Sentenza del 30/09/2015 n. 19409 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il rimborso degli interessi maturati su crediti d’imposta Irpeg e Ilor relativi al 1987. La banca aveva dichiarato crediti per L. 399.936.000 di Irpeg e L. 248.643.000 di Ilor; nel 1991 aveva compensato L. 192.000.000 del credito Irpeg e il residuo era stato richiesto in rimborso mediante conversione in titoli di Stato, assegnati il 2 dicembre 1998. Dopo il rimborso del capitale, la banca domandava gli interessi ancora dovuti, quantificati in 73.141,26 euro per l’Irpeg e 54.319,09 euro per l’Ilor, oltre agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. Il primo motivo di ricorso censurava la decisione della CTR, che aveva ritenuto prescritto il credito per interessi reputando che la richiesta del 13 settembre 1993 e l’assegnazione dei titoli del 2 dicembre 1998 non interrompessero la prescrizione, in ragione dell’autonomia dell’obbligazione degli interessi. La banca sosteneva invece che entrambi gli atti avessero efficacia interruttiva.
La decisione
La CTP aveva accolto il ricorso contro il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso; la CTR Lombardia, con sentenza n. 68/36/09, aveva riformato la decisione accogliendo l’eccezione di prescrizione dell’Ufficio. La Cassazione ha accolto il primo motivo: la domanda di rimborso tramite titoli di Stato comportava, secondo la disciplina applicabile, anche l’attribuzione dei relativi interessi e interrompeva quindi la prescrizione anche rispetto a tale obbligazione; inoltre, il provvedimento del 2 dicembre 1998, attribuendo interessi sulla quota rimborsata, riconosceva il debito per interessi e aveva a sua volta efficacia interruttiva. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a un’altra sezione della CTR Lombardia per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La Cassazione non ha liquidato direttamente gli interessi residui né deciso la domanda di anatocismo.
Norme richiamate
L'istanza di rimborso avanzata dalla contribuente in data 13.9.1993 deve dunque ritenersi idoneo atto interruttivo della prescrizione anche avuto riguardo all'obbligazione accessoria degli interessi. Del pari, il provvedimento dell'Amministrazione finanziaria del 2.12.1998, nell'attribuire, in forza della citata L. n. 457 del 1994, gli interessi sulla parte di credito rimborsata alla contribuente implicava il riconoscimento del debito per interessi moratori ed aveva pertanto anch'esso efficacia interruttiva della prescrizione.
La richiesta di rimborso del credito d’imposta mediante conversione in titoli di Stato interrompe la prescrizione anche del credito per interessi, quando la disciplina collega al rimborso l’attribuzione dei relativi interessi. Anche il successivo atto amministrativo che attribuisce gli interessi costituisce riconoscimento del debito ed è idoneo a interromperne la prescrizione.
D.L. 24 luglio 1993, n. 252, art. 1, convertito nella L. n. 457 del 1994
Si osserva in contrario che l'istanza di rimborso del credito d'imposta, proposta dalla contribuente in data 13 settembre 1993 ai sensi del D.L. 24 luglio 1993, n. 252, art. 1 (successivamente reiterato con i D.L. 26 novembre 1993, n. 474, n. 376 del D.L. 26 novembre 1993, n. 57 del D.L. 25 gennaio 1994, n. 192 del D.L. 23 marzo 1994 e D.L. 23 maggio 1994, n. 307) e la successiva assegnazione dei titoli di stato ex L.457/94 (di conversione del D.L. n. 307 del 1994, che espressamente ha fatto salvi i provvedimenti adottati e gli effetti prodottisi sulla base del D.L. n. 252 del 1993 e dei successivi decreti-legge succedutisi fino alla legge di conversione), in data 2.12.1998, comportava ex lege l'estinzione dell'80% del credito d'imposta e la corresponsione su tale somma dei corrispondenti interessi.
Nel regime applicato, la richiesta di rimborso mediante conversione in titoli di Stato produceva anche l’attribuzione degli interessi relativi alla quota rimborsata. Perciò, ai fini della prescrizione, la richiesta non riguardava soltanto il capitale: investiva anche il credito accessorio per interessi.
Nel caso di specie non assume dunque rilevanza l'autonomia causale tra l'obbligazione avente ad oggetto il credito d'imposta e quella degli interessi affermata dalla CTR, posto che, secondo quanto previsto dalla citata L. n. 457 del 1994, la richiesta di rimborso del credito mediante conversione in titoli di stato comportava anche l'attribuzione dei relativi interessi.
La disciplina della conversione in titoli di Stato collega alla richiesta di rimborso del credito d’imposta anche l’attribuzione degli interessi. In questo contesto la distinta causa dell’obbligazione per interessi non impedisce di riconoscere alla richiesta efficacia interruttiva anche rispetto a questi ultimi.
Massime di principio
- Quando la normativa applicabile collega al rimborso del capitale il pagamento dei relativi interessi, la richiesta di rimborso può interrompere la prescrizione anche del credito per interessi: non è decisiva, da sola, l’autonomia dell’obbligazione accessoria.
- Un atto dell’Amministrazione che attribuisce o liquida interessi sulla somma rimborsata può valere come riconoscimento del debito per interessi e interromperne la prescrizione.
- La decisione non riconosce automaticamente l’intero importo degli interessi richiesti: stabilisce l’efficacia interruttiva degli atti e rinvia al giudice di merito la nuova valutazione delle pretese e delle questioni assorbite.
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