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Sentenza

Sentenza del 30/09/2015 n. 19414 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP dell’anno 2002, basato sul maggior reddito d’impresa determinato applicando gli studi di settore. In appello la CTR Abruzzo aveva annullato l’avviso perché mancava il contraddittorio preventivo e l’atto non rispondeva alle giustificazioni della società. L’Agenzia ha contestato: (1) la specificità dei motivi dell’appello della società; (2) l’esame di un motivo nuovo, relativo alla violazione dell’art. 12 dello Statuto del contribuente, proposto per la prima volta in appello; (3) un ulteriore profilo, rimasto assorbito. La società, con ricorso incidentale, ha contestato la liquidazione delle spese.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo dell’Agenzia: l’appello della società individuava le questioni contestate e consentiva al giudice e alla controparte di comprenderle, senza necessità di una critica formalistica o della riproduzione delle singole statuizioni di primo grado. Ha invece accolto il secondo motivo: la doglianza sul mancato contraddittorio preventivo denunciava un vizio di legittimità dell’atto impositivo e costituiva un’eccezione in senso stretto, non una mera difesa rilevabile d’ufficio; essendo stata proposta per la prima volta in appello, era inammissibile ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992. Il terzo motivo principale e il ricorso incidentale sulle spese sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR Abruzzo del 26 maggio 2011 è stata cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, affinché esamini i motivi dei gravami e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è quindi stata decisa definitivamente la fondatezza dell’accertamento né individuato un vincitore finale nel merito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1, e art. 342 c.p.c.

    il requisito della specificità dei motivi, di cui all'art. 342 cod. proc. civ., deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva

    La specificità dell’appello va valutata concretamente in base alla sua capacità di identificare decisioni contestate e ragioni della contestazione; non richiede formalismi, purché il gravame delimiti chiaramente le questioni devolute.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado, sicchè in sede di gravame le parti non possono proporre nuove eccezioni

    In appello tributario non si possono introdurre nuove eccezioni in senso stretto, compresa la contestazione di un vizio procedimentale dell’atto impositivo non dedotta nel ricorso introduttivo. Restano invece deducibili le mere difese e le eccezioni improprie.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12

    la violazione della L. n. 212 del 000, art. 12 per omessa instaurazione del contradditorio preventivo, inficia la regolarità della serie procedimentale riflettendosi in un vizio di invalidità dell'avviso di accertamento, che non è tale, tuttavia, da impedire di riconoscere nel provvedimento illegittimo un atto di esercizio del potere riferibile all'ente impositore.

    La mancata attivazione del contraddittorio preventivo, quando dovuto, è qualificata dalla decisione come vizio di legittimità dell’atto impositivo, non come nullità radicale rilevabile d’ufficio. Deve quindi essere fatta valere tempestivamente dal contribuente nei motivi del ricorso introduttivo.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-septies

    il vizio di legittimità del procedimento tributario, relativo alla mancata realizzazione di un preventivo contraddittorio con il contribuente in fase istruttoria, non ricade in alcuna delle fattispecie invalidanti previste dalla L. n. 241 del 1990, art. 21 septies

    L’omesso contraddittorio preventivo non integra, secondo la decisione, una delle ipotesi di nullità radicale previste dall’art. 21-septies; costituisce un vizio di legittimità che deve essere specificamente dedotto dalla parte.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la contestazione di un vizio formale o procedimentale dell’atto impositivo deve essere inserita nel ricorso introduttivo: non può essere aggiunta per la prima volta in appello se costituisce un’eccezione in senso stretto.
  • La qualificazione di un vizio come causa di invalidità dell’atto non lo rende automaticamente rilevabile d’ufficio: occorre distinguere la nullità radicale dalle ordinarie illegittimità che determinano annullabilità e devono essere tempestivamente dedotte.
  • L’appello è specifico quando consente di individuare concretamente le statuizioni contestate e le ragioni della critica; non è necessario un richiamo formalistico a ogni passaggio della sentenza, se le censure risultano chiare e pertinenti.
  • La decisione di cassazione con rinvio non determina da sola l’esito finale della pretesa tributaria: il giudice di rinvio deve riesaminare le questioni ancora aperte e rideterminare le spese.

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