Sentenza del 30/09/2015 n. 19401 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sostenendo che fosse legittimo l'accertamento induttivo relativo all'ILOR per l'anno 1996. Il libro giornale della società era stato vidimato solo nel 1999, quindi tardivamente rispetto alle annotazioni contabili del 1996. Secondo l'Agenzia, tale irregolarità rendeva inattendibile la contabilità e consentiva la rideterminazione del reddito ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973. Il Fallimento sosteneva invece che la contabilità fosse sostanzialmente regolare e che la tardiva vidimazione costituisse una mera irregolarità formale non sufficiente a giustificare l'accertamento induttivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato tempestivo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, poiché il primo tentativo di notificazione era stato effettuato entro il termine e la successiva rinnovazione era avvenuta entro un termine ragionevole. Nel merito, ha accolto il ricorso principale, ritenendo che, per il 1996, l'obbligo di bollatura e vidimazione del libro giornale fosse ancora vigente e che la vidimazione effettuata nel 1999 non avesse efficacia retroattiva. La tardiva vidimazione conservava quindi rilevanza fiscale e legittimava l'Ufficio a procedere con accertamento induttivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese. Il ricorso incidentale del Fallimento sulle spese è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 2
Consente l'accertamento induttivo quando la contabilità risulta inattendibile o affetta da irregolarità tali da impedirne l'utilizzo come base affidabile per la determinazione del reddito.
Rileva ai fini degli obblighi formali relativi alla regolare tenuta e vidimazione dei libri contabili; una vidimazione successiva alle annotazioni non regolarizza retroattivamente le scritture già effettuate.
Prevedeva l'obbligo di bollatura e vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari prima della sua abrogazione.
Ha abrogato l'obbligo di bollatura e vidimazione dei libri giornale e inventari a decorrere dal 25 ottobre 2001, senza efficacia retroattiva; le violazioni anteriori continuano quindi ad avere rilevanza fiscale.
Codice di procedura civile, art. 327
Disciplina il termine lungo per impugnare le sentenze. Se la notificazione non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, la rinnovazione tempestiva può conservare gli effetti della prima attivazione.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 15, comma 12
Richiamato dal ricorso incidentale in materia di spese del processo tributario, ma non esaminato nel merito perché il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito.
Codice di procedura civile, art. 92, comma 2
Richiamato in relazione alla compensazione delle spese processuali, questione non esaminata autonomamente a seguito dell'accoglimento del ricorso principale.
Massime di principio
- Per i periodi d'imposta anteriori all'abrogazione degli obblighi di bollatura e vidimazione, una vidimazione tardiva del libro giornale può incidere sull'attendibilità fiscale della contabilità e consentire all'Amministrazione di ricorrere all'accertamento induttivo.
- L'abrogazione successiva di un obbligo contabile non opera retroattivamente e non elimina le conseguenze fiscali delle violazioni commesse quando l'obbligo era ancora vigente.
- L'accertamento induttivo non è una sanzione, ma uno strumento di ricostruzione del reddito; pertanto non si applica il principio del favor rei proprio delle sanzioni.
- La regolare tenuta sostanziale della contabilità o il fatto che negli anni successivi l'Ufficio abbia utilizzato un accertamento analitico non escludono automaticamente la legittimità dell'accertamento induttivo per un'annualità nella quale siano state accertate irregolarità formali rilevanti.
- In caso di notifica non perfezionata per irreperibilità del destinatario e per cause non imputabili al notificante, la riattivazione del procedimento entro un termine ragionevole può rendere tempestiva la notificazione ai fini dell'impugnazione.
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