Cassazione Civile, Sentenza n. 31149/2019 del 28/11/2019
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Una docente, immessa in ruolo nel 1997 dopo avere prestato servizio di insegnamento con contratti a termine a partire dall’anno scolastico 1986/1987, aveva chiesto il riconoscimento di dieci anni di servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera e della progressione retributiva. Con decreto del 16 gennaio 2008 l’amministrazione le aveva riconosciuto nove anni ai fini giuridici ed economici, collocandola nella terza posizione stipendiale anziché nella quarta. Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto alla progressione in relazione al servizio prestato a termine e condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive; la Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 246/2016 depositata l’8 luglio 2016, aveva rigettato l’appello del Ministero. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, il Ministero ha denunciato violazione della direttiva 1999/70/CE, della clausola 4 dell’accordo quadro, degli artt. 485 e 489 del D.Lgs. n. 297/1994 e dell’art. 11 disp. gen. Ha sostenuto che la direttiva non fosse applicabile ai rapporti a termine anteriori al 10 luglio 2001 e che la disciplina nazionale fosse giustificata da ragioni obiettive, anche in considerazione della diversità tra docenti di ruolo e supplenti e della regola che considera intero l’anno scolastico al ricorrere dei requisiti di durata stabiliti dalla legge. Sono inoltre intervenute organizzazioni sindacali invocando l’art. 64 del D.Lgs. n. 165/2001.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi delle organizzazioni sindacali: l’intervento previsto dall’art. 64, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 è collegato alla procedura speciale di accertamento pregiudiziale sull’interpretazione dei contratti collettivi, non attivata nel caso; al di fuori di tale procedura, l’intervento volontario del terzo non è ammesso nel giudizio di cassazione. Nel merito, ha accolto il ricorso del Ministero nei limiti indicati in motivazione. Ha chiarito che la clausola 4 dell’accordo quadro può essere invocata anche dal docente ormai immesso in ruolo e che la data anteriore dei rapporti a termine non impedisce di applicarla quando è contestata la correttezza di un decreto di ricostruzione della carriera adottato nel gennaio 2008. La regola di abbattimento dell’anzianità prevista dall’art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994 non è automaticamente discriminatoria né automaticamente giustificata: il giudice deve confrontare, nel caso concreto, l’anzianità risultante dal regime nazionale con quella riconoscibile a un docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato. Nel confronto non vanno valorizzate le interruzioni tra i contratti né applicata la regola di equivalenza dell’art. 489; qualora l’anzianità effettiva riconoscibile secondo i criteri del docente a tempo indeterminato risulti superiore a quella determinata applicando gli artt. 485 e 489, l’art. 485 va disapplicato e l’anzianità va calcolata secondo i medesimi criteri applicabili al docente assunto a tempo indeterminato. La sentenza d’appello è stata cassata perché non risultava che, nel calcolo dell’anzianità, fossero state escluse le interruzioni, anche brevi e sporadiche, tra i rapporti a termine. La causa è stata rinviata alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità tra le parti principali. Le spese relative agli intervenienti sono state integralmente compensate; è stata esclusa la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
La clausola 4 dell’Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine
La clausola vieta disparità di trattamento non obiettivamente giustificate tra lavoratori a termine e lavoratori comparabili a tempo indeterminato, anche quanto al riconoscimento dell’anzianità per la progressione retributiva. La verifica deve svolgersi sul rapporto concreto; quando il regime nazionale produce un’anzianità inferiore a quella attribuibile al docente comparabile assunto a tempo indeterminato, la disposizione interna incompatibile deve essere disapplicata.
il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 dello stesso decreto, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato
La disposizione non è da disapplicare in astratto e in ogni caso. Va disapplicata quando, nel confronto concreto, l’anzianità determinata applicando l’art. 485 insieme all’art. 489 e alla relativa integrazione legislativa sia inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato.
il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l’altro, nè potrà essere applicata la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489
La regola che considera intero l’anno scolastico un servizio che raggiunge determinati requisiti di durata non va applicata nel confronto necessario a verificare la discriminazione; la comparazione deve considerare il servizio effettivo, senza computare gli intervalli tra incarichi.
art. 11, comma 14, L. n. 124/1999
il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l’altro, nè potrà essere applicata la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489
L’equivalenza dell’anno di servizio prevista dall’art. 489, come integrata dall’art. 11, comma 14, non va utilizzata nel confronto individuale volto ad accertare la disparità di trattamento tra il docente già precario e quello assunto ab origine a tempo indeterminato.
Si tratta, quindi, di un potere strettamente correlato alla peculiare natura e struttura del procedimento, sicchè è da escludere che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, comma 5, possa essere invocato dalle organizzazioni firmatarie del contratto a prescindere dall’attivazione del meccanismo processuale, pacificamente non avvenuta nella fattispecie.
Il potere di intervento e di deposito di memorie riconosciuto alle organizzazioni sindacali dall’art. 64, comma 5, è circoscritto alla procedura di accertamento pregiudiziale prevista dalla disposizione e non opera quando tale procedura non sia stata attivata.
Ne discende che l’intervento della cui ammissibilità qui si discute resta regolato dalle norme del codice di rito e, pertanto, trova applicazione l’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte secondo cui “non è consentito nel giudizio di legittimità l’intervento volontario del terzo, mancando una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma, e riferendosi l’art. 105 c.p.c., esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado, senza che, peraltro, possa configurarsi una questione di legittimità costituzionale della norma disciplinante l’intervento volontario, come sopra interpretata, con riferimento all’art. 24 Cost., giacchè la legittimità della norma limitativa di tale mezzo di tutela giurisdizionale discende dalla particolare natura strutturale e funzionale del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione”
L’art. 105 c.p.c. disciplina l’intervento volontario nel giudizio di cognizione di primo grado e non costituisce una base normativa per l’intervento volontario di terzi nel giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Non sussistono le condizioni richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il raddoppio del contributo unificato.
Nel caso non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- La clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE tutela anche il lavoratore che, dopo avere prestato servizio a termine, sia stato immesso in ruolo: il carattere ormai stabile del rapporto non esclude che il servizio precedente rilevi ai fini dell’anzianità e della progressione retributiva.
- La verifica della discriminazione nel riconoscimento del servizio preruolo deve essere concreta e comparativa: occorre confrontare l’anzianità riconoscibile al docente già a termine con quella attribuibile, nello stesso arco temporale e per la medesima funzione, al docente assunto ab origine a tempo indeterminato.
- Nel confronto volto a verificare la discriminazione non vanno computati gli intervalli tra un incarico a termine e il successivo né applicata la regola che equipara a un intero anno scolastico il servizio che soddisfa requisiti minimi di durata.
- L’art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994 deve essere disapplicato, per contrasto con la clausola 4, quando il calcolo dell’anzianità secondo i criteri nazionali, considerati insieme all’art. 489 e alla sua integrazione, produce un risultato inferiore a quello spettante al docente comparabile assunto a tempo indeterminato.
- In caso di disapplicazione dell’art. 485, l’anzianità del docente già assunto a termine e poi immesso in ruolo va calcolata secondo gli stessi criteri applicabili al docente assunto ab origine a tempo indeterminato; non è consentito combinare selettivamente elementi favorevoli di regimi diversi.
- L’intervento delle organizzazioni sindacali previsto dall’art. 64, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 è collegato all’attivazione della procedura speciale di accertamento pregiudiziale sui contratti collettivi; in assenza di tale procedura, l’intervento volontario del terzo non è ammesso nel giudizio di cassazione.
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