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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33981/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino nigeriano aveva chiesto protezione internazionale dopo il rigetto della domanda da parte della Commissione territoriale. Aveva riferito di essere cristiano, di aver lasciato la Nigeria nel 2016 dopo conflitti familiari legati all'eredità dell'attività del padre, di essere stato minacciato dalla matrigna a convertirsi, di avere subito un’aggressione da parte di più persone e di aver denunciato l’accaduto alla polizia senza esito. Il Tribunale di Cagliari aveva respinto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente deduceva due motivi: con il primo denunciava violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 14, lett. c, d.lgs. 251/2007, sostenendo che non fosse stata riconosciuta la minaccia grave derivante da violenza indiscriminata nella regione di provenienza; con il secondo lamentava violazione di legge e processuale in relazione agli artt. 5, comma 6, e 19 d.lgs. 286/1998, sostenendo che non fosse stata valutata una condizione di vulnerabilità idonea alla protezione umanitaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con la specifica e dettagliata valutazione compiuta dalla Corte d'appello sulla situazione del Delta del Niger, basata su fonti aggiornate ai sensi dell'art. 8, comma 3, d.lgs. 25/2008, limitandosi a richiamare rapporti sulla situazione generale della Nigeria. Ha ritenuto anche il secondo motivo inammissibile perché formulato in termini generici, senza deduzioni specifiche sulla vulnerabilità individuale del ricorrente, salvo il riferimento all'essere orfano, e senza confronto con la motivazione della sentenza d'appello. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la specifica motivazione della sentenza impugnata e si limita a contrapporre generici estratti di fonti o precedenti.
  • In materia di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c, la censura deve investire la valutazione concreta e aggiornata della situazione del Paese o della specifica area di provenienza, non la situazione nazionale in termini astratti.
  • La richiesta di protezione umanitaria non può essere fondata su allegazioni stereotipate: occorre dedurre in modo puntuale una condizione individuale di vulnerabilità e collegarla alle ragioni già esaminate dal giudice di merito.
  • La decisione del giudice di merito che utilizzi fonti aggiornate e specifiche sul Paese di origine è idoneamente censurabile solo con una critica altrettanto specifica, non mediante richiami apodittici o generici.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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