Sentenza del 30/09/2015 n. 19399 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava quattro atti di recupero del credito d’imposta per incremento occupazionale, fruito dalla società negli anni 2001-2004 ai sensi dell’art. 7 della L. n. 388/2000. L’Ufficio contestava, da un lato, il credito riferito al dipendente S.V., assunto secondo la contribuente a tempo pieno ma ritenuto dall’Amministrazione a tempo parziale, e, dall’altro, l’indebita compensazione derivante dall’indicazione di codici tributo errati. Dopo la decisione della CTP di Potenza, che aveva accolto solo parzialmente il ricorso della società, la CTR della Basilicata, con sentenza n. 21/02/2009 depositata il 7 gennaio 2009, aveva ritenuto legittimo il recupero relativo a S.V. e ai crediti utilizzati in eccedenza nel settembre 2001 e nel gennaio 2002, ma illegittimo quello causato dagli errori nei codici tributo, anche in ragione delle istanze di rettifica presentate dalla contribuente. In cassazione, l’Agenzia contestava la tempestività dell’appello incidentale della società e la decisione sugli errori dei codici e sulle relative sanzioni; la contribuente, con ricorso incidentale, lamentava l’omessa pronuncia e l’illegittimità degli avvisi di recupero per carenza di base normativa e di motivazione.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero, che non era stato parte del giudizio d’appello, essendo subentrata l’Agenzia delle Entrate nei rapporti tributari pendenti. Ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia: la censura sulla tardività dell’appello incidentale non ha inciso sull’esito, perché la CTR aveva trattato la questione dei codici tributo come controdeduzione e la contribuente era già risultata vittoriosa su quel punto in primo grado; inoltre, la riproposizione della questione sulle sanzioni non richiedeva appello incidentale. Il secondo motivo dell’Agenzia è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondato, poiché la CTR aveva accertato la presentazione delle istanze di rettifica e, di conseguenza, l’illegittimità del recupero e delle sanzioni connessi agli errori formali. Il ricorso incidentale della contribuente è rimasto assorbito, senza esame dei suoi tre motivi. Le amministrazioni ricorrenti sono state condannate, in solido, a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 111, comma 3, c.p.c.
con conseguente implicita estromissione della Amministrazione statale ex art. 111 c.p.c. , comma 3
Nel caso esaminato, il subentro legale dell’Agenzia delle Entrate nella gestione dei rapporti tributari pendenti ha comportato l’implicita estromissione dell’Amministrazione statale, che non poteva quindi ricorrere in cassazione se non era stata parte del giudizio d’appello.
Artt. 53 e 54 del D.Lgs. n. 546/1992
Vero che, nel processo tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 54, solo l'appello principale, ossia l'impugnazione proposta per prima, deve essere notificata alle altre parti, per poi essere depositata presso la segreteria della commissione tributaria adita nei trenta giorni successivi; invece l'appello incidentale, vale a dire l'impugnazione proposta successivamente, è soltanto depositata assieme alle controdeduzioni.
Nel processo tributario l’impugnazione principale instaura il giudizio d’appello ed è notificata alle altre parti; quella incidentale è proposta con le controdeduzioni e deve rispettare il termine previsto dalla disciplina processuale.
Art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 23 dello stesso decreto
Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, comma 2, prevede tuttavia espressamente che l'appello incidentale "può essere proposto, a pena d'inammissibilità", nei modi e nei termini di cui all'art. 23 del citato D.Lgs., ovvero con atto da depositare nel termine di 60 giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.
L’appello incidentale tributario deve essere depositato entro 60 giorni dalla notificazione, consegna o ricezione dell’appello principale; il termine è perentorio e la tardività determina l’inammissibilità. Nel caso concreto l’atto della società, depositato il 1° febbraio 2007 dopo la notifica dell’appello dell’Agenzia il 17 novembre 2006, era tardivo, ma le statuizioni contestate non dipendevano dall’accoglimento di quell’appello incidentale.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’appello incidentale va proposto entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione dell’appello principale; il deposito oltre tale termine comporta, di regola, l’inammissibilità.
- La parte già vittoriosa in primo grado su una questione non deve proporre appello incidentale per conservare quel risultato: può difendere la decisione con controdeduzioni. Analogamente, una questione assorbita in primo grado può essere riproposta in appello senza impugnazione incidentale.
- La correzione di un errore nell’indicazione dei codici tributo, quando sia stata effettivamente richiesta e accertata e l’errore non riguardi la spettanza sostanziale del credito, può rendere illegittimo il recupero fondato su quell’errore e le relative sanzioni.
- Un motivo di ricorso per cassazione che denuncia l’omessa considerazione di una rideterminazione o di altri elementi fattuali deve indicare puntualmente gli atti e i dati rilevanti; un richiamo generico può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Quando l’Agenzia delle Entrate subentra per legge nella gestione di un rapporto tributario pendente e assume la posizione processuale nel giudizio d’appello, l’Amministrazione statale che non vi ha partecipato non è legittimata a impugnare autonomamente la decisione.
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