Cassazione Civile, Ordinanza n. 24645/2023 del 16/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta dell'INPS di ripetere somme erogate a titolo di indennità di mobilità e di prestazione integrativa del Fondo Speciale Trasporto Aereo, ritenute indebitamente percepite da un lavoratore nel periodo tra la scadenza di plurimi contratti a termine e l'esecuzione di una sentenza che aveva dichiarato nullo il termine apposto ai contratti e ricostituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La Corte d'appello aveva limitato la ripetizione al periodo successivo all'esecuzione della sentenza, ritenendo che prima di tale momento permanesse lo stato di disoccupazione utile per il beneficio previdenziale. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione di varie disposizioni del R.D.L. n. 1827 del 1935, della L. n. 223 del 1991, della L. n. 183 del 2010 e dell'art. 2033 c.c., sostenendo che lo status di disoccupazione era già venuto meno nel periodo intermedio, in conseguenza dell'accertamento giudiziale dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente indebito previdenziale ripetibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto applicabile al caso il principio già affermato in tema di nullità della cessione di azienda o di ramo d'azienda, secondo cui le somme percepite a titolo di indennità di mobilità non si compensano con quanto dovuto per il mancato ripristino del rapporto, perché la prestazione previdenziale opera su un piano diverso rispetto alle utilità economiche derivanti dalla cessazione illegittima del rapporto. Di conseguenza, nel periodo coperto dalla sentenza costitutiva del rapporto subordinato a tempo indeterminato e dalla correlata indennità ex art. 32 L. n. 183 del 2010, la condizione di disoccupazione non sussisteva più e l'indennità di mobilità erogata era un indebito previdenziale ripetibile nei limiti della prescrizione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato utilizzato come norma processuale di denuncia del vizio di violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione
art. 45, terzo comma, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827
richiamato dal ricorrente come disciplina ratione temporis dell'indennità previdenziale e della ripetizione dell'indebito
art. 73, comma 2, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina delle prestazioni previdenziali
art. 76, comma 3, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina delle prestazioni previdenziali
art. 77 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina delle prestazioni previdenziali
art. 7, comma 12, L. 23 aprile 1991, n. 223
richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina dell'indennità di mobilità
art. 32, comma 5, L. 4 novembre 2010, n. 183
richiamato dal ricorrente e dalla Corte come parametro dell'indennità spettante al lavoratore per la conversione/nullità del termine
la Corte qualifica le somme erogate in assenza del presupposto come indebito previdenziale ripetibile nei limiti della prescrizione
art. 380 bis1, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la riserva del termine per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio
Massime di principio
- Quando una sentenza accerta con effetto retroattivo l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, viene meno il presupposto dello stato di disoccupazione richiesto per l'erogazione dell'indennità di mobilità anche per il periodo coperto dalla ricostruzione giudiziale del rapporto.
- Le somme percepite a titolo di prestazione previdenziale non si confondono con le somme dovute dal datore di lavoro per l'illegittima cessazione o mancato ripristino del rapporto: operano su piani diversi e non sono automaticamente compensabili o deducibili l'una dall'altra.
- L'eventuale insussistenza del diritto alla prestazione previdenziale integra un indebito oggettivo ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c., entro i limiti della prescrizione.
- Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale non è निर्णisivo il momento in cui la sentenza che accerta il rapporto diviene esecutiva, se l'accertamento produce la ricostruzione ex tunc del rapporto e, quindi, l'eliminazione retroattiva del requisito della disoccupazione.
- La prestazione di mobilità, essendo misura sostitutiva del reddito, presuppone la persistente condizione di disoccupazione; ove tale condizione venga meno per effetto dell'accertamento giudiziale di un rapporto di lavoro ancora in essere, la prestazione non è più dovuta per il periodo corrispondente.
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