Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24644/2023 del 16/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla condanna, confermata in appello, di un beneficiario di indennità di mobilità a restituire all’INPS quanto percepito tra giugno 2006 e aprile 2009, perché avrebbe svolto contemporaneamente un’attività di collaborazione autonoma continuativa senza avere effettuato la preventiva comunicazione all’ente entro cinque giorni dall’inizio della nuova attività, come richiesto dalla disciplina richiamata dalla Corte territoriale. Il ricorrente sostiene in cassazione: (1) che la comunicazione sarebbe stata già effettuata nell’aprile 2006, quindi prima dell’entrata in vigore della norma ritenuta applicabile dalla corte di merito; perciò la decisione sarebbe fondata su una disposizione inapplicabile e avrebbero dovuto essere valorizzate altre norme sulla gestione separata; (2) che la corte d’appello avrebbe dovuto esercitare poteri istruttori officiosi per verificare, anche tramite i dati INPS, l’esistenza di comunicazioni della società committente; (3) che, in subordine, la motivazione sarebbe carente nel negare efficacia alla comunicazione del 14.11.2006 anche per annualità successive e sarebbe errata la lettura delle norme sulla compatibilità tra indennità di mobilità e lavoro autonomo, poiché il reddito non avrebbe superato i limiti previsti e ciò sarebbe stato dimostrato dai CUD prodotti.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti infondati. Ha ribadito un orientamento già consolidato secondo cui, in materia di decadenza dal diritto al trattamento, il beneficiario ha l’onere di comunicare preventivamente all’INPS lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, anche se astrattamente compatibile con il trattamento, così da consentire all’ente la verifica della compatibilità. Conseguentemente ha confermato l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite e ha rigettato il ricorso. Non ha provveduto sulle spese per la dichiarazione di esenzione depositata dal ricorrente ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.; ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale richiamata come parametro di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    norma processuale richiamata per il vizio di motivazione su un punto decisivo.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • art. 437, comma 2 c.p.c.

    richiamato per lamentare il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi in appello.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare il riparto dell’onere della prova in ordine alle comunicazioni obbligatorie.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul mancato uso dei poteri officiosi e sulla correttezza del processo.

  • art. 9 bis, comma 2, d.l. n. 510 del 1996

    invocato dal ricorrente per sostenere l’inapplicabilità temporale della norma rispetto alla comunicazione da lui asseritamente già effettuata.

  • art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995

    richiamato dal ricorrente quale disciplina dell’obbligo di comunicazione dell’iscrizione alla gestione separata.

  • art. 49, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate.

  • art. 8, comma 5, d.l. n. 86 del 1988 conv. in L. n. 160 del 1988

    norma centrale nella motivazione della Corte: il beneficiario del trattamento ha l’onere di dare preventiva comunicazione all’INPS dello svolgimento di attività lavorativa, anche se compatibile, per consentire la verifica della compatibilità e del permanere dei presupposti del beneficio.

  • art. 4 bis, comma 6, d.lgs. n. 181 del 2000

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • art. 9, comma 5, d.l. n. 76 del 2013 conv. in L. n. 99 del 2013

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • artt. 7 e 9 L. n. 223 del 1991

    richiamati dal ricorrente per affermare la compatibilità tra indennità di mobilità e lavoro autonomo entro limiti reddituali.

  • art. 7, comma 5, L. n. 160 del 1988

    richiamato nel fatto storico come termine per la comunicazione preventiva entro cinque giorni dall’inizio della nuova attività.

  • art. 9, comma 9, L. n. 223 del 1991

    richiamato dal ricorrente per il limite reddituale compatibile con il trattamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha introdotto la disciplina dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    richiamato per escludere la liquidazione delle spese in ragione della dichiarazione di esenzione depositata dal soccombente.

Massime di principio

  • In materia di prestazioni previdenziali condizionate alla compatibilità con altra attività lavorativa, il beneficiario ha un onere di preventiva comunicazione all’INPS dello svolgimento dell’attività, anche quando questa sia in astratto compatibile con il trattamento, perché la comunicazione consente il controllo sulla permanenza dei presupposti del beneficio.
  • La mancata comunicazione preventiva può giustificare la decadenza dal trattamento e il recupero delle somme indebitamente percepite, senza che sia sufficiente invocare la sola compatibilità sostanziale dell’attività o il superamento di limiti reddituali se non risulta osservato l’obbligo informativo previsto dalla legge.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità ha già consolidato l’interpretazione di una norma, il ricorso che si limita a prospettare una diversa lettura delle disposizioni richiamate senza scardinare quel principio è destinato a essere respinto.
  • La deduzione del vizio motivazionale non può fondarsi su una diversa valutazione delle prove se la decisione di merito è coerente con la regola secondo cui grava sul beneficiario l’onere di provare l’avvenuta comunicazione richiesta dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.