Cassazione Civile, Ordinanza n. 24763/2023 del 17/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, confermato in appello, dell’indennità di mobilità richiesta da un soggetto che percepiva già un trattamento pensionistico di anzianità a carico di un ordinamento sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria, nella qualità di ex ufficiale di Marina in congedo anticipato. Il ricorrente sosteneva che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto l’incompatibilità tra pensione e indennità di mobilità senza consentirgli di optare per il trattamento più favorevole. Con l’unico motivo deduceva violazione dell’art. 7 l. n. 223/1991, dell’art. 6, comma 7, d.l. n. 148/1993 conv. in l. n. 236/1993, e degli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, d.l. n. 299/1994 conv. in l. n. 451/1994, sostenendo che la disciplina non prevedesse adeguatamente il conflitto tra prestazioni incompatibili e che la mancata previsione dell’opzione fosse illegittima.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione di merito e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l’art. 6 d.l. n. 148/1993 ha ampliato l’incompatibilità dell’indennità di mobilità con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’AGO e degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi, ricomprendendo quindi anche la pensione di anzianità percepita dal ricorrente. Ha inoltre escluso che la disciplina imponesse un diritto di opzione in favore del titolare di una pensione di anzianità, osservando che l’opzione è stata prevista espressamente solo per i trattamenti di invalidità e che la disparità non è costituzionalmente illegittima, poiché la facoltà di scegliere un trattamento più favorevole è costituzionalmente necessaria solo in presenza di una condizione di invalidità. Conseguentemente la domanda è stata ritenuta priva di base normativa. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 7 l. n. 223/1991
La disciplina originaria prevedeva l’incompatibilità dell’indennità di mobilità solo con la pensione di vecchiaia, ma tale assetto è stato successivamente modificato.
art. 6, comma 7, d.l. n. 148/1993 conv. in l. n. 236/1993
Ha ampliato il divieto di cumulo, stabilendo l’incompatibilità dell’indennità di mobilità con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi.
art. 2, comma 5, d.l. n. 299/1994 conv. in l. n. 451/1994
Nel sistema richiamato dalla Corte, l’opzione è espressamente prevista per i titolari di trattamenti pensionistici di invalidità, con implicita conferma che per gli altri pensionati il trattamento di disoccupazione non è cumulabile.
art. 12, comma 2, d.l. n. 299/1994 conv. in l. n. 451/1994
È richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; nel testo della decisione non è sviluppata un’autonoma interpretazione della disposizione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Regola il rito camerale e il termine riservato per il deposito dell’ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, consente di dare atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’indennità di mobilità è incompatibile non solo con la pensione di vecchiaia, ma anche con i trattamenti pensionistici diretti a carico di ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria.
- Quando il legislatore introduce un divieto di cumulo tra prestazioni previdenziali, la scelta di prevedere o meno un diritto di opzione tra i trattamenti incompatibili rientra nella sua discrezionalità, salvo il limite della manifesta irragionevolezza.
- La facoltà di opzione tra prestazioni incompatibili è costituzionalmente necessaria in modo particolare quando uno degli eventi assicurati abbia determinato una condizione di invalidità, per la maggiore situazione di bisogno del soggetto invalido.
- Se la prestazione richiesta è esclusa dalla disciplina normativa applicabile, la domanda giudiziale è priva di base normativa e deve essere rigettata.
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