Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10053/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di quattro dipendenti di ottenere il risarcimento dei danni per asserito inadempimento datoriale agli obblighi di lavaggio e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale forniti per l’attività svolta nel settore dei rifiuti. I lavoratori sostenevano che gli indumenti e gli accessori consegnati dall’azienda dovessero qualificarsi come DPI, perché idonei almeno in concreto a offrire una barriera protettiva rispetto ai rischi biologici e infettivi connessi alla raccolta dei rifiuti; assumevano inoltre che la Corte d’appello, decidendo in sede di rinvio, non si fosse attenuta al principio di diritto fissato dalla Cassazione, avesse erroneamente escluso la qualifica di impresa insalubre di prima classe, avesse mal valutato le prove sulla loro esposizione al rischio e avesse omesso di considerare che nel DVR erano indicati come DPI alcuni capi specifici (scarpe, guanti, impermeabile).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello, in sede di rinvio, si sia correttamente uniformata al principio di diritto già enunciato, svolgendo l’accertamento in concreto richiesto sulla effettiva esposizione dei singoli lavoratori al rischio di contatto con sostanze nocive o agenti biologici. Ha inoltre escluso che l’attività della società rientrasse tra le imprese insalubri di prima classe ex art. 216 t.u. leggi sanitarie. Ha infine giudicato inammissibile/sostanzialmente non cogliente la censura che, sotto la veste di violazione di legge e vizi motivazionali, mirava in realtà a contestare la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito sulla mansione di autista e sull’assenza di prova del rischio. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; il ricorso contro la sentenza di rinvio può denunciare la mancata osservanza di tale principio, ma la Corte di legittimità interpreta direttamente il contenuto della propria precedente statuizione.

  • art. 394 c.p.c.

    Richiamato per delimitare i poteri del giudice di rinvio e verificare se vi sia stata indebita rinnovazione dello ius dicere oltre i limiti del rinvio.

  • art. 2909 c.c.

    Evocato dai ricorrenti a sostegno dell’eccezione di giudicato, ma la Corte ha escluso che il giudice di rinvio abbia violato i limiti derivanti dalla precedente decisione.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla formazione del giudicato; la Corte non ha ravvisato violazione.

  • art. 2087 c.c.

    La norma non è stata ritenuta violata: la Corte ha escluso, in fatto, che i lavoratori autisti fossero esposti a un rischio tale da imporre ulteriori DPI, e quindi ha escluso l’inadempimento datoriale.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha escluso una inversione dell’onere della prova e ha ritenuto che le censure dei ricorrenti mirassero in realtà a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La violazione è stata esclusa perché non risultava che il giudice avesse utilizzato prove non acquisite o avesse attribuito alle prove un valore diverso da quello previsto dalla legge; la doglianza investiva invece l’apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 216 r.d. 1265/1934

    La società non è stata qualificata come impresa insalubre di prima classe, poiché la sua attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani non rientra nella previsione normativa richiamata.

  • art. 40 d.lgs. 626/1994

    La nozione di DPI è stata letta in senso sostanziale e funzionale: rientrano nella categoria non solo le attrezzature create e commercializzate per specifici rischi, ma qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che in concreto costituisca una barriera protettiva, anche minima, rispetto a rischi per salute e sicurezza del lavoratore.

  • art. 4 d.lgs. 626/1994

    L’obbligo datoriale di fornire e mantenere i DPI è collegato all’esigenza di adottare tutte le misure idonee a garantire salute e sicurezza dei lavoratori.

  • art. 43 d.lgs. 626/1994

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate in relazione alla classificazione e alla gestione degli indumenti forniti.

  • art. 77 d.lgs. 81/2008

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi secondo cui alcuni indumenti e accessori forniti dall’azienda avrebbero dovuto essere trattati come DPI.

  • art. 379 d.P.R. 547/1955

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina prevenzionistica degli indumenti e dei mezzi di protezione.

  • D.M. 5 settembre 1994

    Richiamato per il collegamento con l’elenco delle industrie insalubri, senza che la società vi rientrasse.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma quando il principio richiede un accertamento in concreto della fattispecie può e deve svolgere i necessari riscontri fattuali entro i limiti tracciati dalla sentenza rescindente.
  • La nozione di dispositivo di protezione individuale va interpretata in senso funzionale e non meramente formale: può includere qualunque attrezzatura, indumento o accessorio che, in concreto, offra anche una protezione minima rispetto a rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore.
  • Per configurare l’inadempimento datoriale in materia di DPI occorre verificare, in concreto, l’esistenza di un rischio lavorativo rispetto al quale il bene fornito svolga una funzione protettiva; in mancanza di tale esposizione al rischio, non sorge l’obbligo di manutenzione e lavaggio come DPI.
  • Le censure di violazione di legge non possono essere usate per contestare la mera ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove da parte del giudice di merito; tali doglianze sono ammissibili solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale previsto dall’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Non vi è violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. quando il giudice utilizza correttamente le prove acquisite e le valuta secondo il regime legale della prova; la doglianza è infondata se mira soltanto a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • L’attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, di per sé, non consente automaticamente di qualificare l’impresa come insalubre di prima classe, occorrendo una verifica conforme alla disciplina positiva delle industrie insalubri.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.