1 d.lgs. n. 32/2001, lamentando che la decisione di merito avesse ritenuto comunque rispettato l'obbligo di motivazione dell'avviso e il diritto di difesa, nonostante la tardiva produzione documentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i due motivi congiuntamente esaminabili ma inammissibili, perché non coglievano né censuravano correttamente una doppia autonoma ratio decidendi della sentenza di appello. In particolare, la CTR aveva fondato la decisione sia sul fatto che l'avviso di accertamento riproduceva nei tratti essenziali il contenuto del PVC, così da consentire al contribuente di difendersi pienamente, sia sulla legittima produzione del PVC in appello e sulla conseguente acquisizione ritualmente utilizzabile dal giudice di secondo grado. Poiché tali rationes non erano state specificamente attaccate, il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge
art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato dal ricorrente in tema di termini e produzione documentale nel processo tributario
art. 24 Cost.
invocato a tutela del diritto di difesa, ritenuto non leso dalla sentenza impugnata secondo la CTR
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
invocato sul requisito di motivazione dell'atto impositivo
art. 1 d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32
richiamato dal ricorrente insieme all'art. 7 dello Statuto del contribuente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma di inserimento della previsione sul raddoppio del contributo unificato
la sua violazione è stata dedotta ma il ricorso è stato reputato inammissibile per mancata censura delle rationes decidendi
art. 24 Cost.
la doglianza sul diritto di difesa è stata superata dalla motivazione della CTR non specificamente censurata
la questione motivazionale dell'avviso è stata ritenuta non decisiva ai fini dell'inammissibilità
richiamato come norma sulla motivazione degli atti tributari
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il vizio denunciato non è stato ritenuto idoneo a scalfire le rationes autonome della decisione impugnata
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non investe tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata; la mancata impugnazione anche di una sola ratio sufficiente a sorreggere il decisum rende inutile l'esame delle ulteriori doglianze.
- Nel processo tributario, la tardiva produzione di un processo verbale di constatazione in primo grado non determina automaticamente l'inutilizzabilità del documento se esso viene ritualmente prodotto in appello e può essere utilizzato dal giudice di secondo grado secondo il principio di acquisizione.
- Il diritto di difesa del contribuente può ritenersi rispettato quando l'avviso di accertamento riproduca in modo essenziale il contenuto dell'atto istruttorio richiamato, consentendo di comprendere la pretesa fiscale e di articolare le difese, a prescindere dalla produzione formale del verbale in primo grado.
- La deduzione di un vizio di motivazione dell'avviso o di lesione del contraddittorio deve confrontarsi con l'effettiva struttura della decisione di merito e con gli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di appello; in difetto di tale confronto, il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
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