Cassazione Civile, Ordinanza n. 15069/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (operatore postale)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento, presso un ufficio postale, di un assegno bancario non trasferibile emesso da una compagnia assicurativa in favore di un soggetto indicato come beneficiario, ma poi riscosso da una persona diversa. L'assegno era stato spedito a mezzo posta ordinaria al destinatario e, secondo la compagnia, l'incasso da parte di un soggetto non legittimato aveva causato un danno corrispondente alla somma pagata una seconda volta al vero avente diritto. Nei gradi di merito la società postale era stata ritenuta responsabile, ma il giudice di primo grado aveva riconosciuto anche un concorso di colpa della compagnia assicurativa, ritenendo imprudente l'invio sistematico di assegni tramite posta ordinaria senza adeguate garanzie di ricezione e di identificazione del beneficiario. La Corte d'appello aveva confermato tale impostazione, valorizzando sia la colpa generica sia la violazione di regole poste dal decreto ministeriale sul servizio postale. In Cassazione la ricorrente deduceva un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., sostenendo l'erroneità dell'affermazione del concorso di colpa per la mera spedizione dell'assegno a mezzo posta, in relazione anche agli artt. 83 e 84 del d.P.R. n. 156 del 1973. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Ha rilevato che l'atto di rinuncia era stato depositato nel fascicolo telematico e comunicato alla controparte dalla cancelleria, con conseguente perfezionamento della rinuncia e cessazione del processo. Non ha provveduto sulle spese di legittimità. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché l'estinzione del giudizio di impugnazione ne impedisce l'operatività.
Norme richiamate
violazione e falsa applicazione
è la norma invocata per contestare il concorso di colpa del creditore/danneggiato; la Corte non decide il motivo nel merito per intervenuta rinuncia.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
indica i vizi dedotti con il ricorso per cassazione, ma il motivo resta assorbito dalla rinuncia.
artt. 83-84 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
in relazione agli articoli 83-84 del d.p.r. 29 marzo 1973, n.156
sono richiamati dalla ricorrente in rapporto alla disciplina della spedizione postale; non formano oggetto di decisione nel merito.
richiamato dalla sentenza d'appello come parametro della colpa generica e specifica nella valutazione del concorso di colpa.
poiché l’art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione
la Corte ribadisce che la rinuncia al ricorso per cassazione non è soggetta al regime dell'estinzione per accettazione tipico di altre ipotesi di rinuncia processuale.
art. 390, ultimo comma, c.p.c.
Del deposito dell’atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria
la rinuncia si perfeziona con la conoscenza dell'atto da parte della controparte prima dell'udienza; la comunicazione di cancelleria è idonea a portarla a conoscenza delle parti.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c.
la Corte non regola le spese del giudizio di cassazione in presenza della rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità
l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non opera quando il giudizio di impugnazione si estingue per rinuncia.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso è un atto unilaterale che, una volta conosciuto dalla controparte prima dell'udienza, determina l'estinzione del processo senza necessità di accettazione.
- L'art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione; la rinuncia al ricorso non ha natura di atto accettizio e l'eventuale adesione della controparte rileva solo ai fini delle spese.
- La comunicazione dell'atto di rinuncia effettuata dalla cancelleria è idonea a soddisfare il requisito della conoscenza della rinuncia da parte della controparte.
- Quando il giudizio di impugnazione si estingue per rinuncia, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
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