Cassazione Civile, Ordinanza n. 36407/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
Una società confidi aveva rilasciato all’Amministrazione finanziaria polizze fideiussorie a garanzia di crediti tributari relativi ad alcuni soci, definiti con accertamento con adesione e rateizzati. A seguito dell’inadempimento dei soci, l’Agenzia delle entrate aveva escusso le garanzie, iscritto a ruolo gli importi e notificato le relative cartelle alla garante. Dopo il fallimento della garante, l’agente della riscossione aveva chiesto l’ammissione al passivo del credito derivante dai ruoli, senza successo. Il tribunale fallimentare aveva rigettato il reclamo, ritenendo da un lato non necessaria la chiamata in causa dell’Agenzia delle entrate e, dall’altro, nulla la garanzia perché prestata da un confidi iscritto solo nell’elenco generale e non in quello speciale ex art. 107 T.U.B. Il ricorrente ha denunciato: 1) violazione delle norme processuali e del d.lgs. n. 112/1999, sostenendo che la contestazione della validità delle polizze implicasse la validità dei ruoli e richiedesse la partecipazione dell’ente creditore; 2) violazione di numerose norme civili, tributarie e bancarie, censurando l’affermazione di nullità delle fideiussioni rilasciate da un confidi iscritto nell’elenco ex art. 106 T.U.B. e non in quello speciale ex art. 107 T.U.B.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, affermando che la controversia sul credito derivante da polizze fideiussorie ha natura civilistica e che la chiamata in causa dell’ente creditore, prevista dall’art. 39 d.lgs. n. 112/1999, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non integra litisconsorzio necessario. Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la fideiussione prestata da un confidi minore iscritto nell’elenco dell’art. 155, comma 4, T.U.B. non è nulla per violazione di norma imperativa, poiché il rilascio di fideiussioni non è attività riservata ai soli intermediari autorizzati e non è precluso alle società cooperative coerenti con il proprio oggetto sociale. Il decreto impugnato è stato quindi cassato limitatamente al profilo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Messina in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile.
Richiamato nel primo motivo, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile.
La chiamata in causa dell’ente creditore è ricondotta a questa disposizione ed è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
Richiamato nel primo motivo, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento.
Richiamato nel primo motivo, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento.
art. 39 del d.lgs. n. 112/1999
La sua previsione di chiamata in causa dell’ente creditore non configura litisconsorzio necessario e resta rimessa al giudice.
Norma che consente l’iscrizione a ruolo diretta anche nei confronti del garante in caso di inadempimento del contribuente.
art. 107 del d.lgs. n. 385/1993
La mancata iscrizione in tale elenco non rende nulla la fideiussione prestata da un confidi minore.
art. 155, comma 4, del d.lgs. n. 385/1993
Individua i confidi minori iscritti nell’elenco generale, cui non è riferibile una nullità testuale della fideiussione rilasciata.
art. 112 del d.lgs. n. 385/1993
Richiamato per descrivere il regime di transito dei confidi minori nel nuovo elenco.
art. 112-bis del d.lgs. n. 385/1993
Richiamato per il sistema di vigilanza/tenuta dell’elenco dei confidi minori.
art. 13, commi 1 e 2, del d.l. n. 269/2003
Definisce l’attività esclusiva dei confidi minori come garanzia collettiva dei fidi e servizi connessi.
art. 13, comma 32, del d.l. n. 269/2003
Distingue i confidi maggiori, che esercitano in via prevalente l’attività di garanzia collettiva dei fidi e in via residuale attività riservate agli intermediari finanziari.
art. 12 delle preleggi
Richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte ne fondi l’esito.
Richiamato nel secondo motivo, senza autonomo rilievo decisivo.
Richiamato nel secondo motivo, senza autonomo rilievo decisivo.
Richiamato nel secondo motivo, senza autonomo rilievo decisivo.
Richiamato nel secondo motivo, senza autonomo rilievo decisivo.
Richiamato nel secondo motivo, senza autonomo rilievo decisivo.
Richiamato nel secondo motivo, ma la Corte esclude la nullità della fideiussione prestata dal confidi minore.
Richiamato nel secondo motivo, senza essere decisivo.
Richiamato nel secondo motivo, senza essere decisivo.
Richiamato nel secondo motivo come base del regime dei confidi.
Richiamato nel secondo motivo, senza essere decisivo.
art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997
Richiamato nel secondo motivo, senza essere decisivo.
art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 218/1997
Richiamato nel secondo motivo, senza essere decisivo.
art. 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 218/1997
Consente l’iscrizione a ruolo diretta anche nei confronti del garante in caso di inadempimento del contribuente.
Massime di principio
- Il credito fatto valere dall’agente della riscossione nei confronti del garante fonda su un rapporto fideiussorio di natura civilistica, anche se garantisce un debito tributario, sicché la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario e, in caso di fallimento della garante, del giudice fallimentare.
- Nell’insinuazione al passivo del credito derivante da garanzia prestata a favore dell’erario, la chiamata in causa dell’ente creditore non integra un litisconsorzio necessario: la relativa valutazione è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile come vizio processuale di necessaria partecipazione.
- La fideiussione rilasciata da un confidi minore iscritto nell’elenco previsto dalla disciplina bancaria non è nulla per il solo fatto che il soggetto non sia iscritto nell’elenco speciale degli intermediari finanziari; la nullità non può essere desunta in assenza di un espresso divieto normativo.
- L’interpretazione della disciplina dei confidi deve distinguere tra confidi minori, abilitati alla garanzia collettiva dei fidi e attività connesse, e confidi maggiori, soggetti a un regime più intenso di vigilanza e autorizzazione; tuttavia tale distinzione non comporta automaticamente invalidità delle garanzie prestate dai confidi minori.
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