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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 28436/2019 del 05/11/2019

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il Comune aveva ottenuto dal Tribunale la condanna del dirigente alla restituzione di Euro 32.738,00, oltre accessori, per somme che riteneva indebitamente percepite in eccedenza rispetto all'indennità ad personam spettante per l'incarico di Direttore generale. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza n. 822/2013 depositata il 23 ottobre 2013, aveva respinto l'appello, ritenendo che l'erogazione contestata non fosse sorretta da un provvedimento comunale e che la sua indicazione nel bilancio o nel Piano esecutivo di gestione non costituisse titolo. Il dirigente, già responsabile del Settore risorse, aveva ricevuto con decreto sindacale n. 33 del 2001 anche la dirigenza della neo-costituita Area delle risorse, comprensiva di tre settori e della Direzione generale; il decreto attribuiva 50 milioni di lire annui ad personam per la Direzione generale e, per la dirigenza dell'Area, la stessa retribuzione di posizione già riconosciuta per la dirigenza del Settore risorse. Il ricorrente ha proposto quattro motivi, articolati in più censure: 1) ha invocato la prescrizione quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c., sostenendo che l'azione restitutoria del datore dovesse essere trattata come il recupero di crediti retributivi periodici; 2) ha denunciato l'omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il decreto sindacale n. 33/2001 autorizzasse il maggior compenso e che la voce del PEG 2002 denominata «incremento compenso Direttore Generale» fosse stata imputata erroneamente, poiché avrebbe riguardato l'indennità di dirigenza dell'Area risorse; 3) e 4) ha contestato che non fosse stato adeguatamente considerato il giudizio contabile relativo alla stessa vicenda, definito in appello con pagamento agevolato del 20% del danno erariale, deducendo anche che tale circostanza avrebbe dovuto incidere sulla valutazione della sua buona fede; ha inoltre denunciato la violazione della disciplina della definizione agevolata e dei rapporti tra giudizio contabile e giudizio civile, sostenendo che la ripetizione civile vanificasse il beneficio e ledese il diritto di difesa.

La decisione

La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha respinto il primo motivo: l'azione di ripetizione dell'indebito non è soggetta alla prescrizione quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c., perché il credito restitutorio sorge con le singole erogazioni non dovute, mentre la norma riguarda obbligazioni la cui causa impone pagamenti periodici prefissati; in assenza di un termine breve applicabile opera la prescrizione decennale. Ha disatteso il secondo motivo: il decreto sindacale prevedeva la «stessa» retribuzione di posizione già riconosciuta per la dirigenza del Settore risorse, non un compenso ulteriore, e la diversa lettura proposta non dimostrava la decisività del documento; la censura relativa alla voce del PEG era inammissibile perché dipendeva da ricostruzioni ipotetiche e prive di adeguato riscontro. La Corte ha inoltre rilevato che la richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti sollecitava una revisione del merito estranea al giudizio di cassazione. Ha rigettato congiuntamente le censure sul giudizio contabile: la definizione agevolata del danno erariale non consolida il vantaggio illegittimamente percepito dal funzionario che ne abbia anche beneficiato e non impedisce alla pubblica amministrazione di esercitare l'autonoma azione di ripetizione dell'indebito. Le somme già pagate in sede contabile riducono quantitativamente la pretesa restitutoria, e la sentenza di merito aveva verificato che tale detrazione fosse stata effettuata. La deduzione sulla malafede è stata respinta perché la valutazione della Corte d'appello si fondava anche su autonome considerazioni relative alle mansioni e alla professionalità del dirigente, non soltanto sulla pronuncia contabile di primo grado. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge; è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La fattispecie riguardata dall’art. 2948 c.c., n. 4, è esclusivamente la seconda, come è reso evidente dal richiamo della norma non tanto al mero sorgere periodico del credito, quanto a “ciò che deve pagarsi” periodicamente, ovverosia ad una situazione propria dei casi in cui “soltanto con il protrarsi dell’adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio” in relazione ad uno specifico interesse del creditore che si soddisfa “attraverso la ricezione di più prestazioni” (così Cass. 6 dicembre 2006, n. 26161 e, più di recente, Cass. 20 dicembre 2017, n. 30546) messe, in regolare cadenza temporale, a disposizione del creditore (Cass. 21 luglio 2000, n. 9627).

    La prescrizione quinquennale riguarda i crediti per i quali la causa dell'obbligazione prevede pagamenti periodici a scadenze prefissate; non si applica al credito restitutorio da indebito, che sorge con le singole erogazioni non dovute.

  • art. 2943 c.c.

    La norma è menzionata dal ricorrente in relazione alla prescrizione, ma la Corte non ne espone né ne applica una specifica interpretazione.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Ciò posto, è ben vero che il giudice di secondo grado non menziona quella Delibera, ma è altrettanto vero che quella prospettata dal ricorrente è solo una diversa lettura di quel documento, di cui però nulla autorizza a ritenere la “decisività”, intesa come elevata probabilità logica di una diversa pronuncia, richiesta dall’art. 360 c.p.c., n. 5, proprio perchè il tenore letterale fa riferimento alla “stessa” retribuzione già propria della dirigenza del Settore delle risorse e dunque non una ulteriore remunerazione.

    La censura di omesso esame richiede che il fatto o documento trascurato sia decisivo, ossia idoneo con elevata probabilità logica a determinare una diversa pronuncia; non è sufficiente proporre una diversa lettura del materiale documentale.

  • art. 1, comma 231, L. n. 266/2005

    Nella norma dell’art. 1, comma 231, su cui fa leva il ricorrente, nulla consente infatti di affermare che la definizione agevolata del giudizio per danno erariale sia ragione di consolidamento di benefici illegittimamente determinatisi, rispetto ai quali restano dunque aperte le diverse ed ordinarie azioni giustificate dal titolo dell’indebita percezione.

    La definizione agevolata del giudizio contabile non rende definitivo il beneficio patrimoniale illegittimamente percepito e non preclude l'autonoma azione ordinaria di ripetizione dell'indebito.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    La norma è richiamata nel dispositivo quale parametro per l'importo del contributo unificato dovuto per il ricorso, senza una specifica interpretazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il credito da ripetizione dell'indebito non rientra nella prescrizione quinquennale prevista per ciò che deve pagarsi periodicamente: tale termine concerne obbligazioni la cui causa stabilisce ex ante prestazioni a scadenze prefissate. In assenza di una prescrizione breve specifica, il diritto alla restituzione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
  • Ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è sufficiente prospettare una lettura alternativa di un documento già valutato o del quadro probatorio: il fatto omesso deve avere carattere decisivo, ossia un'elevata probabilità logica di condurre a una pronuncia diversa; il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • La definizione agevolata della responsabilità contabile non consolida somme illegittimamente percepite dal funzionario che sia anche beneficiario dell'erogazione e non impedisce alla pubblica amministrazione di agire autonomamente per la ripetizione dell'indebito. Quanto versato in sede contabile deve però essere detratto dalla pretesa restitutoria, evitando una duplicazione quantitativa del recupero.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRInadempimentoImpugnazioni
RamiLavoroObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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