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Sentenza

Sentenza del 30/09/2015 n. 19405 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’avviso di accertamento riguardava IVA, IRPEF e IRAP per il 2000. A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l’Amministrazione contestava alla società di avere utilizzato fatture emesse da società cartiere per incrementare i costi e ridurre il reddito, ottenendo indebite detrazioni o rimborsi IVA; l’accertamento era stato emesso nei confronti di A.A. La CTP di Latina aveva respinto il ricorso del contribuente, mentre la CTR Lazio, sezione distaccata di Latina, con sentenza n. 663/39/08 aveva accolto il suo appello, ritenendo l’accertamento basato su presunzioni non sorrette da prove valide e attribuendo rilevanza in sede tributaria alla documentazione esaminata nel procedimento penale. L’Agenzia ha impugnato la sentenza con tre motivi, deducendo in primo luogo la nullità per motivazione mancante o inidonea; A.A. ha proposto ricorso incidentale con due motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia: la motivazione della CTR era costituita da affermazioni assertive e clausole di stile, senza spiegare in modo comprensibile e autosufficiente le ragioni della decisione. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato la causa alla CTR Lazio, in diversa composizione, per una nuova valutazione e per la regolamentazione delle spese del giudizio di Cassazione. Gli altri due motivi dell’Agenzia e i due motivi incidentali del contribuente sono stati dichiarati assorbiti, non decisi nel merito. La pronuncia non stabilisce dunque se l’accertamento fiscale sia fondato: la controversia resta da riesaminare in rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte ha accolto la censura di nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione, in relazione ai requisiti di contenuto della decisione. Il passaggio riportato esprime l’esito della censura, non una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • Art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    in materia di contenuto della sentenza, affinchè sia integrato il vizio di "mancanza della motivazione" agli effetti di cui all'art. 132 c.p.c. , n. 4, occorre che la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del "decisum"

    La motivazione è mancante quando non vi è alcuna argomentazione a sostegno della decisione oppure quando le argomentazioni sono così contraddittorie da non consentire di identificarne la giustificazione.

  • Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La disposizione è indicata come base processuale del ricorso per cassazione per nullità della sentenza, censura accolta per l’insufficienza radicale della motivazione della CTR.

Massime di principio

  • Una sentenza deve rendere riconoscibile il percorso logico e giuridico che conduce al dispositivo; formule generiche come «appello fondato» o «atto illegittimo», senza esame delle questioni concrete, non costituiscono motivazione sufficiente.
  • La cassazione per vizio di motivazione non decide automaticamente la fondatezza sostanziale dell’accertamento: se la sentenza impugnata è nulla, la causa può essere rinviata per un nuovo esame nel quale il giudice dovrà valutare le questioni e le prove pertinenti.
  • Quando un motivo preliminare di nullità è accolto, gli ulteriori motivi, anche quelli del ricorso incidentale, possono essere dichiarati assorbiti e restare senza decisione nel merito.

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