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Sentenza

Sentenza del 30/09/2015 n. 19408 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda gli avvisi di accertamento per Irpeg e Irap relativi agli anni 2000 e 2001, impugnati dalla società. L’Agenzia aveva considerato antieconomico l’acquisto di veicoli usati in permuta a un prezzo superiore a quello della successiva rivendita e aveva proceduto ad accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973. La contribuente aveva spiegato che la sopravvalutazione dell’usato incentivava la vendita di veicoli nuovi e conseguiva un risultato economico equivalente alla concessione di uno sconto. Dopo l’accoglimento dei ricorsi della società da parte della CTR dell’Abruzzo, l’Agenzia ha proposto due motivi di cassazione: difetto di motivazione, perché la CTR non avrebbe illustrato puntualmente i passaggi economico-contabili dell’operazione; violazione dell’art. 2697 c.c., perché la decisione avrebbe riconosciuto una prassi commerciale senza richiedere dimostrazioni specifiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi e, quindi, il ricorso dell’Agenzia. Il primo motivo è stato disatteso per difetto di autosufficienza: l’Agenzia aveva contestato genericamente la motivazione della CTR senza indicare elementi specifici capaci di inficiarne l’accertamento di fatto, ritenuto logicamente e adeguatamente motivato. Il secondo motivo è stato dichiarato infondato: la CTR aveva ritenuto che la contribuente avesse assolto l’onere della prova contraria rispetto alla presunzione iuris tantum di antieconomicità posta a fondamento dell’accertamento. È rimasto quindi fermo l’esito favorevole alla società disposto dalla CTR. L’Agenzia è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 9.000 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La CTR ha infatti accertato, con valutazione di fatto, che, in quanto logicamente ed adeguatamente motivata non è sindacabile in questa sede, che la contribuente aveva dato persuasiva dimostrazione del fatto che la "sopravvalutazione dell'usato" costituiva un incentivo per l'acquisto di veicoli nuovi.

    La valutazione di fatto della CTR, se logicamente e adeguatamente motivata, non può essere riesaminata in cassazione. La parte che denuncia un difetto motivazionale deve inoltre indicare in modo specifico gli elementi che renderebbero carente o incoerente il ragionamento, non limitarsi a una contestazione generica.

  • Art. 2697 c.c.

    Non è dunque ravvisabile la dedotta violazione del criterio di ripartizione dell'onere della prova posto dall'art. 2697 c.c. , atteso che la CTR ha appunto ritenuto che la contribuente avesse assolto all'onere della prova contraria, sulla stessa gravante, a fronte della presunzione iuris tantum derivante dalla antieconomicità dei veicoli ceduti in permuta, posta a fondamento dell'accertamento dell'Ufficio.

    Quando l’Ufficio fonda l’accertamento su una presunzione relativa derivante dall’antieconomicità dell’operazione, spetta al contribuente fornire la prova contraria. Non viola l’art. 2697 c.c. il giudice che ritenga tale onere assolto sulla base della giustificazione complessiva dell’operazione.

  • Art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973

    La CTR ha infatti affermato che la incontroversa sopravvalutazione dei veicoli usati acquisiti in permuta dalla contribuente andava inserita nel contesto complessivo dell'operazione, ritenendo dunque che, a fronte della valutazione di antieconomicità da parte dell'Agenzia e del conseguente accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973 , ex art. 39, la contribuente avesse fornito un'adeguata giustificazione.

    L’antieconomicità può costituire il fondamento presuntivo di un accertamento induttivo, ma la valutazione deve considerare l’operazione nel suo complesso. Il contribuente può contrastare la presunzione dimostrando una ragione economica plausibile per la condotta contestata.

Massime di principio

  • Una condotta apparentemente antieconomica può essere giustificata da una strategia commerciale complessiva, se il contribuente dimostra in modo persuasivo il collegamento con altre vendite o con il risultato economico dell’attività.
  • L’antieconomicità può fondare una presunzione relativa e spostare sul contribuente l’onere di fornire una spiegazione o prova contraria; la valutazione va riferita al contesto complessivo dell’operazione, non a un singolo prezzo isolato.
  • In cassazione, la censura di difetto di motivazione deve confrontarsi puntualmente con il ragionamento della sentenza impugnata e indicare gli elementi specifici che lo renderebbero carente; una critica generica non è sufficiente.
  • La ricostruzione dei fatti e la valutazione della prova compiute dal giudice di merito non sono riesaminabili in cassazione se sono logicamente e adeguatamente motivate.

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