Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24645/2023 del 16/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta dell'INPS di ripetere somme erogate a titolo di indennità di mobilità e di prestazione integrativa del Fondo Speciale Trasporto Aereo, ritenute indebitamente percepite da un lavoratore nel periodo tra la scadenza di plurimi contratti a termine e l'esecuzione di una sentenza che aveva dichiarato nullo il termine apposto ai contratti e ricostituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La Corte d'appello aveva limitato la ripetizione al periodo successivo all'esecuzione della sentenza, ritenendo che prima di tale momento permanesse lo stato di disoccupazione utile per il beneficio previdenziale. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione di varie disposizioni del R.D.L. n. 1827 del 1935, della L. n. 223 del 1991, della L. n. 183 del 2010 e dell'art. 2033 c.c., sostenendo che lo status di disoccupazione era già venuto meno nel periodo intermedio, in conseguenza dell'accertamento giudiziale dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente indebito previdenziale ripetibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto applicabile al caso il principio già affermato in tema di nullità della cessione di azienda o di ramo d'azienda, secondo cui le somme percepite a titolo di indennità di mobilità non si compensano con quanto dovuto per il mancato ripristino del rapporto, perché la prestazione previdenziale opera su un piano diverso rispetto alle utilità economiche derivanti dalla cessazione illegittima del rapporto. Di conseguenza, nel periodo coperto dalla sentenza costitutiva del rapporto subordinato a tempo indeterminato e dalla correlata indennità ex art. 32 L. n. 183 del 2010, la condizione di disoccupazione non sussisteva più e l'indennità di mobilità erogata era un indebito previdenziale ripetibile nei limiti della prescrizione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato utilizzato come norma processuale di denuncia del vizio di violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione

  • art. 45, terzo comma, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827

    richiamato dal ricorrente come disciplina ratione temporis dell'indennità previdenziale e della ripetizione dell'indebito

  • art. 73, comma 2, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827

    richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina delle prestazioni previdenziali

  • art. 76, comma 3, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827

    richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina delle prestazioni previdenziali

  • art. 77 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827

    richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina delle prestazioni previdenziali

  • art. 7, comma 12, L. 23 aprile 1991, n. 223

    richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina dell'indennità di mobilità

  • art. 32, comma 5, L. 4 novembre 2010, n. 183

    richiamato dal ricorrente e dalla Corte come parametro dell'indennità spettante al lavoratore per la conversione/nullità del termine

  • art. 2033 c.c.

    la Corte qualifica le somme erogate in assenza del presupposto come indebito previdenziale ripetibile nei limiti della prescrizione

  • art. 380 bis1, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la riserva del termine per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio

Massime di principio

  • Quando una sentenza accerta con effetto retroattivo l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, viene meno il presupposto dello stato di disoccupazione richiesto per l'erogazione dell'indennità di mobilità anche per il periodo coperto dalla ricostruzione giudiziale del rapporto.
  • Le somme percepite a titolo di prestazione previdenziale non si confondono con le somme dovute dal datore di lavoro per l'illegittima cessazione o mancato ripristino del rapporto: operano su piani diversi e non sono automaticamente compensabili o deducibili l'una dall'altra.
  • L'eventuale insussistenza del diritto alla prestazione previdenziale integra un indebito oggettivo ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c., entro i limiti della prescrizione.
  • Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale non è निर्णisivo il momento in cui la sentenza che accerta il rapporto diviene esecutiva, se l'accertamento produce la ricostruzione ex tunc del rapporto e, quindi, l'eliminazione retroattiva del requisito della disoccupazione.
  • La prestazione di mobilità, essendo misura sostitutiva del reddito, presuppone la persistente condizione di disoccupazione; ove tale condizione venga meno per effetto dell'accertamento giudiziale di un rapporto di lavoro ancora in essere, la prestazione non è più dovuta per il periodo corrispondente.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiLavoro a termine
RamiPrevidenzaLavoro
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.