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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29081/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una misura cautelare custodiale applicata per estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'indagato/imputato aveva chiesto la sostituzione della custodia in carcere con misura meno afflittiva, valorizzando come elementi nuovi: l'assoluzione intervenuta per il reato associativo, il tempo decorso dai fatti e la sua incensuratezza, oltre alla ritenuta praticabilità degli arresti domiciliari con controllo elettronico. Il tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile l'appello cautelare contro il rigetto della richiesta di sostituzione. Con il ricorso per cassazione si lamentavano: 1) violazione di legge per avere il tribunale confuso il giudizio di ammissibilità con quello di merito, usando in sostanza un improprio ne bis in idem processuale e dichiarando inammissibile l'appello invece di rigettarlo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere omesso di valutare specificamente la rilevanza degli elementi sopravvenuti e la proporzionalità/adeguatezza della misura domiciliare rispetto al pericolo cautelare residuo.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha affermato che l'appello cautelare ex art. 310 c.p.p. è soggetto alle regole generali delle impugnazioni, quindi richiede motivi specifici e l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto. Nel caso concreto, però, la difesa si è limitata a riproporre argomentazioni già esaminate in un precedente incidente cautelare, senza spiegare in modo specifico quale concreta incidenza avessero i dedotti elementi nuovi sul quadro cautelare già valutato. Il tribunale del riesame ha quindi legittimamente richiamato la propria precedente ordinanza e rilevato la genericità delle doglianze, escludendo che vi fosse un reale mutamento della situazione cautelare. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    l'appello cautelare ha la struttura di un ordinario mezzo di impugnazione ed è soggetto alle regole generali sulle impugnazioni, compresi gli oneri di specificità dei motivi.

  • art. 581 c.p.p.

    l'atto di impugnazione deve indicare specificamente i punti censurati e le ragioni di diritto e di fatto su cui si fonda la richiesta.

  • art. 591 c.p.p.

    la mancanza di specificità dei motivi può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.

    sono i vizi dedotti in cassazione per violazione di legge e inosservanza di norme processuali.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento cautelare.

  • art. 299 c.p.p.

    la misura cautelare va rivalutata in presenza di elementi nuovi rilevanti rispetto al quadro originario.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se colpevole nella causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    disposizione richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    aggravante mafiosa contestata al reato di estorsione.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    richiamato come reato associativo rispetto al quale la difesa evocava l'assoluzione intervenuta.

Massime di principio

  • L'appello cautelare ex art. 310 c.p.p. non è un rimedio meramente formale: deve contenere motivi specifici e indicare in modo puntuale quali fatti nuovi o sopravvenuti incidano concretamente sul quadro cautelare già valutato.
  • Se gli elementi invocati per la modifica della misura sono già stati esaminati in un precedente incidente cautelare, la loro mera riproposizione, senza una nuova e specifica allegazione della diversa incidenza sul periculum libertatis, rende la doglianza generica e può legittimare la declaratoria di inammissibilità.
  • Il giudice dell'impugnazione cautelare può richiamare la precedente ordinanza quando le questioni dedotte coincidano sostanzialmente con quelle già decise e non siano prospettati elementi realmente nuovi idonei a mutare apprezzabilmente il quadro cautelare.
  • Il decorso del tempo, nella fase esecutiva della misura cautelare, assume rilievo solo se accompagnato da concreti elementi sintomatici di un mutamento della situazione di fatto già apprezzata; in mancanza, non impone di per sé la revisione della misura.
  • In sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari, la censura di omessa motivazione sulla sostituzione della misura non può risolversi in una mera critica astratta alla valutazione di inadeguatezza, ma deve confrontarsi con le ragioni specifiche poste dal giudice a fondamento del mantenimento della misura.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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