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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6/2020 del 02/01/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La Fondazione aveva licenziato disciplinarmente una dipendente per accessi abusivi ad account aziendali di posta elettronica, avvenuti tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo 2016, e per l’acquisizione non autorizzata di documenti riservati relativi agli anni 2013, 2014 e 2015. Il Tribunale di Pavia aveva respinto le domande della lavoratrice; in sede di reclamo ai sensi della L. n. 92 del 2012, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 21 maggio 2018, aveva riformato la decisione, dichiarato nullo il licenziamento e disposto la reintegra e il risarcimento del danno. La Corte territoriale aveva ritenuto applicabile integralmente il CCNL Sanità pubblica e, in particolare, la clausola che imponeva la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale. La Fondazione ha proposto tre motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 41 Cost., sostenendo che il CCNL era richiamato soltanto per il trattamento economico; con il secondo ha denunciato la violazione delle disposizioni del CCNL Sanità sulla sospensione del procedimento disciplinare, dell’art. 1362 c.c. e degli artt. 55 e 55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, sostenendo che, dopo la riforma del 2009, la sospensione obbligatoria non era più applicabile e che le norme legali imperative sostituivano le clausole collettive difformi; ha inoltre contestato il criterio temporale adottato dalla Corte d’Appello e l’interpretazione del CCNL. Con il terzo motivo ha censurato l’applicazione della disciplina sanzionatoria. La lavoratrice ha resistito con controricorso.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non censurava l’effettiva ratio decidendi: la Corte d’Appello aveva accertato in fatto che la Fondazione aveva scelto di applicare integralmente il CCNL Sanità, valorizzando la mancata stipula degli accordi aziendali previsti, le comunicazioni di sospensione cautelare, le prove testimoniali e i comunicati sindacali; tale accertamento non era stato specificamente contestato. Ha accolto il secondo motivo. Ha chiarito che, nel pubblico impiego privatizzato, l’art. 55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001 si applica ai fatti la cui notizia sia stata acquisita dagli organi competenti dal 16 novembre 2009 e che il riferimento temporale non è la data di stipula o modifica del contratto di lavoro, ma quella di acquisizione della notizia dell’infrazione. Poiché i fatti contestati risalivano al periodo 2013-2016, tale data era necessariamente successiva. Le disposizioni degli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. n. 165 del 2001 sono imperative e non derogabili dalla contrattazione collettiva; le clausole difformi sono sostituite automaticamente dalla disciplina legale, anche se contenute in contratti collettivi anteriori alla riforma. La Cassazione ha tuttavia rilevato che il rapporto in causa era di diritto privato e che la sentenza aveva accertato il rinvio alla disciplina del CCNL Sanità: spetta quindi al giudice di rinvio verificare se il rinvio fosse mobile e se, in base alle successive modifiche contrattuali applicabili, fosse venuta meno la sospensione obbligatoria, sostituita dalla sospensione facoltativa prevista dall’art. 55-ter. Il terzo motivo, relativo alla disciplina sanzionatoria, è rimasto assorbito. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 55-ter D.Lgs. n. 165/2001

    Questa Corte ha già chiarito che nel pubblico impiego privatizzato il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 ter, introdotto dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 69 – che ha previsto la regola generale della autonomia del processo penale e del procedimento disciplinare – si applica a tutti i fatti disciplinarmente rilevanti per i quali gli organi dell’amministrazione ai quali è demandata la competenza a promuovere l’azione disciplinare acquisiscono la notizia dell’infrazione a partire dal 16.11.2009, giorno successivo alla entrata in vigore della riforma.

    Nel pubblico impiego privatizzato, la disciplina introdotta dall’art. 55-ter si applica in base alla data in cui gli organi competenti acquisiscono la notizia dell’infrazione, se tale acquisizione è avvenuta dal 16 novembre 2009; la norma stabilisce come regola l’autonomia del procedimento disciplinare rispetto al processo penale.

  • art. 55, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001

    Ciò comporta, in primo luogo, che le disposizioni del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. da 55 a 55 octies, non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva ed, inoltre, che in presenza di clausole contrattuali difformi si verifica la sostituzione automatica della clausola nulla con la disciplina legale, anche in relazione ai contratti collettivi stipulati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2009.

    Le disposizioni imperative degli artt. 55-55-octies prevalgono sulle clausole collettive difformi; queste ultime sono sostituite automaticamente dalla disciplina legale anche quando il contratto collettivo è anteriore alla riforma del 2009.

  • art. 1339 c.c.

    Ciò comporta, in primo luogo, che le disposizioni del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. da 55 a 55 octies, non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva ed, inoltre, che in presenza di clausole contrattuali difformi si verifica la sostituzione automatica della clausola nulla con la disciplina legale, anche in relazione ai contratti collettivi stipulati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2009.

    La norma è richiamata quale fondamento della sostituzione automatica della clausola collettiva difforme con la disciplina legale imperativa.

  • art. 1419, comma 2, c.c.

    Ciò comporta, in primo luogo, che le disposizioni del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. da 55 a 55 octies, non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva ed, inoltre, che in presenza di clausole contrattuali difformi si verifica la sostituzione automatica della clausola nulla con la disciplina legale, anche in relazione ai contratti collettivi stipulati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2009.

    La disposizione concorre a fondare la sostituzione della clausola contrattuale difforme con la norma imperativa, senza che la clausola collettiva possa derogare alla disciplina legale.

  • artt. 14, comma 1, CCNL Sanità 2002-2005 e 6, comma 4, CCNL Sanità 2006-2009

    Dalle considerazioni sin qui svolte deriva la inapplicabilità nel pubblico impiego privatizzato, per i giudizi disciplinari iniziati dal 16 novembre 2009, dell’art. 14 CCNL SANITA’ 2002/2005 nonchè dell’omologo art. 6, comma 4 CCNL SANITA’ 2006/2009, nella parte in cui prevedevano la obbligatoria sospensione del giudizio disciplinare.

    Le clausole dei CCNL Sanità che prevedevano la sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare non sono applicabili, per i procedimenti soggetti alla riforma, nel pubblico impiego privatizzato, perché incompatibili con la disciplina legale imperativa.

Massime di principio

  • Per individuare l’applicabilità temporale dell’art. 55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001 rileva la data in cui gli organi competenti ad avviare l’azione disciplinare acquisiscono la notizia dell’infrazione, non la data di stipula o di modifica del contratto individuale di lavoro.
  • Nel pubblico impiego privatizzato, le disposizioni imperative degli artt. 55-55-octies del D.Lgs. n. 165 del 2001 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva; le clausole difformi sono sostituite automaticamente dalla disciplina legale, anche se contenute in contratti collettivi stipulati prima della riforma del 2009.
  • Quando il rapporto di lavoro di un datore privato è regolato per rinvio a un contratto collettivo, l’eventuale carattere mobile del rinvio e la disciplina collettiva applicabile ratione temporis devono essere accertati in concreto, verificando anche se il datore abbia recepito le successive modifiche contrattuali; tale accertamento può essere necessario per stabilire se permanga una clausola di sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamento
RamiLavoro
SottomaterieLicenziamento disciplinare
IstitutiNullità

Testo integrale

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