Cassazione Civile, Sentenza n. 29294/2019 del 12/11/2019
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva chiesto l’accertamento dell’intervenuta prescrizione di contributi previdenziali relativi agli anni 1999-2002, iscritti a ruolo e richiesti con cartella di pagamento notificata il 15 giugno 2004, che non era stata opposta. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo interrotta la prescrizione dal preavviso di fermo notificato il 15 giugno 2007 e dall’intimazione di pagamento notificata il 4 novembre 2011. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1119/2017 depositata il 12 gennaio 2018, aveva accolto l’impugnazione del contribuente: non aveva ritenuto provata l’interruzione nel periodo rilevante, poiché non era stata prodotta copia dell’intimazione e non era possibile collegare con certezza il numero sull’avviso di ricevimento all’atto ricavato dai tabulati informatici dell’agente. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza perché il ricorso del contribuente, diretto contro l’estratto di ruolo, sarebbe stato inammissibile; 2) ultrapetizione, per avere la Corte d’appello assimilato l’intimazione di pagamento a un comune atto di messa in mora; 3) violazione degli artt. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e 2697 c.c., sostenendo che la notifica dell’intimazione del 4 novembre 2011 risultava dall’avviso di ricevimento e dalla stampa dell’interrogazione documenti dell’estratto di ruolo, relativa a un importo di euro 11.374,24.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: l’azione di accertamento negativo concernente fatti estintivi del credito contributivo maturati dopo la notifica della cartella può essere esaminata nel merito quando, come nel caso, sussista in concreto l’interesse ad agire, anche alla luce della contestazione dell’intervenuta prescrizione da parte dell’ente creditore. Ha rigettato il secondo motivo: il giudice può qualificare giuridicamente i fatti e individuare le norme applicabili senza incorrere in ultrapetizione, se non sostituisce la domanda con una diversa né altera i fatti costitutivi; l’eventuale errore della Corte territoriale sulla prova dell’interruzione non integrava ultrapetizione. Ha accolto il terzo motivo: secondo il modello ministeriale previsto per l’intimazione, la matrice della relata di notifica identifica lo specifico atto e ne consente di inferire il contenuto, sicché prova la notifica di un’intimazione idonea a manifestare la volontà del creditore di ottenere il pagamento e a interrompere la prescrizione. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, per un nuovo esame volto a determinare i crediti contributivi non prescritti e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti.
Il giudice può attribuire ai fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti; vi è ultrapetizione solo se muta la domanda, i suoi fatti costitutivi o la base fattuale dedotta.
art. 2697 c.c.
In questa matrice deve ravvisarsi la prova della notifica dell’intimazione di pagamento.
La matrice della relata, predisposta secondo il modello ministeriale e recante gli elementi identificativi dell’intimazione, può costituire prova della sua notificazione e del contenuto dell’atto.
art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973
In questa matrice deve ravvisarsi la prova della notifica dell’intimazione di pagamento. La medesima matrice assume anche valore dimostrativo dell’intervenuta notifica di un atto di contenuto idoneo a interrompere il decorso della prescrizione.
Quando la relata è redatta secondo il modello ministeriale, la matrice consente di identificare l’intimazione notificata e di ricavarne il contenuto, costituendo prova della notificazione dell’atto.
art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973
Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’art. 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Quando l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, la procedura richiede la notificazione di un avviso con intimazione ad adempiere entro cinque giorni; nella decisione tale disciplina è coordinata con le modalità di notifica previste dall’art. 26.
art. 2943, comma 4, c.c.
Questo modello, contenendo l’intimazione a provvedere al saldo della somma riportata nella cartella di pagamento, manifesta chiaramente la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto e vale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2943 c.c., comma 4 e art. 1219 c.c., comma 1, a costituire in mora il debitore e a interrompere il decorso della prescrizione.
L’intimazione di pagamento notificata, che manifesta la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento del credito, interrompe la prescrizione.
art. 1219, comma 1, c.c.
Questo modello, contenendo l’intimazione a provvedere al saldo della somma riportata nella cartella di pagamento, manifesta chiaramente la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto e vale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2943 c.c., comma 4 e art. 1219 c.c., comma 1, a costituire in mora il debitore e a interrompere il decorso della prescrizione.
L’intimazione di pagamento è idonea a costituire in mora il debitore quando esprime chiaramente la volontà del creditore di ottenere il pagamento.
Massime di principio
- Nel procedimento di riscossione, la matrice della relata redatta secondo il modello ministeriale può provare non solo la notificazione dell’intimazione di pagamento, ma anche l’identità e il contenuto dell’atto, quando reca gli elementi che consentono di collegarla allo specifico originale consegnato al destinatario.
- L’intimazione di pagamento che richiede il saldo della somma iscritta a ruolo manifesta la volontà del creditore di conseguire il pagamento e, una volta notificata, è idonea a costituire in mora il debitore e a interrompere la prescrizione.
- L’accertamento negativo del credito contributivo per fatti estintivi maturati dopo la notifica della cartella non è precluso dalla mancata opposizione a quest’ultima; l’interesse ad agire va verificato in concreto, anche considerando la contestazione dell’estinzione da parte dell’ente creditore.
- La diversa qualificazione giuridica dei fatti da parte del giudice non viola il principio della domanda, salvo che il giudice sostituisca alla domanda proposta una domanda diversa, ne modifichi i fatti costitutivi o decida sulla base di fatti non allegati.
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