Cassazione Civile, Sentenza n. 8/2020 del 02/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un funzionario amministrativo in servizio presso il Consolato generale d’Italia a San Paolo del Brasile era stato licenziato il 2 novembre 2015 per gravissime irregolarità nel rilascio di visti. I fatti erano stati commessi tra novembre 2000 e aprile 2001, contestati il 28 maggio 2001 e il procedimento disciplinare era stato sospeso il 16 luglio 2001 e riattivato nel 2015. Il procedimento penale relativo ai fatti si era concluso con declaratoria di prescrizione. Il Tribunale di Roma aveva respinto l’impugnazione del licenziamento e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 21 giugno 2018, aveva respinto il reclamo. Con un unico motivo articolato in più profili, il lavoratore ha denunciato: a) la violazione degli artt. 55-bis, comma 4, e 55-ter, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 653, comma 1-bis, c.p., sostenendo che l’amministrazione non aveva autonomamente accertato i fatti, ma si era limitata a richiamare la valutazione del giudice penale; b) la violazione delle norme sull’efficacia extrapenale della pronuncia penale di prescrizione; c) la tardiva riattivazione del procedimento disciplinare, oltre il termine di sessanta giorni dalla sentenza penale definitiva, e la sua tardiva conclusione, oltre il termine di 180 giorni, deducendo che tali nullità di protezione fossero rilevabili d’ufficio benché non sollevate nei gradi di merito; d) l’illegittimità del licenziamento per essere stato fondato sul CCNL 1994-1997, non più vigente al momento del recesso, anziché sul CCNL 2002-2005.
La decisione
La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo profilo è infondato: la Corte d’appello aveva accertato che gli atti penali erano stati valutati in sede disciplinare e aveva richiamato la motivazione del provvedimento di licenziamento, articolata su più elementi e comprensiva di un ulteriore controllo dell’UPD. Il profilo sull’efficacia extrapenale della pronuncia penale è inammissibile perché non pertinente alla ratio decidendi: né l’amministrazione né la Corte territoriale avevano fondato la decisione sull’efficacia di giudicato della pronuncia penale, ma avevano utilizzato gli atti delle indagini e dell’istruttoria come fonti di prova. Sono inammissibili anche le doglianze relative ai termini di riattivazione e conclusione del procedimento, perché introdotte per la prima volta in cassazione: la disciplina speciale dell’impugnazione del licenziamento impedisce al giudice di rilevare d’ufficio una ragione di nullità diversa da quella dedotta dalla parte, comprese le nullità cosiddette di protezione. Infine, il richiamo al CCNL 1994-1997 non ha determinato un vizio sostanziale: le discipline collettive succedutesi prevedevano entrambe il licenziamento per i fatti contestati, anche indipendentemente dalla loro rilevanza penale, sicché la diversa indicazione della norma contrattuale applicabile era irrilevante. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il raffronto, qui ammissibile perchè attinente a profili di diritto suscettibili di diretta interpretazione da parte di questa Corte (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione ai contratti collettivi nazionali di lavoro), porta dunque a concludere che, per gli illeciti contestati, è previsto il licenziamento sia nel regime sostanziale previgente che in quello successivo e dunque, come giustamente sostenuto nelle difese della P.A., la questione sull’efficacia nel tempo delle diverse discipline è priva di rilievo, perchè non ve ne è una che sia più favorevole o più sfavorevole per il ricorrente.
La Corte può interpretare direttamente le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro ai fini della censura di violazione o falsa applicazione di legge; applicando tale criterio, ha confrontato le due discipline collettive e ha ritenuto irrilevante la questione della loro efficacia temporale, poiché entrambe prevedevano il licenziamento per i fatti contestati.
art. 55-bis, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001
Si tratta di assunto non condivisibile, essendosi ripetutamente affermato ed è qui condiviso anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 disp. att. c.p.c., che “la disciplina della invalidità del licenziamento è caratterizzata da specialità, rispetto a quella generale della invalidità negoziale, desumibile dalla previsione di un termine di decadenza per impugnarlo e di termini perentori per il promovimento della successiva azione di impugnativa (…), non essendo equiparabile all’azione con la quale si fanno valere diritti autodeterminati; ne consegue che il giudice non può rilevare di ufficio una ragione di nullità del licenziamento diversa da quella eccepita dalla parte” (in ordine di tempo, Cass. 24 marzo 2017, n. 7687; Cass. 2 ottobre 2018, n. 23869; Cass. 5 aprile 2019, n. 9675; Cass. 11 luglio 2019, n. 18705).
La censura relativa alla violazione dei termini procedimentali, introdotta per la prima volta in cassazione, non può essere rilevata d’ufficio: secondo la disciplina speciale dell’impugnazione del licenziamento, il giudice non può rilevare una ragione di nullità diversa da quella eccepita dalla parte. La Corte ha dichiarato inammissibile il corrispondente profilo; il testo non svolge una distinta interpretazione sostanziale del termine previsto dall’art. 55-bis, comma 4.
art. 55-ter, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 165/2001
La censura è infondata, in quanto la Corte territoriale ha espressamente ritenuto che gli atti penali fossero stati viceversa valutati in sede disciplinare, riportando stralci del provvedimento di licenziamento in cui risulta articolata un’ampia motivazione in proposito, riferita a vari elementi ed ove si fa riferimento anche ad un un'“ulteriore controllo” da parte dell’U.P.D..
Ai fini della decisione disciplinare, gli atti penali possono essere valutati come elementi di prova, purché l’amministrazione ne compia un apprezzamento in sede disciplinare. La Corte ha ritenuto accertato tale apprezzamento autonomo sulla base della motivazione del licenziamento. I termini di riattivazione e conclusione previsti dalla norma non sono stati esaminati nel merito, poiché le relative doglianze erano nuove e inammissibili.
art. 653, comma 1-bis, c.p.
1.2 Da altro punto di vista il ricorrente sostiene che vi sarebbe stata violazione delle norme sull’efficacia extrapenale di giudicato della pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, ma si tratta di censura inammissibile, perchè incoerente rispetto alla ratio decidendi, in quanto nè la P.A., nè la Corte d’Appello hanno fatto leva sull’efficacia di giudicato delle pronunce rese in sede penale, quanto piuttosto sulle risultanze delle indagini e dell’istruttoria penale, qual mere fonti di prova dell’illecito perseguito.
La disciplina dell’efficacia extrapenale della pronuncia penale non è pertinente quando la decisione disciplinare e quella civile non si fondano sull’efficacia di giudicato della pronuncia, ma utilizzano gli atti penali come mere fonti di prova dell’illecito.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Si tratta di assunto non condivisibile, essendosi ripetutamente affermato ed è qui condiviso anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 disp. att. c.p.c., che “la disciplina della invalidità del licenziamento è caratterizzata da specialità, rispetto a quella generale della invalidità negoziale, desumibile dalla previsione di un termine di decadenza per impugnarlo e di termini perentori per il promovimento della successiva azione di impugnativa (…), non essendo equiparabile all’azione con la quale si fanno valere diritti autodeterminati; ne consegue che il giudice non può rilevare di ufficio una ragione di nullità del licenziamento diversa da quella eccepita dalla parte” (in ordine di tempo, Cass. 24 marzo 2017, n. 7687; Cass. 2 ottobre 2018, n. 23869; Cass. 5 aprile 2019, n. 9675; Cass. 11 luglio 2019, n. 18705).
La Corte richiama e condivide, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., il principio per cui la specialità dell’impugnazione del licenziamento esclude la rilevabilità d’ufficio di ragioni di nullità diverse da quelle eccepite dalla parte.
art. 25, comma 5, lett. a) e d), CCNL 1994-1997
Il licenziamento è stato irrogato richiamando l’art. 25, comma 5, lett a) e d) del c.c.n.l. 1994-1997 e dunque le fattispecie inerenti la “commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale (lett. a)” e la commissione di “fatti o atti dolosi, non ricompresi nella lett. “a”, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro” (lett. d).
La contrattazione collettiva previgente contemplava sia il licenziamento per gravi fatti illeciti penalmente rilevanti commessi in servizio, sia quello per fatti dolosi di gravità tale da impedire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
art. 13, comma 6, CCNL 2002-2005
L’art. 13, comma 6, del c.c.n.l. sopravvenuto prevede parimenti alla lett. d) il licenziamento per la “commissione in genere – anche nei confronti di terzi – di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro” e dunque appunto anche a prescindere dall’integrare, i fatti contestati, un illecito penale.
La disciplina contrattuale sopravvenuta consente il licenziamento per fatti o atti dolosi di gravità incompatibile con la prosecuzione del rapporto anche quando tali fatti non costituiscano illeciti penalmente rilevanti.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare, gli atti provenienti dal procedimento penale possono essere utilizzati come fonti di prova dell’illecito anche quando il processo penale si sia concluso con una declaratoria di prescrizione; ciò che rileva, quando è contestata l’assenza di autonomia valutativa, è che l’amministrazione li abbia effettivamente apprezzati in sede disciplinare.
- Quando la decisione disciplinare e quella civile utilizzano gli atti penali come fonti di prova, senza fondarsi sull’efficacia di giudicato della pronuncia penale, è inconferente la censura che deduce la violazione delle norme sull’efficacia extrapenale di tale pronuncia.
- La speciale disciplina dell’impugnazione del licenziamento, caratterizzata da termini di decadenza e perentori, impedisce al giudice di rilevare d’ufficio una ragione di nullità diversa da quella eccepita dalla parte, comprese le nullità cosiddette di protezione; le relative censure non possono quindi essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- Se la contrattazione collettiva previgente e quella successiva prevedono entrambe il licenziamento per la condotta contestata, anche indipendentemente dalla sua rilevanza penale, la diversa indicazione della disposizione contrattuale nell’atto di recesso non integra, di per sé, un vizio sostanziale né rende decisiva la questione dell’efficacia temporale delle due discipline.
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