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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24765/2023 del 17/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento pensionistico integrativo e il meccanismo di perequazione aziendale spettanti a ex dipendenti del Banco di Napoli. Dopo una lunga vicenda giurisprudenziale, alcuni pensionati avevano ottenuto in giudizio l'accertamento del diritto alla perequazione anche in presenza di un successivo regime di capitalizzazione della pensione integrativa previsto dallo Statuto del Fondo pensione complementare. La società incorporante dell'istituto di credito ha impugnato la sentenza d'appello che aveva riconosciuto tali pretese anche per periodi successivi all'opzione di capitalizzazione, sostenendo che l'adesione alla liquidazione in somma capitale ex art. 47 dello Statuto determinasse l'estinzione della prestazione pensionistica periodica e, con essa, anche della perequazione aziendale, quale suo accessorio. Ha dedotto, in via principale, violazione degli artt. 1197 e 1362 c.c., sostenendo che la capitalizzazione fosse una modalità alternativa di adempimento idonea a escludere ogni ulteriore pretesa sulla prestazione periodica; in via subordinata, violazione degli artt. 1230 e 1362 c.c., assumendo che le parti avessero comunque voluto una novazione oggettiva, con estinzione dell'obbligazione originaria. La controricorrente ha resistito. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che l'adesione alla capitalizzazione non implicasse una chiara rinuncia alle differenze perequative future e che il giudicato favorevole sulla perequazione restasse rilevante anche dopo l'opzione per la liquidazione una tantum.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della banca. Ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui la richiesta e l'accettazione della liquidazione in capitale una tantum, prevista dallo Statuto del Fondo, producono un effetto estintivo della prestazione pensionistica integrativa periodica e, per il futuro, anche dei suoi accessori, tra cui la perequazione aziendale. Ha quindi cassato la sentenza d'appello nella parte in cui aveva riconosciuto le pretese dei pensionati per il periodo successivo alla capitalizzazione e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per il riesame delle domande alla luce del principio affermato.

Norme richiamate

  • art. 1197 c.c.

    la disciplina dell'adempimento diverso è richiamata dalla ricorrente, ma la Corte valorizza soprattutto l'effetto estintivo derivante dall'opzione per la capitalizzazione della prestazione pensionistica integrativa.

  • art. 1230 c.c.

    la ricorrente invoca la novazione oggettiva; la Corte, pur esaminando la censura, fonda la decisione sull'effetto estintivo tipico dell'accordo di capitalizzazione e sulla sua portata negoziale.

  • art. 1362 c.c.

    la Corte ritiene che la clausola statutaria debba essere interpretata secondo la comune intenzione delle parti, e che l'accordo di capitalizzazione comporti l'estinzione della prestazione periodica e dei suoi accessori per il futuro.

  • art. 47, comma 1, dello Statuto del Fondo pensione complementare per il personale del Banco di Napoli

    "con contestuale risoluzione di ogni rapporto con il "Fondo" e con il "Banco" avuto riguardo al trattamento integrativo"

    la clausola è letta come previsione inequivoca dell'estinzione di ogni pretesa relativa al trattamento pensionistico integrativo una volta percepita la somma capitale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per formulare i motivi di violazione di legge.

  • art. 3, comma 3, L. 30 luglio 1990, n. 218

    norma richiamata nella ricostruzione della vicenda normativa di fondo sulla disciplina previdenziale dei dipendenti degli enti pubblici creditizi.

  • d.lgs. 20 novembre 1990, n. 357, artt. 1, 2, 3, 4 e 5

    richiamato per il passaggio dei regimi previdenziali speciali nell'alveo dell'assicurazione generale obbligatoria e per il meccanismo di salvaguardia del trattamento complessivo di miglior favore.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 9 e art. 11

    richiamato nella ricostruzione dei precedenti sul regime di perequazione automatica e aziendale.

  • L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 55

    menzionata come ius superveniens ritenuto irrilevante rispetto al giudicato formatosi sulla perequazione.

  • d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 7, lett. a)

    richiamato per corroborare l'idea che la liquidazione della prestazione pensionistica complementare ne determina l'estinzione, insieme al relativo meccanismo di rivalutazione.

  • art. 6, comma 2, T.U.I.R.

    richiamato in via analogica dalla giurisprudenza tributaria citata, per qualificare fiscalmente la somma capitale come reddito della stessa categoria della pensione integrativa rinunciata.

Massime di principio

  • Quando un regolamento negoziale prevede la facoltà per il beneficiario di ottenere la prestazione pensionistica integrativa in un'unica soluzione, l'accettazione della liquidazione in capitale produce, dal momento del pagamento, l'estinzione della prestazione periodica originaria.
  • L'estinzione della prestazione principale comporta, per il futuro, anche l'estinzione dei suoi accessori strutturalmente collegati, come il meccanismo di perequazione aziendale, se quest'ultimo è funzionalmente ancorato alla pensione integrativa.
  • Il giudicato che riconosce il diritto a un determinato meccanismo perequativo non può essere invocato per far rivivere o autonomizzare tale meccanismo dopo che il rapporto sostanziale cui esso accede è stato validamente estinto per effetto dell'opzione di capitalizzazione.
  • La mancata espressa rinuncia a future differenze economiche non è sufficiente a superare l'effetto estintivo tipico di un accordo di liquidazione in capitale quando la clausola negoziale esprima chiaramente la chiusura di ogni rapporto sul trattamento integrativo.
  • Nell'interpretazione delle clausole che disciplinano la capitalizzazione di prestazioni periodiche, occorre valorizzare la comune intenzione delle parti e la funzione economico-giuridica dell'accordo, evitando di isolare il solo dato del giudicato pregresso dal successivo assetto negoziale concordato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPensioniContributi previdenziali
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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