Cassazione Civile, Ordinanza n. 24735/2023 del 17/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia riguarda la perequazione aziendale delle pensioni integrative del personale del Banco di Napoli. Alcuni ex pensionati avevano già ottenuto, in precedenti giudizi definiti con giudicato, il riconoscimento del diritto a mantenere il meccanismo perequativo aziendale per il periodo successivo al 1° gennaio 1994 e fino alla soppressione della perequazione aziendale. Nel presente giudizio gli originari attori chiedevano di ottenere ulteriori somme a titolo di perequazione per il periodo luglio 2006-dicembre 2007, cioè dopo avere aderito, nel luglio 2002, all’opzione prevista dall’art. 47 dello Statuto del Fondo pensione complementare, che consentiva la liquidazione del trattamento integrativo in capitale una tantum con contestuale risoluzione di ogni rapporto con il Fondo e con il Banco in relazione al trattamento integrativo. La banca ricorrente ha censurato la sentenza d’appello sostenendo, con due motivi, che l’adesione alla capitalizzazione: 1) ai sensi degli artt. 1197 e 1362 c.c., aveva sostituito la prestazione periodica con una prestazione in capitale, facendo venir meno il diritto alla perequazione, che ne costituiva un accessorio inscindibile; 2) in ogni caso, ai sensi degli artt. 1230 e 1362 c.c., aveva determinato una novazione oggettiva dell’obbligazione originaria, estinguendo la pensione integrativa mensile e ogni pretesa connessa. La Corte d’appello aveva invece ritenuto irrilevante la capitalizzazione e aveva escluso che vi fosse stata una rinuncia espressa e chiara alle differenze perequative.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi della banca. Ha affermato che l’accettazione della somma capitale una tantum, prevista dallo Statuto del Fondo, determina l’estinzione della prestazione pensionistica integrativa periodica e, per il futuro, anche dei suoi accessori, tra cui la perequazione aziendale. Ha quindi cassato la sentenza d’appello nella parte in cui aveva riconosciuto le pretese per un periodo successivo all’esercizio dell’opzione di capitalizzazione, rinviando alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per il riesame delle domande alla luce del principio affermato.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, L. 30 luglio 1990, n. 218
norma di delega per la disciplina del trattamento previdenziale dei dipendenti di enti pubblici creditizi esonerati o esclusi dall'AGO.
d.lgs. 20 novembre 1990, n. 357
ha ricondotto i dipendenti e i pensionati degli enti pubblici creditizi nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e disciplinato la quota di trattamento a carico della gestione speciale INPS, oltre a salvaguardare il trattamento complessivo di miglior favore.
art. 4 d.lgs. 20 novembre 1990, n. 357
fa salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore e pone a carico dei fondi o dei datori di lavoro la differenza rispetto alla pensione a carico della gestione speciale.
art. 9 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
richiamato nel quadro della disciplina della perequazione automatica applicabile alle pensioni e ai regimi aziendali integrativi.
art. 47, comma 1, Statuto del Fondo pensione complementare per il personale del Banco di Napoli
consente la liquidazione del trattamento integrativo in somma capitale una tantum con contestuale risoluzione di ogni rapporto con Fondo e Banco riguardo al trattamento integrativo; l'accettazione produce effetto estintivo della prestazione periodica e dei suoi accessori.
invocato dalla ricorrente per sostenere che la capitalizzazione costituisse un adempimento diverso della prestazione originaria, idoneo a far venir meno il diritto alla perequazione.
richiamato per l'interpretazione della volontà delle parti e della clausola di capitalizzazione, valorizzando il contenuto letterale e la comune intenzione.
invocato per sostenere che la capitalizzazione avesse determinato una novazione oggettiva dell'obbligazione pensionistica.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, utilizzata come base formale delle censure.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 7, lett. a), d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124
richiamato in via sistematica come conferma della facoltà del titolare di chiedere la liquidazione della prestazione complementare, con estinzione della medesima e del meccanismo di rivalutazione applicato.
art. 1, comma 55, L. 23 agosto 2004, n. 243
menzionato come ius superveniens ritenuto irrilevante rispetto al giudicato e alla disciplina negoziale della capitalizzazione.
Massime di principio
- Quando il titolare di una prestazione previdenziale integrativa esercita l'opzione contrattualmente prevista per la liquidazione in capitale una tantum, la prestazione periodica si estingue dal momento dell'erogazione del capitale e, con essa, si estinguono anche gli accessori intrinsecamente collegati alla prestazione principale, salvo diversa pattuizione espressa.
- Una clausola che preveda la corresponsione del trattamento integrativo in somma capitale con contestuale risoluzione di ogni rapporto relativo al trattamento deve essere interpretata secondo il significato letterale e la comune intenzione delle parti; l'effetto estintivo deriva dal contenuto tipico dell'accordo e non richiede una rinuncia espressa e separata agli accessori.
- Il giudicato che riconosce il diritto a un meccanismo di perequazione non consente di mantenerlo ultrattivamente dopo l'estinzione della prestazione principale cui quel meccanismo è strutturalmente collegato.
- Le pretese relative a periodi successivi alla capitalizzazione devono essere distinte dalle questioni inerenti ai ratei maturati prima della capitalizzazione e dal calcolo dell'importo capitale già liquidato; queste ultime non sono automaticamente travolte, ma restano estranee al giudizio se non oggetto della domanda.
- La perequazione accessoria a una pensione integrativa non può essere trattata come elemento autonomo e sganciato dalla prestazione principale, perché perderebbe il proprio fondamento causale una volta estinto il trattamento cui accede.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24763/2023 del 17/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24765/2023 del 17/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24644/2023 del 16/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24645/2023 del 16/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24660/2023 del 16/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24661/2023 del 16/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →