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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24661/2023 del 16/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di un ex dipendente, già iscritto a un fondo di previdenza complementare preesistente e a prestazione definita, a ottenere la liquidazione del cosiddetto "zainetto" pensionistico maturato presso tale fondo. In primo grado il lavoratore aveva ottenuto anche la condanna solidale della banca e del fondo, ma in appello la domanda è stata accolta solo nei confronti della banca e rigettata verso il fondo, con riconoscimento del solo diritto alla liquidazione della posizione individuale e assorbimento della domanda subordinata sulla rendita annua. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) ha denunciato nullità/motivazione apparente della sentenza d'appello, sostenendo che la Corte territoriale avesse confuso il riscatto con la portabilità/trasferimento della posizione individuale e avesse applicato norme non pertinenti; (2) e (3) ha dedotto violazione dell'art. 10 d.lgs. 124/1993, dell'art. 14 d.lgs. 252/2005, del DM 62/2007 e dei canoni ermeneutici, sostenendo che la disciplina corretta fosse quella del d.lgs. 252/2005, che il precedente delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte d'appello riguardasse una fattispecie diversa (trasferimento di posizione da soggetto ancora in servizio) e che il fondo preesistente, per struttura a ripartizione e senza conti individuali, non consentisse il riscatto; (4) ha infine lamentato vizi in tema di prove e onere probatorio, contestando che fossero stati considerati non contestati i conteggi dell'ex dipendente e che non fosse stata adeguatamente provata l'infondatezza della domanda. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che la motivazione della sentenza impugnata era esistente e che il diritto alla riscattabilità/portabilità della posizione individuale si estende anche ai fondi complementari preesistenti, indipendentemente dalla struttura organizzativa del fondo, con conseguente inefficacia di eventuali clausole limitative; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non si confrontava specificamente con la ratio decidendi sulla quantificazione del credito, basata sulla genericità delle contestazioni e sulla mancata produzione di un conteggio alternativo. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con compensazione delle spese per il recente intervento delle Sezioni Unite sulla questione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della banca. Ha escluso che vi fosse un vizio motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; ha confermato l'orientamento secondo cui l'aderente a un fondo pensione complementare preesistente ha diritto alla riscattabilità/portabilità della posizione individuale maturata anche se il fondo opera a ripartizione o a prestazione definita e anche se non ha conti individuali; ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sul quantum perché non specificamente confrontata con la motivazione della Corte d'appello, che aveva valorizzato la genericità della contestazione e l'assenza di un conteggio alternativo. Le spese sono state compensate integralmente tra le parti, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di difetto motivazionale è stata respinta perché nel caso concreto la motivazione della sentenza d'appello era presente e comprensibile; è rilevante solo l'anomalia motivazionale, non la mera insufficienza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro della motivazione della sentenza, ma ritenuto non violato poiché la decisione di merito esponeva le ragioni essenziali.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso è stato proposto per violazione di legge; la Corte ha però distinto tra censure di legge e doglianze sulla motivazione, respingendo le prime e dichiarando inammissibile la quarta per difetto di specificità.

  • art. 10 d.lgs. 124/1993

    Invocato dalla ricorrente per negare il riscatto, ma la Corte ha richiamato l'orientamento che riconosce la riscattabilità/portabilità anche in relazione a fondi preesistenti, nonostante la diversa struttura del fondo.

  • art. 14 d.lgs. 252/2005

    La Corte ha valorizzato la disciplina del d.lgs. 252/2005 come conferma del principio di portabilità della posizione individuale e della sua applicabilità anche ai fondi complementari più antichi.

  • art. 18 d.lgs. 124/1993

    Menzionato tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento delle relative censure.

  • art. 20 d.lgs. 252/2005

    Richiamato dalla ricorrente, ma senza rilievo decisivo nel senso da essa prospettato.

  • art. 1 d.lgs. 252/2005

    Indicata dalla Corte, insieme ad altre disposizioni del d.lgs. 252/2005, come conferma del modello interpretativo favorevole alla portabilità.

  • art. 3, comma 3, d.lgs. 252/2005

    Richiamato quale base normativa del principio di portabilità della posizione individuale.

  • art. 1362 c.c.

    Le doglianze ermeneutiche sono state respinte perché rivolte contro l'interpretazione delle fonti istitutive del fondo, ma non idonee a scalfire il principio affermato dalla giurisprudenza sul diritto alla riscattabilità.

  • art. 1363 c.c.

    Stesso esito dell'art. 1362 c.c.: censure non accolte.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo, ma la Corte ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la motivazione sulla genericità della contestazione e sulla mancata prova contraria.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo, senza accoglimento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non si confrontava con la ratio della decisione sul quantum e sulla mancata produzione di un conteggio alternativo.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo, senza rilievo decisivo.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo, senza accoglimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è sufficiente dedurre una motivazione semplicemente errata o non condivisa.
  • In materia di previdenza complementare, il principio di portabilità/riscattabilità della posizione individuale maturata dall'aderente opera anche nei confronti di fondi preesistenti, compresi quelli a ripartizione o a prestazione definita, se la posizione è comunque economicamente determinabile in base ai contributi versati e ai relativi rendimenti.
  • Eventuali clausole o assetti delle fonti istitutive che limitino la portabilità o la riscattabilità della posizione sono inefficaci quando contrastano con il principio generale desumibile dalla disciplina di settore e dall'interpretazione giurisprudenziale consolidata.
  • Le censure sul quantum devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione di merito; se il giudice d'appello fonda la conferma dell'importo sulla genericità della contestazione e sull'assenza di conteggi alternativi, il ricorso che non riproduce e non attacca specificamente tali passaggi è inammissibile.
  • L'onere di contestazione specifica e di produzione di un conteggio alternativo può essere decisivo nella verifica giudiziale dell'importo dovuto quando la parte avversa abbia già allegato e sostenuto una quantificazione plausibile non adeguatamente contrastata.

Come è indicizzato

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IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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