Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2/2020 del 02/01/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La madre e unica erede di un autista dipendente della società dal 12 dicembre 2006 ha chiesto, iure proprio, il risarcimento del danno extracontrattuale da perdita del rapporto parentale. Il figlio era deceduto mentre svolgeva il lavoro di autista di autotreni, in un incidente notturno verificatosi in corrispondenza di una deviazione della carreggiata: il mezzo pesante, a pieno carico, urtò il guard-rail e, dopo ulteriori collisioni, si ribaltò. Il Tribunale di Milano aveva respinto la domanda, rilevando la genericità o il carattere valutativo di parte dei capitoli testimoniali e ritenendo che i dati del cronotachigrafo indicassero un viaggio iniziato oltre tredici ore prima dell’incidente, brevi soste e una velocità superiore di circa 30 km/h al limite. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 579/2015 depositata il 4 febbraio 2015, confermò il rigetto: non risultava provato che la velocità o la consegna entro le ore 5 del mattino fossero riconducibili a ordini datoriali; reputò generici i capitoli di prova, valutò la deposizione proposta come de relato e ritenne tardiva la produzione della carta del conducente, già nella disponibilità dell’attrice. In Cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2724 c.c., contestando il diniego della prova testimoniale e la declaratoria di tardività della carta del conducente; ha sostenuto che le prove avrebbero potuto chiarire l’organizzazione del lavoro e che il ritardo nella produzione del documento dipendeva dal turbamento seguito alla morte del figlio. Con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 230 c.p.c. per il mancato interrogatorio formale del legale rappresentante della società sui medesimi fatti. Con il terzo ha denunciato violazione dell’art. 2087 c.c., sostenendo che il datore aveva imposto turni e carichi di lavoro incompatibili con adeguati riposi, non aveva verificato le condizioni psicofisiche del conducente e aveva così contribuito causalmente all’incidente; ha inoltre contestato la valutazione della condotta del lavoratore e richiamato il limite di guida previsto dalla disciplina europea.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha anzitutto precisato che la cancellazione della società dal registro delle imprese, intervenuta dopo la proposizione del ricorso e la costituzione in giudizio, non interrompe il giudizio di legittimità e che, per l’ultrattività del mandato, il difensore continua a rappresentare la società. Il primo motivo è stato respinto: la prova testimoniale era stata correttamente ritenuta generica perché i capitoli non collocavano con precisione i fatti nel tempo e nello spazio, e le valutazioni dei testimoni non possono sostituire la prova di fatti specifici. La deposizione de relato, pur utilizzabile insieme ad altri elementi oggettivi e concordanti, non era da sola sufficiente a dimostrare la colpa datoriale per lo stress lavorativo. La censura sulla carta del conducente è stata ritenuta generica, perché non investiva la regola delle preclusioni istruttorie applicata dalla Corte d’appello ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c. Il secondo motivo, relativo all’interrogatorio formale del legale rappresentante, non è stato accolto; la decisione non ha ravvisato ragioni per censurare il mancato ingresso delle istanze istruttorie e ha confermato il rigetto della domanda probatoria. Il terzo motivo è rimasto assorbito: l’esame della questione sostanziale sulla responsabilità datoriale e sull’organizzazione dei carichi di lavoro era precluso dalle ragioni processuali e dal riparto dell’onere probatorio applicabile all’azione extracontrattuale proposta iure proprio. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 3.500 per compensi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, essendo stata rigettata la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 85 c.p.c.

    Per effetto del principio della cosiddetta perpetuatio dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell’ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d’ufficio), il sopravvenire del suddetto evento.

    La cancellazione della società intervenuta durante il giudizio di cassazione non incide sulla rappresentanza processuale: il difensore già investito del mandato continua a rappresentare la parte.

  • art. 2724 c.c.

    La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un’adeguata difesa.

    La prova testimoniale deve individuare fatti specifici e circostanziati anche sotto il profilo temporale e spaziale; capitoli generici possono essere esclusi.

  • art. 230 c.p.c.

    Le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli artt. 230 e 244 c.p.c., devono essere dedotte per articoli separati e specifici.

    L’interrogatorio formale, come la prova testimoniale, deve essere articolato in capitoli separati e specifici.

  • art. 244 c.p.c.

    Le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli artt. 230 e 244 c.p.c., devono essere dedotte per articoli separati e specifici.

    La prova testimoniale deve essere articolata in capitoli separati e specifici.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Quanto alla mancata ammissione di documento “carta del conducente”, la sentenza di appello ne ha ritenuto la tardività in quanto produzione soggetta alle preclusioni istruttorie poste dall’art. 183 c.p.c., comma 6.

    La produzione documentale è soggetta alle preclusioni istruttorie previste dall’art. 183, comma 6, c.p.c.; la censura in cassazione deve contestare specificamente la regola processuale applicata.

  • art. 2087 c.c.

    L’attuale ricorrente ha infatti agito per il ristoro dei danni da perdita del rapporto parentale, individuando i profili di colpa della società datrice di lavoro nella violazione dell’art. 2087 c.c., nei confronti del figlio.

    La deduzione della violazione dell’art. 2087 c.c. individua il profilo di colpa datoriale allegato, ma non trasforma in contrattuale l’azione proposta iure proprio dai congiunti del lavoratore.

  • art. 2043 c.c.

    La domanda di risarcimento dei danni proposta “iure proprio”, cioè, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, dai congiunti del lavoratore deceduto, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente ex art. 2087 c.c., trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c..

    La domanda dei congiunti per il danno da perdita del rapporto parentale, proposta in proprio, ha fonte esclusivamente extracontrattuale anche quando il decesso sia ascritto a un inadempimento datoriale verso il lavoratore.

  • art. 2697 c.c.

    La circostanza che l’azione aquiliana, oggetto di questo giudizio, individui il nucleo dell’elemento soggettivo del convenuto in una “porzione” di un’azione contrattuale, soggetta a regole probatorie differenti, non sposta il relativo onere, ex art. 2697 c.c.

    Il richiamo alla violazione di obblighi contrattuali datoriali non trasferisce nell’azione extracontrattuale dei congiunti il diverso regime probatorio proprio dell’azione contrattuale del lavoratore.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    In caso di rigetto dell’impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La domanda proposta iure proprio dai congiunti per il danno da perdita del rapporto parentale, pur fondata sull’allegata violazione datoriale dell’art. 2087 c.c. nei confronti del lavoratore, ha natura extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c.; il relativo onere probatorio non muta per il fatto che la condotta contestata coincida con una violazione di obblighi contrattuali verso il dipendente.
  • I capitoli di prova testimoniale devono indicare fatti specifici e determinati, collocati univocamente nel tempo e nello spazio, così da consentire al giudice di valutarne la concludenza e alla controparte di predisporre la difesa; possono essere esclusi capitoli generici o diretti a provare valutazioni del teste.
  • La deposizione de relato su circostanze apprese da una persona estranea al giudizio può concorrere alla formazione del convincimento solo se corroborata da altri elementi oggettivi e concordanti; non è, da sola, sufficiente a dimostrare la colpa datoriale.
  • La censura contro la tardiva produzione di un documento deve confrontarsi specificamente con la regola processuale delle preclusioni istruttorie applicata dal giudice di merito.
  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese successiva alla proposizione del ricorso per cassazione non interrompe il giudizio; per l’ultrattività del mandato, il difensore già costituito continua a rappresentare la società nel processo.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.