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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30028/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da cinque avvisi di liquidazione e irrogazione di sanzioni emessi per imposta di registro e bollo su atti di espropriazione per pubblica utilità. La società contribuente sosteneva di avere diritto all’esenzione prevista per lo Stato dall’art. 24 della L. n. 210 del 1985 e dall’art. 57, comma 8, del d.P.R. n. 131 del 1986, nonché dall’art. 22 della tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972. In appello aveva inoltre dedotto l’esistenza di un giudicato esterno favorevole, formatosi su precedenti sentenze della CTP di Roma che avevano riconosciuto l’assimilabilità della società allo Stato e la spettanza del regime agevolativo. Con il ricorso per cassazione ha articolato tre motivi: 1) omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno; 2) violazione dell’art. 2909 c.c. per mancato rispetto del giudicato esterno e mancata indicazione dei motivi per discostarsene; 3) violazione delle norme sull’esenzione, sostenendo che la società, quale continuazione dell’ex Azienda autonoma Ferrovie dello Stato e quale gestore esclusivo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, dovesse essere equiparata allo Stato ai fini fiscali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il giudicato esterno invocato non può vincolare su questioni di puro diritto, specie quando l’interpretazione della norma tributaria sia stata poi disattesa dalla giurisprudenza di legittimità; il giudicato rileva solo quanto all’accertamento di fatto relativo al rapporto d’imposta. Ha poi rigettato anche il terzo motivo, richiamando il proprio orientamento secondo cui il termine "Stato" nelle norme esentative va riferito allo Stato-persona e non comprende la società a partecipazione pubblica che gestisce l’infrastruttura ferroviaria nazionale, dotata di autonoma soggettività giuridica e patrimoniale e natura privatistica. Le spese sono state compensate in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 57, comma 8, d.P.R. n. 131 del 1986

    prevede un’esenzione dall’imposta di registro per gli atti di espropriazione per pubblica utilità, ma non è applicabile alla società ricorrente, perché la nozione di "Stato" non la comprende.

  • art. 24 L. n. 210 del 1985

    norma speciale invocata per sostenere l’esenzione fiscale; la Corte esclude che essa sia applicabile alla società, non equiparabile allo Stato.

  • art. 22 della Tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972

    richiamato per l’esenzione dall’imposta di bollo, ma ritenuto non applicabile alla società ricorrente per le stesse ragioni.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno copre l’accertamento di fatti e il rapporto d’imposta così come definito, ma non vincola su mere questioni di diritto o su interpretazioni astratte della norma tributaria.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma processuale invocata per l’omessa pronuncia e la violazione del giudicato esterno.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali sull’esenzione fiscale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno non spiega efficacia vincolante su questioni di puro diritto, quando il successivo giudizio richieda soltanto la corretta interpretazione di una norma e non un nuovo accertamento di fatti.
  • Nel processo tributario il giudicato si forma sul rapporto d’imposta e sull’accertamento di una specifica situazione fattuale; non si forma invece su enunciazioni astratte di principio di diritto che il giudice successivo può riesaminare.
  • L’efficacia del giudicato esterno incontra un limite quando l’interpretazione precedente della norma tributaria sia in contrasto con la giurisprudenza di legittimità consolidata.
  • Ai fini delle esenzioni fiscali riconosciute allo "Stato", il riferimento va inteso in senso restrittivo come Stato-persona, non come società a partecipazione pubblica dotata di autonoma soggettività e organizzazione privatistica.
  • La qualifica di gestore esclusivo di un’infrastruttura pubblica non basta, da sola, a trasformare una società di capitali partecipata pubblicamente in soggetto assimilabile allo Stato ai fini delle agevolazioni tributarie.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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