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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24660/2023 del 16/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

I ricorrenti, già dipendenti dell'istituto bancario, chiedevano l'accertamento del diritto a includere nel reddito utile per la base contributiva le somme percepite come indennità per lo svolgimento delle mansioni presso lo sportello ubicato all'interno della Camera dei Deputati. Conseguentemente domandavano la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva e al pagamento della differenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente erogato a titolo di T.F.R. Con il primo motivo di ricorso per cassazione denunciavano violazione e falsa applicazione delle norme del TUIR e dell'art. 12 L. n. 153/1969, assumendo che l'indennità dovesse essere soggetta a contribuzione previdenziale; con il secondo motivo deducevano omessa pronuncia sulla domanda di riliquidazione del T.F.R.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione del controricorrente perché tardiva e, di conseguenza, non ha considerato la relativa memoria. Nel merito ha rigettato entrambi i motivi: il primo perché le somme in questione, erogate da un terzo per una causa esterna al rapporto di lavoro e prive di attinenza con la prestazione lavorativa, non rientrano nella base imponibile contributiva secondo l'art. 12 L. n. 153/1969, anche se fiscalmente rilevanti; il secondo perché non vi è omessa pronuncia quando il rigetto integrale della domanda principale comporta implicitamente il rigetto della domanda di riliquidazione del T.F.R. Il ricorso è stato quindi respinto, con ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    La costituzione del controricorrente oltre il termine previsto è inammissibile.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Nel procedimento camerale la tardiva costituzione comporta l'inammissibilità delle difese successive, incluse le memorie della parte intimata.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati dedotti rispettivamente violazione di legge e error in procedendo.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 46

    Norma invocata dai ricorrenti per sostenere l'inclusione dell'indennità nel reddito di lavoro dipendente; la Corte richiama la disciplina fiscale ma esclude che essa basti a fondare automaticamente l'imponibilità contributiva.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47

    Richiamato dai ricorrenti; la Corte ribadisce che la rilevanza fiscale di un emolumento non coincide automaticamente con la sua rilevanza contributiva.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48

    Richiamato nella disciplina dell'imponibile fiscale del lavoro dipendente, ma non sufficiente da solo a determinare la base contributiva.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51

    È la disposizione risultante dalla nuova numerazione richiamata nella sentenza per la disciplina fiscale del reddito di lavoro dipendente.

  • L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12

    comma 2; comma 4, lett. d

    La base contributiva è regolata autonomamente; alcune somme possono essere fiscalmente imponibili ma escluse dal computo contributivo. In particolare, sono esclusi i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa.

  • L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 19, lett. a

    La legge delega mira, ove possibile, alla perfetta equiparazione degli imponibili fiscali e contributivi, ma non elimina le differenze strutturali tra i due sistemi.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non sussiste se la decisione di rigetto della domanda principale implica logicamente il rigetto del capo subordinato o consequenziale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte rinvia al precedente per la motivazione essenziale e la conferma del principio di diritto applicato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • L'imponibilità fiscale di un emolumento non comporta automaticamente la sua imponibilità contributiva: la base previdenziale va verificata autonomamente alla luce della disciplina speciale di settore.
  • Ai fini contributivi, il reddito di lavoro dipendente ha una nozione più ristretta rispetto all'imponibile fiscale; una somma può essere fiscalmente rilevante ma comunque esclusa dal computo previdenziale.
  • Sono esclusi dalla base contributiva i compensi corrisposti da terzi per una causa esterna al rapporto di lavoro e non aventi attinenza con la prestazione lavorativa, quando non costituiscano corrispettivo della prestazione del dipendente verso il datore di lavoro.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice, rigettando integralmente la domanda principale, determina implicitamente il rigetto delle domande consequenziali o dipendenti, come quella di riliquidazione del T.F.R.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiPrevidenzaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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